Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30580/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
-controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende -controricorrente-
-ricorrente incidentale- nonché contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 7069/02/21 depositata il 05/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 7069/02/21 del 05/10/2021 la Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME. difensore antistatario di RAGIONE_SOCIALE, e rigettava l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 2618/10/20 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla menzionata RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2014 .
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione del contestato utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente indetraibilità della relativa IVA.
1.2. La CTR dichiarava inammissibile l’appello di NOME COGNOME e rigettava l’appello incidentale di AE evidenziando che: a) il difensore distrattario non è legittimato in proprio a proporre appello avverso la statuizione concernente la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, salvo che per le questioni concernenti specificamente la distrazione; b) l’appello incidentale, concernente la correttezza della notificazione dell’avviso di accertamento alla società contribuente era infondato in quanto non era stata provata la correttezza della notificazione.
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo; NOME COGNOME, invece, non si costituiva in giudizio, restando intimato.
NOME depositava controricorso avverso il ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale RAGIONE_SOCIALE contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 e dell’art. 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
1.1. Con il secondo motivo di ricorso principale si contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine all’assenza di prova della notifica dell’avviso di accertamento e omesso di pronunciarsi circa la non necessità della raccomandata informativa.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, lett. e), della l. n. 600 del 1973 e degli artt. 8 e 9 della l. 20 dicembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che non vi fosse prova della regolarità della notifica dell’avviso di accertamento alla società contribuente, notifica avvenuta con la procedura prevista per la irreperibilità assoluta, senza necessità dell’invio della raccomandata informativa.
1.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la società contribuente notificato tardivamente il ricorso avverso l’atto impositivo.
1.4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 324 e dell’art. 334, primo comma, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, per avere la CTR ritenuto ammissibile l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di una parte diversa dall’appellante principale.
Il primo motivo di ricorso principale può essere esaminato unitamente al motivo di ricorso incidentale; il motivo di ricorso
principale va accolto mentre va rigettato il motivo di ricorso incidentale.
2.1. Come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, il giudizio di primo grado si è svolto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE Ne consegue che l’AVV_NOTAIO, il quale ha appellato la sentenza in relazione alla statuizione sulle spese, quale difensore antistatario, avrebbe dovuto proporre il ricorso in appello anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, atteso che, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546, il ricorso in appello è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
2.2. Né è possibile ritenere la scindibilità della controversia, essendo indubbiamente interessata alla pronuncia sulle spese anche la società contribuente. Pronuncia sulle spese che, peraltro, ha visto la soccombenza del difensore distrattario, senza che quest’ultimo la abbia impugnata, con conseguente giudicato interno in parte qua.
2.3. Va altresì evidenziato che l’appello incidentale proposto da AE non può dirsi inammissibile atteso che -come correttamente argomentato dalla difesa erariale -questa Corte ritiene inammissibile l’appello incidentale proposto nei confronti di parti diverse dall’appellante principale solo nel caso in cui l’appello incidentale sia tardivo (Cass. n. 15292 del 21/07/2015; Cass. n. 5989 del 04/03/2020), non anche quando l’appello incidentale sia tempestivo (Cass. n. 2848 del 26/04/1983), come avvenuto nel caso di specie (è la stessa società controricorrente che, a pag. 5 del controricorso, conferma la proposizione dell’appello incidentale di AE in data 22/02/2021 e, quindi, tempestivamente rispetto alla data di deposito della sentenza impugnata).
2.4. Del resto, l’appello incidentale va unicamente depositato e non notificato alla controparte (art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992), sicché nemmeno è ipotizzabile un onere della parte appellata di
notificare l’appello al litisconsorte necessario pretermesso dall’appellante.
2.5. Ne consegue la nullità della sentenza della CTR, che avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contradittorio in appello nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Gli ulteriori motivi di ricorso principale restano assorbiti.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri, e rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame (previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società contribuente, litisconsorte pretermessa) e per le spese del presente giudizio.
4.1. Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi di ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
della ricorrente incidentale del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 28/02/2024.