Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3748 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3748 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore.
-intimata – avverso la sentenza n.1168/09/2016 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 28 giugno 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio
2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Massa Carrara , rilevata la gestione antieconomica della società RAGIONE_SOCIALE relativamente all’anno di imposta 2008, verificava i movimenti bancari degli
Tributi-AccertamentoAntieconomicità
acquirenti gli appartamenti rilevando degli anomali e consistenti prelevamenti in contanti, che per euro 37.000 riconduceva a pagamenti in nero in favore della società.
Con due distinti avvisi di accertamento, quindi, l’RAGIONE_SOCIALE contestava, ai fini dell’IRES, dell’IVA e dell’IRAP dell’ anno di imposta 2008, un maggior reddito, e poiché l’esercizio di quell’anno si era chiuso con una perdita portata in detrazione nel successivo anno 2009 una maggiore IRES.
I ricorsi proposti dalla Società avverso gli avvisi di accertamento venivano rigettati, con distinte sentenze, dalla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara.
Le decisioni, impugnate dalla Società, venivano integralmente riformate, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale, previa riunione, accoglieva gli appelli annullando gli avvisi di accertamento.
Il Giudice di appello riteneva che l’atto impositivo, emesso ai sensi dell’art.39, comma 1, lett. d del d.P.R. n. 600 del 1973 non fosse fondato su elementi gravi, precisi e concordanti.
Con riguardo, infatti, ai movimenti bancari (prelevamenti) operati da uno degli acquirenti degli appartamenti il Giudice di appello riteneva trattarsi di mera supposizione dell’ufficio per la quale non era possibile richiedere prova contraria alla parte venditrice. Eguale considerazione veniva svolta in ordine alla contestata antieconomicità della gestione fondata, secondo la C.T.R., su elementi deboli quali i valori OMI, senza tenere conto della crisi notoria che aveva subito il settore edile.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ., in camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.39, comma 1 lett.d) DPR n.600/1973 ed artt. 2697 e 2729 cc, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. -la ricorrente, premesso che, in fatto, era pacifico che la gestione della società era improntata ad una reiterata condotta antieconomica, deduce l ‘error in iudicando nella quale era incorso il Giudice di appello nel ritenere, in presenza di accertamento emesso ex art.39 cit., che l’Ufficio dovesse fornire ulteriori elementi oltre alla contestata antieconomicità della gestione e ai prelevamenti ingiustificati di uno degli acquirenti degli immobili al fine di potere fondare l’a ccertamento su presunzioni dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass., Sez. 5 – , Sentenza n. 27804 del 31/10/2018 ) in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo RAGIONE_SOCIALE scritture e RAGIONE_SOCIALE registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’Ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità RAGIONE_SOCIALE stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità RAGIONE_SOCIALE annotazioni contabili, perché proprio una
tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.
Tali principi risultano seguiti anche attualmente (v. tra le altre di recente Cass., Sez. T-, Ordinanza n. 9131 del 07/04/2025) ribadendosi che in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa – consentito dall’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del controllo RAGIONE_SOCIALE scritture e RAGIONE_SOCIALE registrazioni contabili l’atto di rettifica, qualora sufficientemente motivato, in relazione agli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e alla loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, non essendo tenuta l’Amministrazione a provare altro, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità RAGIONE_SOCIALE stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità RAGIONE_SOCIALE annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore eccedente quello effettivo. (Nella specie, relativa alla rettifica del reddito di impresa di una sRAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l’idoneità RAGIONE_SOCIALE circostanze addotte dall’Amministrazione ad integrare gli elementi indiziari di cui al citato art. 39, comma 1, lett. d, a fronte dei quali, invece, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare quelli offerti dalla società quale prova contraria, consistenti sia nella ragionevolezza dell’operazione di finanziamento a fronte RAGIONE_SOCIALE proprie esigenze sia nella presunzione di possesso RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie, a suo tempo debitamente esistenti e regolarmente assoggettate a imposizione in capo ai soci finanziatori).
1.2. Alla luce di tali principi, che il collegio condivide, la censura è inammissibile siccome inconferente con il decisum.
Il mezzo di impugnazione, con il quale si ribadisce la legittimità degli avvisi di accertamento in quanto fondati sulla incontestata antieconomicità reiterata della gestione, non si confronta, infatti, con l’ulteriore l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di appello (non contrastato con il ricorso) il quale, in conformità ai principi in tema di oneri probatori sopra illustrato, ha ritenuto che la Società avesse fornito tutta una serie di elementi probatori idonei a dimostrare la regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate e, quindi, a vincere la presunzione posta a base dell’atto impositivo, ritenendo cosi alla fine giustificata la dedotta antieconomicità della gestione.
1.3. Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.
1.4. Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il giorno 8 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)