Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3508 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11936/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME domiciliato ‘ex lege’ in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. MESSINA n. 3003/2021 depositata il 31/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Dalla sentenza in epigrafe, in punto di fatto, si apprende quanto segue:
Con sentenza 521/03/2010 pronunciata il 18/111201 la CTP di Messina accoglieva il ricorso proposto da NOME Natale ed annullava l’avviso di accertamento emesso per IVA – IRPEF IRAP anno 1999 .
Il giudice di primo grado riconosceva le ragioni del contribuente ritenendo che l’utilizzazione degli immobili dallo stesso posseduti nell’isola di Vulcano (nr. 16 unità) e messi a reddito per uso ai turisti in visita alle Eolie dovesse essere considerata come provento di locazione e non come reddito da imprenditore affittacamere, ciò considerate le ridotte dimensioni e la natura dei servizi offerti agli occupanti temporanei (cambio lenzuola) la decisione di valutazione errata del surplus di reddito calcolato dall’Agenzia delle entrate per la tassazione.
Proponeva appello l’Ufficio, accolto dalla CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:
La natura imprenditoriale (quale affittacamere in modo organizzato) deve essere riconosciuta all’esito degli accertamenti, mentre appare riduttiva, e in parte contraddittoria, la motivazione del giudice di primo grado che qualifica come servizi comuni di sostegno (cambio biancheria e pulizia) e li giustifica come finalizzati a semplice ausilio ai turisti, mentre non valuta rilevante l’attività di intermediazione sistematica ed organizzata, riscontrata nella occupazione degli immobili.
La realtà delle verifiche ha invece riscontrato che i servizi offerti e diffusamente pubblicizzati, anche con differenziazione programmata della stagionalità, considerata anche la organizzazione con la previsione (e costi) dei servizi di pulizia e cambio biancheria offerti, devono concludere per una struttura imprenditoriale di affittacamere oltretutto esercitata con un rilevante numero di immobili (16 per un totale di 51 camere destinate ad ospiti).
Va anche ricordato che altre decisioni di questa CTR relative ad altri giudizi aventi ad oggetto la medesima attività, hanno già riconosciuto l’attività dell’Alaimo come imprenditoriale .
E va anche detto che il difensore della parte ha depositato una istanza di conciliazione giudiziale ex art. 48 bis DLgs 546/92 appoggiando tale richiesta (senza esito) su quanto valutato dai giudici in precedenti decisioni riguardanti la medesima questione per diverse annualità, ricerca di definizione che non ha trovato il consenso dell’ufficio che nel suo atto di appello anzi si appoggia esplicitamente alla impossibilità di fare una valutazione uguale per tutte le annualità, per i diversi accertamenti che ogni accertamento va considerato caso per caso.
Ritiene questa commissione che tale argomentazione sia condivisibile (le stagioni turistiche non possono essere certo tutte uguali) mentre non può certo parlarsi (come pure detto invece in altre sentenze) di effetti del giudicato che si ripercuotono per anno diverso.
Vero è, invece, che a fronte della impossibilità di appoggiarsi a riscontri documentali (non risultando alcuna documentazione contabile e nessuna dichiarazione fiscale se non quella relativa alla locazione, quest’ultima priva di rilievo per quanto sopra detto) va riconosciuta la piena validità dell’accertamento effettuato, in quanto frutto dell’applicazione dei criteri di verifica e presunzione legittimamente utilizzati dall’ufficio.
Pertanto riguardo alla quantificazione del reddito d’impresa ci si riporta alle modalità di calcolo effettuate per la specifica annata oggi in contestazione che, in assenza di scritture contabili, risulta effettuata in modo corretto e rispondente a criteri legali applicabili e non contrastati in modo valido dal contribuente.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi; resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Considerato che:
Primo motivo: ‘Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) contenute negli artt. 111, comma 6,
della Costituzione, 36, comma 2 n. 4, D.Lgs. 546/92 e 132, comma 1 n. 4 c.p.c., nell’art. 2697 c.c. (onere della prova) e negli artt. 2727 e 2729 c.c. (presunzioni semplici)’.
1.1. La motivazione della sentenza impugnata ‘è meramente apparente nonché illogica, contraddittoria ed obiettivamente incomprensibile anche perché basata su presunzioni semplici, in violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., non provate, in violazione dell’art. 2697’. ‘L’ufficio impositore fonda l’accertamento di che trattasi recependo acriticamente e pedissequamente i rilievi contenuti nel PVC della Guardia di Finanza di Lipari basati su mere illazioni e semplici presunzioni. Nel caso di specie le indagini della G.d.F. prendevano spunto da un sito Internet di dominio della ‘RAGIONE_SOCIALE, società alla quale il ricorrente ha affidato in esclusiva il mandato per la stipula di contratti di locazione temporanea ‘.
2 Secondo motivo: ‘Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5)’.
2.1. ‘Con riferimento al ‘fatto’ che il ricorrente non ha mai svolto l’attività di affittacamere, ma ha semplicemente locato i propri immobili avvalendosi di un terzo soggetto (RAGIONE_SOCIALE avente una struttura organizzata autonoma che ha gestito anche nell’anno d’imposta ‘de quo’ i cespiti di proprietà del ricorrente), si evidenzia ‘l’error’ in cui è incorso il giudice di appello che, nonostante il suddetto fatto fosse stato menzionato nella sentenza impugnata , ha effettivamente omesso prima di esaminare se il ‘fatto’ contestato fosse sussistente e poi non ha in modo analitico argomentato e deliberato in merito ‘.
A fronte di quanto precede, deve rilevarsi come il ricorso che ne occupa abbia ad oggetto la medesima sentenza
(COMM.TRIB.REG. della SICILIA -SEZ.DIST. di MESSINA n. 3003/2021 depositata il 31 marzo 2021) oggetto del ricorso di cui alla causa n. 11738 del 2022, chiamato alla medesima adunanza del 3 dicembre 2024 innanzi a questo medesimo Collegio e già esitato nell’ordinanza n. 34390 pubblicata il 24 dicembre 2024.
Pertanto, il ricorso che ne occupa, coincidente con quello di cui alla predetta causa n. 11738 del 2022, deve essere dichiarato inammissibile, vertendosi, sostanzialmente, in ipotesi di duplicazione.
3.1. Tenuto conto del superiore rilievo d’ufficio, reputa il Collegio che ricorrano giustificati motivi per la compensazione delle spese.
Nondimeno, sussistono i presupposti di legge affinché il contribuente sia tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 3 dicembre 2024 -28 gennaio 2025.