Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.3360/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
E
NOME COGNOME;
-intimato- avverso la sentenza n.4446/18 della Commissione tributaria regionale della Calabria, pronunciata il 20 dicembre 2018, depositata il 21 dicembre 2018 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
tributi
l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre con due motivi contro NOME COGNOME, che è rimasto intimato, avverso la sentenza n.4446/18 della Commissione tributaria regionale della Calabria, pronunciata il 20 dicembre 2018, depositata il 21 dicembre 2018 e non notificata, che ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnazione dell’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO e per il resto rigettato l’appello dell’ufficio;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia l ‘omesso esame su di una circostanza rilevante ai fini della decisione in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe ritenuto compiutamente provata l’antieconomicità dell’ attività di impresa del contribuente, quando dall’atto di appello era dato evincersi la deduzione di elementi di valutazione della bassa redditività;
1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, dell’art.62 sexties d.l. 4 gennaio 1973,n. 33, e dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE, nel ritenere che l’accertamento si basasse sul solo scostamento dagli studi di settore, senza che fosse dimostrata l’antieconomicità della gestione imprenditoriale, non avrebbe tenuto conto dell’intero comportamento del co ntribuente che, in assenza di valide ragioni, omettendo di emettere scontrini fiscali ed aumentando le rimanenze di magazzino, anziché smaltire la merce in
giacenza, continuava a svolgere attività di impresa in maniera antieconomica;
2.1. il secondo motivo è fondato con conseguente assorbimento del primo;
la C.t.r. nella sentenza impugnata, afferma che le uniche incongruenze rilevate dall’ufficio siano quelle legate all’applicazione dello studio di settore e, cio è , quelle relative a uno scostamento del risultato di esercizio e RAGIONE_SOCIALE rimanenze;
il giudice di appello, tuttavia, pur opinando che tali incongruenze non giustifichino l’accertamento analitico induttivo dell’ufficio, dà atto che l’amministrazione ha contestato anche l’antieconomicità della condotta del contribuente;
s ul punto il giudice di appello rileva che l’ufficio si era limitato al richiamo, in maniera del tutto generica, dei verbali sulla mancata emissione di scontrini e sull’acquisto di un immobile nel corso dell’anno di imposta, senza, per ò , fornire alcuna specifica indicazione attestante -in via concreta e attuale- se e in quale misura tali elementi potessero avere inciso sul dedotto profilo di antieconomicit à della gestione dell’azienda;
d eve, però, rilevarsi che l’ufficio aveva dedotto l’inattendibilità della contabilità del contribuente, per la reiterata gestione antieconomica dell’impresa nel corso di diverse annualità, durante le quali era stata accertata la mancata emissione degli scontrini fiscali ed il costante aumento RAGIONE_SOCIALE rimanenze, nonché l’acquisto di un immobile, che non si giustificavano in relazione all’esiguità dei ricavi contabilizzati e dichiarati;
questa Corte è ormai costante nel ritenere che <> ( ex multis , Cass. n. 35713/2022);
la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio e deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024