Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11594 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
Oggetto: appellato contumace -motivo non trattato in primo grado -corrispondenza chiesto-pronunciato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16943/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
PORTALE NOME;
– intimato –
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 127/16/22, depositata il 10 gennaio 2022 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 127/16/22, depositata il 10 gennaio 2022, veniva rigettato il ricorso proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 6755/6/2018 la quale aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente NOME COGNOME avverso la cartella di pagamento emessa a titolo di IVA, IRPEF e altro per l’anno di imposta 2008.
In sentenza si legge che il giudice d’appello confermava l’esito decisorio del giudice di primo grado, ma attraverso una motivazione diversa. Mentre il giudice di prime cure decideva la controversia nel merito, affrontando la questione della regolarità o meno di una delle rate della procedura di rateizzazione del debito e della decadenza del contribuente per mancato o ritardato pagamento, il giudice di secondo grado riteneva rilevante e dirimente la questione della notifica della cartella di pagamento, oggetto di un motivo del ricorso introduttivo e non riproposta dall’appellato contumace.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato a due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del d.lgs. 346/1992 e 112 cod. proc. civ., per aver il
giudice deciso l’appello, nella contumacia dell’appellato contribuente, ponendo a base della decisione la questione della notifica della cartella, oggetto di un motivo del ricorso introduttivo, questione non esaminata dal giudice di primo grado e non riproposta dall’appellato contumace.
Il motivo è fondato.
2.1. Questa Corte (v. Cass. n.21506/2010) ha già stabilito che l’art.56 del d.lgs. n.546/1992, il quale prevede che «le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate», ha una portata analoga alla disposizione contenuta nell’art.546 cod. proc. civ.. È stato infatti chiarito che il termine “questioni” (per tali intendendosi quelle suscettibili di essere dedotte come autonomo motivo di ricorso o d’impugnazione) non ha un’accezione più ampia di quella contenuta in detta disposizione, la quale si riferisce alle “domande”, e non comprende quindi anche le mere argomentazioni giuridiche (cfr. Cass., 13 marzo 2001, n.3653). La sovrapponibilità delle ipotesi normative richiamate consente di ricorrere al vasto filone giurisprudenziale formatosi in merito all’interpretazione della disposizione contenuta nell ‘art. 346 cod. proc. civ., prevalentemente intesa nel senso che l’onere di riproposizione riguarda, in particolare, le questioni, nel senso sopra precisato, non esaminate o non accolte perché assorbite, come quelle proposte in via alternativa o subordinata (Cass., 13 aprile 2007, n.8854; Cass., 12 gennaio 2006, n.413).
2.2. Sulla base di tali premesse, la Corte ha anche condivisibilmente affermato che nel processo tributario l’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem , delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale
(Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 30444 del 19/12/2017; conforme a Cass. n.24267/2015).
2.3. Con riferimento poi alla posizione del contumace nel processo tributario è stato condivisibilmente affermato (cfr. Cass. n.20062/2014) che l’art. 346 cod. proc. civ., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione.
2.4. Tale principio di diritto, anche se abbastanza risalente, va riaffermato anche in relazione alla presente fattispecie in cui l’appellato è stato contumace, nel senso che l’onere di riproposizione in appello dei motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado (nella specie, di irritualità della notifica della cartella di pagamento) opera anche nel processo tributario, a norma dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché l’omessa specifica riproposizione in sede di gravame da parte dell’appellato preclude al giudice d’appello di pronunciarsi sulla questione se non è rilevabile d’ufficio .
Dal momento che la questione della notifica della cartella di pagamento non è questione rilevabile d’ufficio, la censur a in disamina va accolta.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, relativo alla ritualità della notifica in questione per violazione o falsa applicazione da parte della sentenza degli artt.26 d.P.R. n.602/1973 e 156 cod. proc. civ..
La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.2025