Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20075 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17663/2022 R.G. proposto da: COGNOME che, col proprio ministero ex art. 86 c.p.c. si rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimata-
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA UFF. TERR. DI ROMA 2 AURELIO rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 558/2022 depositata il 09/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava davanti alla CTP di Roma una cartella esattoriale di importo pari ad € 243,45, di cui sosteneva essere venuto a conoscenza in seguito alla notificazione dell’intimazione di pagamento, eccependo, tra l’altro, l’invalidità d ella notifica via P.E.C., la genericità dell’atto opposto , l’inesistenza del ruolo nonché la prescrizione del credito.
Durante il giudizio il contribuente chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, poiché il ricorso era stato rivolto a essa, ma notificato all’Agenzia delle Entrate -Riscossione. La CTP respingeva il ricorso senza integrare il contraddittorio (sentenza n. 3748/2020).
Sull’appello del contribuente, fondato sul presupposto che il credito non fosse a lui riferibile ma all’avv. NOME COGNOME la Corte distrettuale dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto .
Avverso detta sentenza n. 558/2022 propone ricorso per cassazione il contribuente, svolgendo un unico motivo.
La Riscossione è rimasta intimata.
L’amministrazione finanziaria ha depositato nota per la partecipazione all’udienza.
MOTIVI DI DIRITTO
1.L’unico motivo deduce .
Si afferma che la motivazione della sentenza impugnata non integra i requisiti minimi imposti dalla legge, avendo, all’esito di un ragionamento illogico ed in palese contrasto con il dettato normativo, errato nel pronunciarsi in ordine alla contestazione, ritualmente sollevata in entrambi i gradi di giudizio, concernente la errata imputazione fiscale al ricorrente.
Si obietta, in particolare, che la doglianza dell’infondatezza della pretesa per errata imputazione fiscale fu elevata già in sede di prime cure, specificatamente, al punto 7 di pagina 7 del ricorso di primo grado si esponeva quanto segue . Censura riformulata in grado d’appello.
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui si censura la violazione di legge, mentre è fondato laddove si attinge la sentenza sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
2.1.In primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d. ‘misto’ deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione di legge -con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi
contemplate dall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione d una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360, primo comma, c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. tra le più recenti, Sez. L., Ordinanza n. 3397 del 6/2/2024; Cass. n. 3397/2024, che richiama Cass. n. 26874/2018; Cass. n. 13809/2022; Cass. n. 6866/2022, Cass. n. 7009/2017, Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 19443/2011).
2.2.Volendo, tuttavia, operare in base ad altro orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 39169/2021, che richiama Cass. n. 26790/2018, Cass. n. 19893/2017, Cass. n. 7009/2017, Cass, Sez. Un., n. 9100/2015, Cass., Sez. Un., n. 17931/2013; Cass., Sez. Un., n. 32415/2021), procedendo ad una sistemazione dei motivi, come se fossero separati, ricostruendoli, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione rilevante, in relazione alle questioni sostanziali sollevate (come detto: violazione dell’art. 57 d.lgs n. 546/1992 e carenza motivazionale), il motivo con cui si veicola il vizio di violazione di legge è comunque inammissibile.
2.3.Va ribadito che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle argomentazioni per cui essa sia ritenuta errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale
requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione (tra le tante: Cass. n. 17125/2007, Cass. n. 9388/2009, Cass. n. 187/2014, Cass. n. 21296/2016, Cass. n. 4611/2018, Cass. n. 12982/2019, Cass. n. 15517/2020, Cass. n. 20152/2021, Cass. n. 26300/2022, C ass. n. 28884/2023, tutte richiamate da Cass. n. 9783/2023; v. anche Cass. n. 5429/2023).
2.4. D’altra parte, non si ravvisa violazione di legge, avendo la Corte distrettuale applicato correttamente il principio dell’inammissibilità delle domande nuove in grado d’appello.
2.5.Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest’ultima, laddove l’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione( Cass. n.25182/2024; n. 19651/2024; Cass. n. 24054 del 2017).
2.6. La doglianza relativa alla carenza motivazionale della sentenza d’appello non ha pregio.
2.7. Non si versa in ipotesi di motivazione apparente, che ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di
specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata ; l’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
2.8. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento
enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 14927 del 2017).
2.9.In tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata avendo i giudici di appello esplicitato l’iter logico -giuridico posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’appello, sull’errato rilievo che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non fosse stata formulata già in primo grado ed in primis, nel ricorso introduttivo del giudizio; non avvedendosi che, al contrario, il motivo era stato già proposto in primo grado, come emerge chiaramente dal ricorso allegato e dalla trascrizione del motivo nel ricorso per cassazione. Detto altrimenti, la censura, ove sia intesa (al di là degli schermi espressivi impiegati) a dimostrare il vizio di violazione di legge attraverso la mediazione di un fatto che si assuma non apprezzato, è estranea al paradigma logico sotteso dal n. 3 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. e trasmoda in una critica eccedente i limiti che l’ordinamento fissa per il giudizio di cassazione.
Tuttavia, attraverso la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente lamenta anche l’erroneità della decisione del Giudice d’appello nel ritenere accertata una circostanza (la mancata proposizione della domanda in primo grado
dichiara inammissibile per novità) manifestamente contrastante con quanto emergente dagli atti di causa.
3.1.A dire altrimenti, la sentenza si fonda sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti processuali, che è stata esaminata dal decidente (Cass. n. 6656/2025). Ora, il travisamento del contenuto oggettivo del fatto, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4,c.p.c., mentre, ove il fatto abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (S. U. n. 5792/2024).
3.2.Nella fattispecie sub iudice, non si versa in ipotesi di errore revocatorio, il quale postula che il fatto non sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice (Cass. 29750/22; Cass., sez. II, 28 novembre 2024, n. 30626; S.U. n. 20013/2024), bensì di erronea supposizione della novità della domanda relativa all’estraneità all’imposizione fiscale, vale a dire un travisamento del fatto processuale censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., così riqualificando il motivo.
4.In definitiva, il motivo va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; la causa va rinviata alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il motivo proposto nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnate e rinvia alla C.G.T. di secondo grado del Lazio,
in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della