Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21095 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21095 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 19360-2024, proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE , cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato –
Ricorrente
CONTRO
COGNOME NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE nella qualità di socio ed ex liquidatore della RAGIONE_SOCIALE cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante p.t. –
Intimati
Avverso la sentenza n. 599/29/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, sez. staccata di Taranto, depositata il 16.02.2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Accertamento –
Oper. ogg. inesistenti
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che, a seguito di verifica condotta dalla GdF nei confronti della RAGIONE_SOCIALE l’Agenzia delle entrate notificò , relativamente all’anno d’imposta 201 3, l’ avviso d’accertamento, con cui contestò maggiori imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva.
Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, che con sentenza n. 759/01/2019 accolse il ricorso della società, annullando l’atto impositivo .
L’appello erariale è stato rigettato con la sentenza n. 59 9/29/2023. Il giudice regionale, dopo aver respinto le questioni preliminari sollevate dall’Ufficio in merito alla ammissibilità del ricorso introduttivo, ha analizzato le singole riprese ad imponibile, confermando la decisione del giudice di primo grado.
L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandosi a tre motivi. I contribuenti sono rimasti intimati.
All’esito dell’adunanza camerale del 2 6 marzo 2025 la causa è stata riservata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha denunciato:
con il primo motivo la «Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 9 e 10 del D.M. dell’Economia e delle Finanze n. 163 del 23 dicembre 2013 e dell’articolo 16 -bis D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, Codice procedura civile».
La decisione avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione pregiudiziale con cui l’Ufficio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata costituzione telematica successiva alla notificazione eseguita a mezzo PEC.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di
“strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (cfr. Cass., 12 marzo 2024, n. 6583). E, ancora, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. (Sez. U, 22438/2018).
Nessuna inammissibilità si è prodotta in relazione alle modalità di costituzione del contribuente ed in rapporto alla disciplina vigente all’epoca della introduzione del giudizio, così che la sentenza del giudice regionale ha fatto corretta applicazione della disciplina e dei principi di diritto enunciati in materia.
Con il secondo motivo l’ufficio denuncia la «Nullità per omessa e/o apparente motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’articolo 36 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 36 0, primo comma, n. 4 c.p.c. ».
La sentenza sarebbe comunque nulla per assenza /apparenza della sua ‘motivazione’, perché le ragioni della decisione sono contraddistinte da una chiara ‘ anomalia motivazionale ‘.
Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quando motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le
RGN 19360/2024
argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).
Nel caso di specie la sentenza è sostenuta da una motivazione sufficiente, con un accertamento in fatto. La circostanza che la sentenza della Commissione provinciale potesse essere priva di motivazione per avere rinviato ad altra sentenza, relativa ad altra società (la RAGIONE_SOCIALE), non è una ragione pertinente, poiché il giudice d’appello ha operato una sua valutazione, con il supporto delle prove che ha creduto di valorizzare.
Lo sviluppo delle critiche erariali in realtà sottende la sollecitazione a rivalutare il merito, inammissibile tuttavia in sede di legittimità, senza peraltro avvedersi che, nell’invocare la nullità processuale della sentenza per l’assenza o l’apparenza della motivazione, il motivo esula del tutto dal
parametro di critica alla pronuncia, cui ha inteso fare ricorso l’amministrazione finanziaria .
Con il terzo motivo la « Violazione e falsa applicazione dell’articolo 109 TUIR, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Il Collegio di seconde cure non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive esposte dall’Ufficio nel proprio atto di gravame, laddove era stato posto l’accento sulla circostanza dell’omessa produzione da parte della RAGIONE_SOCIALE di qualsivoglia documentazio ne atta a provare l’effettività di tali ammortamenti, violando così la disciplina di riferimento, in epigrafe indicata.
Anche questo motivo è infondato.
A parte che risulta non comprensibile l ‘ invocazione del l’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, tenuto conto dello sviluppo argomentativo della censura, in ogni caso l’accertamento della CTR , anche con riferimento al rilievo riguardante l’ammortamento dell’importo di € 286.341,90, quale pro rata 2013 su lavori straordinari provenienti da esercizi precedenti, costituisce pur sempre un accertamento in fatto.
La circostanza che la difesa erariale insista sulla asserita assenza di riscontri della effettività degli ammortamenti involge in realtà solo una questione di prove , su cui il ragionamento del giudice d’appello, condiviso o meno che sia dall’ufficio, si è pronunciato , valorizzando elementi, quali il ‘ libro beni ammortizzabili composto di 30 pagine, non contestate da parte dell’Ufficio, estratto dal quale sono rilevabili le fatture che hanno concorso alla determinazione degli ammortamenti negli anni dal 2006 al 2011 oltre alle fatture che hanno incrementato tale voce nell’anno 2012 ‘ . È appena il caso di evidenziare che i suddetti elementi vanno poi relazionati agli ulteriori riscontri sull’attività esercitata dalla società RAGIONE_SOCIALE, emergenti da l complesso della motivazione della pronuncia dalla Corte di II grado.
D’altronde , come già accennato, con il terzo motivo la difesa non coglie nel segno, poiché insiste sul profilo della mancanza di inerenza delle operazioni contestate, senza sviluppare il più utile aspetto della oggettiva inesistenza delle operazioni.
In definitiva il ricorso va rigettato.
Nulla va regolato in ordine alle spese, essendo rimasti intimati i contribuenti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 26 marzo 2025