Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33564 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33564 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26629/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALEsocietà unipersonale, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale a margine del ricorso:
(PEC EMAIL);
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 651/01/2016, depositata l’11.04.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
– La CTR della Toscana rigettava l’appello proposto dall a RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Pistoia che aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima contribuente avverso l’avviso di
Oggetto:
Tributi
accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 200 7, con il quale venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili, in quanto relativi a fatture per operazioni considerate oggettivamente inesistenti;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
-la sentenza di primo grado andava confermata e l’eccezione di decadenza dal potere impositivo era inammissibile, in quanto non proposta con il ricorso introduttivo;
-le ulteriori contestazioni dedotte con l’atto di appello erano generiche e non censuravano le rationes decidendi della sentenza impugnata;
-l’appellante non può limitarsi a riproporre le considerazioni esposte in primo grado, quando il primo giudice ‘abbia articolarmente risposto e soprattutto contrapposto dati acquisiti in corso di causa ‘;
la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’Agenzia dele entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, affermando che: ‘ le ulteriori contestazioni dedotte con l’atto di appello sono assolutamente generiche e non investono le dettagliate rationes decidendi nella sentenza di prime cure ‘. E’ vero che con l’appello la parte può limitarsi a riproporre le considerazioni esposte in primo grado ma non quando il giudice abbia articolatamente risposto e soprattutto contrapposto dai acquisiti in corso di causa ‘, senza considerare che l’appellante poteva riproporre le medesime
contestazioni sollevate in primo grado e respinte dalla CTP e che comunque, nel caso in esame, aveva aggiunto nuove argomentazioni; – il motivo è inammissibile per difetto di specificità;
qualora la parte ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dei motivi di appello, per mancanza di specificità, ha l’onere di indicare nel ricorso per cassazione le ragioni per cui ritiene erronea tale decisione e, quindi, sufficientemente specifici i motivi di appello, riportandone il contenuto al fine di evidenziarne la specificità, non essendo sufficiente rinviare all’atto di appello;
la CTR ha precisato, invero, che l’appellante può limitarsi a riproporre le considerazioni esposte in primo grado, ‘ma non quando il giudice abbia articolatamente risposto e soprattutto contrapposto dati acquisiti in corso di causa ‘;
dalla sentenza impugnata si evince, quindi, che non è stato disconosciuto il diritto dell’appellante di riproporre, a supporto dell’appello, le ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, ma è stato affermato che dall’atto di gravame, nel suo complesso, non era possibile ricavare le ragioni dell’impugnazione, in quanto si trattava di una riproposizione generica che non investiva i punti contestati della sentenza impugnata;
la contribuente , pertanto, aveva l’onere di riprodurre , nel testo del ricorso per cassazione, il contenuto integrale del ricorso introduttivo, della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, che erano necessari per comprendere con chiarezza i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e per verificare la fondatezza della censura;
-con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 della CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e in subordine per violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la CTR omesso di considerare che la contribuente aveva eccepito, fin dal ricorso introduttivo, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento;
-con il terzo motivo, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e, segnatamente, l’omesso esame dell ‘eccezione di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento;
entrambi i sono inammissibili per carenza di interesse;
secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione ( ex multis , Cass. n. 11675 del 2020; Sez. U. n. 2155 del 2021; n. 27388 del 2022);
nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo avere rigettato l’appello ( rectius : dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi), ha ritenuto di dovere comunque procedere ad esaminare anche l’eccezione di decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, dichiarandola inammissibile, in quanto non proposta in primo grado;
-poiché con la declaratoria di inammissibilità dell’appello la CTR si è spogliata della propria potestas iudicandi , le ulteriori statuizioni concernenti il merito della controversia costituiscono degli obiter
dicta , in relazione ai quali non sussiste alcun interesse all’impugnazione da parte d ella contribuente; – in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.800,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2024.