Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23105 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 11/08/2025
Tributi locali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20857/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE EMAIL;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (NUMERO_TELEFONO, Agenzia delle Entrate -Riscossione (13756881002), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_TELEFONO; EMAIL;
-resistenti –
e
Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma;
-intimate – avverso la sentenza n. 2777/2024, depositata il 26 aprile 2024, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Sulla base di un solo motivo, COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza n. 2777/2024, depositata il 26 aprile 2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello proposto dall’ Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in integrale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente.
Per quel che qui interessa, il giudice del gravame -a fronte della deduzione svolta dalla «appellante Agenzia» che aveva richiesto la riunione di appelli separatamente proposti «rilevata la pendenza di una identica causa intentata tra le medesime parti innanzi alla medesima Commissione Tributaria Regionale del Lazio avverso la medesima sentenza (rubricati con RG. nn.2735/2022 e 1917/2022)» – ha rilevato «l’impossibilità odierna di procedere alla riunione dei ricorsi, in quanto l’altro procedimento risulta già oggetto di decisione.».
-L’ Agenzia delle Entrate e l’ Agenzia delle Entrate -Riscossione si sono costituite tardivamente in giudizio al fine di poter partecipare alla discussione del ricorso.
La Regione Lazio, e la Camera di Commercio di Roma, non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2909 cod. civ., all’art. 324 cod. proc. civ. ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 54, deducendo, in sintesi, che:
avverso la pronuncia di prime cure (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 2804/2022 del 10 marzo 2022) esso esponente aveva proposto appello con ricorso notificato in data 8 aprile
2022 e analoga (autonoma) impugnazione era stata proposta dal l’Agenzia delle Entrate -Riscossione con ricorso notificato il 27 aprile 2022;
in difetto di riunione, il proprio gravame era stato definito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con sentenza n. 6310/2022, depositata il 21 dicembre 2022; pronuncia, questa, che -in difetto di ulteriore impugnazione -doveva ritenersi passata in giudicato il 27 giugno 2023;
del tutto evidente rimaneva, allora, che sulla pronuncia di primo grado il giudicato si era formato in data antecedente alla pronuncia resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (sentenza n. 2777/2024, depositata il 26 aprile 2024) che, pertanto, non avrebbe potuto rilevare, così come nei fatti accaduto, l’inammissibilità del ricorso originario proposto da esso esponente;
per di più, in quanto destinataria della notifica del ricorso in appello, l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione non avrebbe potuto proporre un autonomo appello (in via principale), l’ammissibilità dell’appello incidentale (governata dall’art. 54, cit.) predicando, difatti, la tempestiva costituzione in giudizio della parte appellata (nel termine di 60 gg. dalla not ifica dell’appello) con conseguente deposito di controdeduzioni recanti la proposizione dell’appello incidentale;
-ancora una volta, pertanto, emergeva l’inammissibilità dell’appello proposto in via autonoma da controparte in violazione del termine, e dello stesso atto di costituzione, previsti dall’art. 54, cit.
-Il motivo è fondato, e va accolto, per quanto di ragione.
2.1 -Deve premettersi che il dato processuale che, nella fattispecie, risulta dirimente è offerto dalla stessa gravata sentenza che, come anticipato, ha ritenuto di non poter procedere alla riunione degli appelli separatamente pendenti «in quanto l’altro procedimento risulta già oggetto di decisione.».
Il rilievo in discorso, allora, è innanzitutto contrario al principio di diritto in più occasioni statuito dalla Corte, ed alla cui stregua si è rilevato che il principio del ne bis in idem preclude l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l’azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito; detto principio, posto dall’art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l’improcedibilità del processo che nasce dall’indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass. Sez. U., 5 aprile 2007, n. 8527; Cass., 21 luglio 2005, n. 15341; v., altresì, Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 3 aprile 2014, n. 7813; Cass., 10 marzo 1999, n. 2064).
E, per di più, la violazione in discorso -che si correla alla mera pronuncia nel merito sulla medesima domanda -avrebbe predicato, nella fattispecie, la verifica del passaggio in giudicato della sentenza che (già) aveva pronunciato sull’impugnazione dell a sentenza di primo grado (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 2804/2022 del 10 marzo 2022).
2.2 -Con specifico riferimento al ricorso per cassazione -ma secondo un principio di diritto che può senz’altro riferirsi (anche) all’appello secondo rito tributario ( d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, cit.) -la Corte ha statuito che, in ragione del principio di unità dell’impugnazione – secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale – «nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una
di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale. Nè la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 cod. proc. civ.» (v. Cass. Sez. U., 25 giugno 2002, n. 9232 cui adde Cass., 18 dicembre 2024, n. 33127; Cass., 26 novembre 2019, n. 30775; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., 18 luglio 2014, n. 16501; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27887; Cass., 22 ottobre 2004, n. 20593; Cass. Sez. U., 25 novembre 2003, n. 17981).
E, a riguardo del rito tributario, si è, per l’appunto, rilevato che la proposizione dell’appello incidentale con atto distinto dalle controdeduzioni, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 54, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma comunque entro il termine stabilito, non ne comporta l’inammissibilità, stante il principio di tendenziale limitazione delle ipotesi di inammissibilità nell’ordinamento processuale tributario e il carattere non essenziale della formalità della proposizione congiunta (così Cass., 5 dicembre
2005, n. 26391 cui adde Cass., 13 luglio 2023, n. 20071; Cass., 16 luglio 2009, n. 16577; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1545).
2.3 -Nella fattispecie, però, il ricorso in appello dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione -che, in quanto proposto successivamente a quello spiegato in via principale dal contribuente, doveva qualificarsi quale appello incidentale (art. 333 cod. proc. civ.) -non è stato depositato, con conseguente costituzione in giudizio della parte, nel giudizio introdotto dall’appello principale proposto dalla parte odierna ricorrente; così che ne conseguiva l’obbligo di riunione degli appelli separatamente proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
Per come assume il ricorrente -e, come anticipato, per come emerge dalla stessa gravata sentenza -detta riunione non è stata però disposta; e, con riferimento ad una siffatta evenienza processuale, la Corte ha avuto modo di rilevare che in difetto di riunione delle impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, in quanto, risultando ormai impossibile il simultaneus processus , si verifica un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell’incidentalità delle impugnazioni successivamente proposte (Cass., 6 luglio 2020, n. 13849; Cass., 11 aprile 2016, n. 7096; Cass., 29 maggio 2014, n. 12038; Cass., 7 novembre 2013, n. 25054; Cass., 21 dicembre 2011, n. 27898).
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio