Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19118 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 35640-2018, proposto da:
COGNOME NOME , cf. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , cf. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , cf. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale, unitamente all’AVV_NOTAIO, sono rappresentati e difesi –
Ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 3869/27/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 23.04.2018;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 15 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Giochi e scommesse -Apparecchi da intrattenimento -Art. 110, commi 6 e 7, TULPS
Distinzione
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE notificò ai ricorrenti un avviso d’accertamento con cui pretese il pagamento di imposta a titolo di prelievo erariale unico (PREU) ai sensi dell’art. 39 quater, comma 4, del d.l. n. 269 del 2003. L’atto impositivo traeva origine da una verifica condotta da militari della GdF presso la rivendita di tabacchi e ricevitoria del lotto, intestato a COGNOME, all’esito della quale era stata contestata l’irregolare presenza di quattro apparecchiature da gioco, per carenza di titoli autorizzativi, rientranti nella fattispecie disciplinata dall’art. 110, comma 6, TULPS.
I ricorrenti proposero ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sull’assunto che le apparecchiature rientrassero tra quelle destinate all’intrattenimento, ma senza vincita di denaro, così che esse andavano collocate nella fattispecie prevista dall’art. 110, comma 7, TULPS, sottoposte pertanto alla diversa imposta (I.S.I.).
Tanto la Commissione provinciale, con sentenza n. 435/44/2017, quanto la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3869/27/2018, ora al vaglio di questa Corte, respinsero le ragioni dei contribuenti.
Per quanto qui di interesse, il giudice regionale, verificato che dai controlli eseguiti e dagli atti era emersa la presenza di denaro nelle apparecchiature sequestrate e la loro appartenenza alla tipologia erogatrice di vincite di denaro, ha riconosciuto la corretta applicazione dell’art. 110, comma 6, TULPS e la conseguente sottoposizione al PREU.
I ricorrenti hanno censurato la pronuncia con un unico motivo, chiedendo la cassazione della sentenza, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
All’esito dell’adunanza camerale del 15 febbraio 2024 la causa è stata riservata in decisione.
Considerato che
Con il motivo di ricorso si fa denuncia della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 39 quater, comma 4, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326; dell’art. 14 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il collegio regionale avrebbe erroneamente riconosciuto gli elementi costitutivi del
NUMERO_DOCUMENTO
presupposto d’ applicazione della Preu, mentre, al contrario, le apparecchiature non rientravano tra quelle erogatrici di vincite in denaro, ma solo tra quelle di intrattenimento, senza previsione di vincita, così da trovare ad esse applicazione la diversa imposta sugli intrattenimenti, di cui al d.P.R. n. 640 del 1972.
Il motivo, con il quale si denuncia un errore di diritto, non trova accoglimento.
Dalla semplice lettura della sentenza impugnata si evince che la commissione regionale, vagliando gli elementi acquisti in occasione della verifica, ha valorizzato la circostanza che nelle apparecchiature sequestrate era stato ritrovato denaro. Ha anche preso in esame la perizia allegata dai contribuenti a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie difese, escludendo tuttavia la rilevanza della stessa, giudicata insufficiente a dimostrare l’appartenenza dei videogiochi alla categoria RAGIONE_SOCIALE apparecchiature non eroganti vincite in denaro. Si tratta di un accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, senza che si evidenzino incongruenze nel ragionamento logico del giudice regionale, né errori materiali.
La circostanza che con il motivo di ricorso sia stato richiamato l’errore di diritto non rileva, poiché, nell’invocare la violazione di regole normative, in realtà la critica impinge nel merito, e sottende un tentativo di rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato e all’esito del giudizio segue la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano nella misura di € 5.400,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 15 febbraio 2024