Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8234 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6781 -2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7281/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/7/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 2295/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale per mancato pagamento tassa automobilistica 2008 e TARSU/TIA 2011 in favore del Comune di Forio.
RAGIONE_SOCIALE ed il Comune resistono con controricorso.
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 D.lgvo 546/1992 in relazione all’art. 360 cpc n. 3 e 5» per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi in relazione alla censura circa la mancata notifica dell’atto prodromico alla cartella esattoriale in materia TIA.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 Dlgvo 546/1992, dell’art. 3 L. 241/1990 ed art. 7 L. 212/2000 in relazione all’art. 360 cpc n. 3 e 5» per avere la Commissione tributaria regionale respinto le doglianze della contribuente circa il difetto di motivazione della cartella impugnata.
2.1. Le doglianze sono inammissibili.
2.2. Invero, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi di gravame.
2.3. Le doglianze della ricorrente, dunque, non si confrontano affatto con la sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile, in rito, il gravame dell’odierna ricorrente.
2.4. Sul punto, varrà allora osservare che i motivi enucleati nel ricorso, non risolvendosi in una critica della sentenza impugnata, cioè nell’esposizione delle ragioni di dissenso dalla soluzione da essa prescelta, previa considerazione del tessuto motivazionale (e, quindi, delle ragioni) con cui essa è stata sostenuta, sono inidonei al raggiungimento dello scopo di sollecitare l’intervento della Corte di Cassazione e come tali, essendo affetti da nullità, si concretano in «non motivi», cioè devono essere considerati come non enunciati e, pertanto, inammissibili alla stregua del citato art. 366 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 9450 del 2024, 15517 del 2020, 17125 del 2007).
In conclusione, il ricorso è inammissibile, assorbita ogni altra questione.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore delle parti controricorrenti, liquidandole, in favore di ciascuna difesa, in euro 2.410,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da