Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12158/2017 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME COGNOME GRAZIA (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 3804/2016 depositata il 04/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva avanti alla CTP di Agrigento avverso l’avviso di accertamento notificatogli per l’anno di imposta 2008 relativo ad Irpef, Irap, Iva sanzioni ed accessori.
La RAGIONE_SOCIALE di prossimità accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’atto impugnato e ritenendo in particolare fondata, ed assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte,
l’eccepita carenza di legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impugnato. La CTP compensava quindi le spese di lite tra le parti.
Il contribuente proponeva appello, censurando esclusivamente il capo relativo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE con controdeduzioni ed appello incidentale con cui deduceva, tra l’altro, la validità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento.
L’appellante principale ometteva il deposito dell’appello presso la segreteria della RAGIONE_SOCIALE e, all’udienza di discussione, faceva rilevare tale circostanza ai fini della declaratoria di inammissibilità dell’appello da lui proposto. Al contempo, eccepiva l’inammissibilità dell’appello incidentale perché, a seguito del mancato deposito dell’impugnazione principale, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto a sua volta depositarlo presso la segreteria della RAGIONE_SOCIALE, incombente al quale non aveva adempiuto.
La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe dichiarata l’inammissibilità dell’appello principale, riteneva ammissibile quello incidentale, con diffuse argomentazioni riconducibili, in sostanza, alla ritenuta abusività della strategia processuale del contribuente.
Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con due motivi e resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ‘ratione temporis’ applicabile».
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 42 del DPR n.
600/1973, ribadendo la tesi della invalidità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento.
Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte (l’orientamento è costante da Cass. n. 4679/2012; conf. n. 22639 del 2014; n. 12861 del 2014; Cass. n. 5347 del 2015; Cass. n. 15432 del 2015; Cass. n. 3442 del 2016; Cass. n. 1635, n. 2276, n. 16909 e n. 17722 del 2017 e, ancora, n. 1446 del 14/01/2022), la quale ha costantemente affermato che «in tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a pena d’inammissibilità dell’appello, deve aver luogo entro il termine perentorio di trenta giorni, indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all’art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione “ad quem”, trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame e che tale inammissibilità è rilevabile d’ufficio. Si è, in particolare, avuto modo di chiarire che la ratio della disposizione non è “oscura”, ma è stata identificata dalla Corte costituzionale e da questa Corte nella finalità di rendere nota alla C.T.P. l’impugnazione della sentenza ed impedire, così il rilascio della copia esecutiva di una sentenza di primo grado impugnata.
In particolare, come rilevato dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 321 del 2009, n. 43 del 2010, n. 141 del 2011: a) la disposizione ha l’apprezzabile scopo di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado dell’appello notificato senza il tramite dell’ufficiale giudiziario e, quindi, di impedire l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sentenza n. 321 del 2009); b)
tale finalità non è soddisfatta dall’obbligo, posto a carico della segreteria del giudice di appello dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, di richiedere alla segreteria presso il giudice di primo grado la trasmissione del fascicolo processuale con la copia autentica della sentenza impugnata “subito dopo il deposito del ricorso in appello”, perché la suddetta richiesta viene avanzata dalla segreteria del giudice di appello solo “dopo” la costituzione in giudizio dell’appellante e, pertanto, non consente alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione dell’appello, considerando anche il tempo necessario a che essa pervenga alla segreteria della RAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, tale richiesta non è idonea ad evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, limitandosi essa a consentire al giudice di secondo grado di ottenere la disponibilità del fascicolo in tempo utile per la trattazione della causa in appello; c) l’applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui l’appello non venga notificato per il tramite dell’ufficiale giudiziario trova adeguata giustificazione nel fatto che, nei casi in cui la notificazione sia, invece, effettuata mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizione dell’appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 123 disp. att. c.p.c. (applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del codice di procedura civile, effettuato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2), secondo cui “l’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”; d) il rischio del rilascio di erronee attestazioni di passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE Commissioni tributarie provinciali non è affatto escluso o ridotto dalla possibilità di revocare successivamente l’erronea attestazione
del passaggio in giudicato della sentenza; e) l’inammissibilità dell’appello per mancata o tardiva costituzione in giudizio dell’appellante (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, primo periodo, e art. 22, commi 1, 2 e 3) può sempre essere dimostrata dall’interessato quando richieda l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per la quale sia stato effettuato il deposito di cui alla disposizione censurata; f) là dove l’appellante abbia scelto di notificare il ricorso in appello non avvalendosi dell’ufficiale giudiziario, l’unico deterrente per indurre l’appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell’appello stesso è rappresentato dalla sanzione della inammissibilità prevista dalla norma; g) l’adempimento del deposito non comporta, per la parte, particolari difficoltà e, dunque, non rende estremamente difficile l’esercizio del suo diritto di difesa (Cass. n. 15432 del 2015).
La legittimità costituzionale di tale norma è stata, da ultimo, ribadita dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 121 del 2016 mentre questa Corte (n. 1635/2017 cit.) ha puntualizzato che il deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, quale requisito di ammissibilità del gravame non notificato a mezzo di ufficiale postale, è stato eliminato dall’art. 36 del d.lgs. n. 175 del 2014, che si applica agli appelli notificati dal 13 dicembre 2014 con efficacia non retroattiva, compatibile con l’art. 6 della CEDU, che non garantisce il diritto a beneficiare di norme procedurali sopravvenute, a cui lo Stato può legittimamente applicare il principio tempus regit actum» (cfr. Cass., V, n. 7099/2019).
Acclarata dunque l’inammissibilità dell’appello principale, si ricorda che, con plurime sentenze, questa Corte ha ricordato come l’onere processuale prescritto dalla richiamata norma si applichi anche al ricorso incidentale per una fondamentale ragione di parità
RAGIONE_SOCIALE parti, sicché il suo mancato deposito presso il giudice di primo grado ne provoca l’inammissibilità. In questo senso, con ampia motivazione, l’orientamento è costante da Cass. V, n. 4679/2012, per n. 15432/2015, fino a n. 16909 e n. 17722 del 2017 e n. 1446 del 2022.
Invero, non si è mancato di precisare che <> (Cass. N. 4679/2012, cit.).
In conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata, dichiarando l’inammissibilità dell’appello incidentale, unica questione ancora in contestazione.
Si compensano le spese dei gradi di merito e del presente grado di legittimità, stante la peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità dell’appello incidentale.
Compensa le spese dei gradi di merito e del presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/07/2024.