Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 605 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 605 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Tributi – natura devolutiva dell’appello decisione nel merito persistenza della potestas iudicandi – esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30306/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4605/17/22, depositata in data 6 giugno 2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.
RILEVATO CHE
La società cooperativa contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2015 per IVA, con il quale, come risulta dalla sentenza impugnata, veniva disconosciuta la detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti, recuperata maggiore IVA e irrogate sanzioni in relazione alle fatture ricevute da due fornitori ritenuti missing traders o, comunque, soggetti privi di organizzazione.
La CTP di Caserta ha rigettato il ricorso.
La CTR della Campania, con sentenza in data 6 giugno 2022, dopo avere ritenuto inammissibile l’appello della contribuente per mancanza di specificità dei motivi, lo ha rigettato nel merito.
Ha proposto ricorso per cassazione l’associazione contribuente , affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 53 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità dovuta alla mera ripetizione delle difese del primo grado di giudizio. Osserva parte ricorrente che, essendo l’appellante onerato della predisposizione di motivi specifici in appello, la mera riproposizione in appello di quelli che erano stati i motivi di ricorso in primo grado non può inficiare di nullità l’atto di appello , in considerazione anche della natura devolutiva
dell’appello , non essendo strumento di impugnazione a critica vincolata.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio abbia adempiuto al proprio onere della prova. Osserva parte ricorrente -richiamando la giurisprudenza di questa Corte – che l’Ufficio ha l’onere di dimostrare sia l’inesistenza soggettiva delle operazioni poste in essere, sia la conoscenza della inesistenza dell’operazione per il cession ario secondo la diligenza richiesta a un accorto operatore , così provando l’assenza di buona fede del contribuente. Nel qual caso, spetta al contribuente fornire la prova contraria del l’incolpevole affidamento nella regolarità fiscale dell’operazione.
Con il terzo motivo si deduce « art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.: la confessione stragiudiziale dell’Amministrazione finanziaria in merito alla buona fede del contribuente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 cod. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ». Osserva parte ricorrente che il giudice di appello non avrebbe valorizzato una confessione stragiudiziale contenuta nell’atto impugnato , ove ha osservato incidentalmente che il contribuente sarebbe stato in buona fede, circostanza che rileverebbe quale confessione stragiudiziale in termini di fatto decisivo che assurge a piena prova contro colui che l’ha fatta.
Il primo motivo è fondato, in forza della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’effetto devolutivo dell’appello – che preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi nel thema decidendum comporta che il giudice di appello può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il giudicato interno
(Cass., Sez. III, 13 aprile 2018, n. 9202), anche in caso di mera riproposizione delle questioni a sostegno della legittimità dell’accertamento (Cass., Sez. V, 10 novembre 2020, n. 25106; Cass., Sez. V, 4 novembre 2020, n. 24533; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2020, n. 21774; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2018, n. 32838; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30525; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2016, n. 1200; Cass., Sez. V, 29 febbraio 2012, n. 3064). Principio conforme a quello secondo cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199). La sentenza non ha fatto corretta applicazione di questo principio e va cassata.
L’esame degli ulteriori motivi è inammissibile per difetto di interesse posto che, dopo che il giudice abbia enunciato una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, per cui l’inserimento di una seconda motivazione relativa al merito deve ritenersi impropria, per cui la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare la seconda statuizione di merito (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840).
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per
riesame del merito, nonché per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 22 novembre 2023