Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18999 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14761/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocat i NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , come da procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11433/48/2015, depositata il 16.12.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la
Oggetto:
Tributi
sentenza della CTP di Benevento che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento n. 01720140002681585, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2010, dal quale risultava un minor credito d’imposta , rispetto a quello portato in detrazione e derivante dalla somma dei crediti IVA maturati da due società incorporate alla società contribuente e risultante da dichiarazioni IVA presentate tardivamente;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto qui rileva, che:
il primo giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo censurato la validità della cartella di pagamento impugnata per un motivo diverso da quello prospettato nel ricorso introduttivo, riguardante l’ammissibilità dell’accertamento di un credito d’imposta non spettante in sede di controllo automatizzato della dichiarazione IVA;
detto rilievo non era peraltro condivisibile, essendo consentita in sede di controllo automatizzato anche una correzione della dichiarazione con detrazione di un credito di imposta non spettante;
-nel merito, il credito d’imposta eventualmente esposto nella dichiarazione considerata omessa, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non poteva essere riportato nella dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno successivo, ostandovi il principio della contiguità temporale dei periodi di imposta, cui è subordinata ex art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, l’operatività della compensazione;
non avendo la contribuente contestato il rilievo dell’Ufficio relativo alla tardività RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni IVA, il credito d’imposta, anche se spettante, non poteva essere portato in detrazione direttamente nella dichiarazione IVA, presentata nell’anno successivo dalla contribuente,
ma poteva esserne chiesto eventualmente il rimborso con separata istanza;
le società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che il primo giudice fosse incorso nel vizio di ultrapetizione per essersi pronunciato per la fondatezza del ricorso sulla base di una doglianza non coincidente con i motivi di impugnazione della cartella di pagamento, così interpretando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato come vincolo di corrispondenza tra motivi di decisione e motivi di impugnazione dell’atto ;
con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere ritenuto erroneamente che il disconoscimento della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, poteva essere effettuato mediante un mero controllo automatizzato e che non necessitava di una previa emissione di un motivato avviso di rettifica;
-entrambi i motivi, che vanno esaminati unitariamente per connessione, sono inammissibili, per difetto di interesse;
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando la sentenza di merito impugnata si fonda -come nel caso in
esame su più ‘ rationes decidendi ‘ autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente censuri tutte le ‘ rationes ‘; l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27.07.2017, n. 18641; Cass. 14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011, n. 22753);
la CTR non si è limitata ad accogliere i motivi di appello, riguardanti il vizio di ultrapetizione e la legittimità del controllo automatizzato per ridurre i crediti d’imposta non spettanti sulla base dei dati esposti in dichiarazione, ma ha esaminato anche la pretesa nel merito, ritenendola non fondata atteso il divieto di riporto dell’eccedenza derivante dal principio di <>;
la ricorrente non ha contestato questa ulteriore ratio decidendi , per cui i motivi proposti sono inammissibili;
il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sulle spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, non avendo la stessa svolto difese.
La Corte rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2024.