Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6904 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1697/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME DI VIMERCATE RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-resistente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 2460/2018 depositata il 29/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentite le conclusioni del P.G. che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso.
Uditi i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti presenti.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2460/9/2018 depositata in data 29 maggio 2018 e non notificata, dichiarava inammissibile l’appello proposto da lla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 99/5/2026 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni n. 13/IT/003295/000/P001 in data 14/05/2015 emesso dall’ ufficio relativamente ad imposta di registro, ipotecaria e catastale riguardanti l’atto registrato il 10/06/2013 n. 3295, serie 1T, con il quale la società RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE l’attività consistente nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’ impianto fotovoltaico corrente in Suni (Nu).
1.2. I giudici di merito rilevavano che l’appello de quo doveva essere dichiarato inammissibile in quanto la medesima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 99/5/2026 era stata impugnata nel giudizio portante il n. 5152/2016 e definito con pronunzia già depositata, senza che le parti avessero notiziato la Commissione della necessità di procedere alla riunione e, che diversamente opinando, si sarebbe configurata una violazione del principio del ne bis in idem in quanto ‘per la sentenz a impugnata era
stato instaurato un giudizio avente identità di parti, petitum e causa petendi ‘.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata, non avendo depositat o né notificato ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ -alcun controricorso, non essendo tale la mera ‘nota di costituzione’ depositata al dichiarato ‘solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica’.
La società contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 335 cod. proc. civ. nonché falsa applicazione del principio del ne bis in idem .
Deduce che i giudici di appello non potevano rilevare l’ inammissibilità dell’ appello in quanto i due appelli riguardavano atti impositivi diversi e considerato che, in difetto di riunione, era in ogni caso onere della Commissione territoriale regionale esaminare nel merito l’ ulteriore appello, risultando violati sia il disposto di cui all’ art. 335 cod. proc. civ. che il principio del ne bis in idem .
Con il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione de ll’ art. 812 cod. civ. nonché falsa applicazione dell’ art. 1 della Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986 e 10 d.lgs. 347/1990.
Assume che l’impianto in questione non poteva essere considerato un bene immobile, secondo la definizione dell’ art. 812 cod. civ.
Con il terzo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’ art. 10 dello Statuto del Contribuente in quanto alla data della stipula del contratto in esame era la stessa RAGIONE_SOCIALE a considerare gli impianti fotovoltaici beni mobili.
Il primo motivo è fondato.
4.1. La controversia in esame riguarda il contratto in forza del quale la RAGIONE_SOCIALE ha ceduto alla RAGIONE_SOCIALE un ramo di azienda costituito da un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito nella zona industriale di Suni (NU). Con un primo atto di rettifica e liquidazione (n. NUMERO_DOCUMENTO) l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ricalcolato l’imposta di registro previa rideterminazione del valore di avviamento del ramo di azienda rideterminato in misura notevolmente superiore; con un secondo avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni (n. 2013NUMERO_DOCUMENTO) l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ricalcolato l’imposta di registro sul presupposto che l’impianto fotovoltaico configurasse n on un bene mobile ma un bene immobile, recuperando anche le imposte catastali e ipotecarie non versate.
4.2. La RAGIONE_SOCIALE impugnava i predetti atti impostivi deducendone l’illegittimità; la C ommissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente l’impugnazione e confermava la legittimità dell’avviso di liquidazione relativo alla liquidazione di imposte e irrogazione di sanzioni; la sentenza del primo grado veniva appellata, in via principale, tanto dalla RAGIONE_SOCIALE che dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo.
4.3. La Commissione tributaria regionale con una prima sentenza, emessa senza aver previamente riunito gli appelli proposti avverso la medesima pronuncia, rigettava l’appello dell’Ufficio , e quindi con la sentenza n. 2460/2018, qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello della società RAGIONE_SOCIALE
4.4. Orbene va osservato che è pacifico insegnamento di questa Corte quello secondo cui “in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una RAGIONE_SOCIALE impugnazioni non determina l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle
questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza – in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell’art. 335 cod. proc. civ. -alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l’impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati” (Cass. n.17328/2012, 3870/2010, 5846/2008, 4617/2004), con la conseguenza che la Commissione tributaria regionale non poteva dichiarare inammissibile l’appello in questione.
4.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il motivo va accolto.
4.6. Gli ulteriori motivi sono ritenere inammissibili in quanto riguardano profili di merito non presi in esame dai giudici di appello i quali, nel rilevare la inammissibilità della impugnazione, hanno ritenuto assorbita ogni altra questione.
In accoglimento del primo motivo la sentenza va, dunque, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione che provvederà ad esaminare l’appello nel merito.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data