Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 944 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 944 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
Oggetto: Tributi – Avviso di
accertamento – Antieconomicità.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8565/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia n. 1991/10/14, depositata il 9 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1991/10/14 del 09/10/2014 la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 10/12/13 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), avverso un avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR, con l’avviso di accertamento impugnato era stato accertato un maggior reddito d’impresa in ragione di ricavi non contabilizzati, considerati pari ai costi dedotti, e di ulteriori recuperi.
1.2. La CTR motivava il rige tto RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio evidenziando che: a) con riferimento alla ripresa concernente l’accertamento di maggiori ricavi quanto meno pari ai costi dedotti in relazione ad alcuni contratti di appalto non ultimati, si sottolineava «la totale assenza di documentazione idonea a provare la tesi presuntiva RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio appellante»; b) con riferimento agli ulteriori recuperi, non venivano individuate critiche alla sentenza impugnata.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento notificato
dall’ufficio non sia fondato su validi elementi presuntivi, con ciò invertendo l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 300 del 1973, l’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti -il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio RAGIONE_SOCIALEa specifica attività svolta, lasciando al contribuente l’onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni » (così, da ultimo, Cass. n. 24578 del 09/08/2022; si vedano, altresì, Cass. n. 21128 del 22/07/2021; Cass. n. 6918 del 20/03/2013).
1.2.1. In proposito è stato, altresì, evidenziato che l’antieconomicità del comportamento del contribuente può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave (Cass. n. 27552 del 30/10/2018).
1.3. Nel caso di specie, come si evince dall’atto impugnato trascritto, nella parte rilevante, nel contesto del ricorso ai fini del rispetto del principio di autosufficienza -l’Amministrazione finanziaria ha contestato alla società contribuente il comportamento antieconomico costituito dal sostenere integralmente i costi dei contratti di appalto stipulati e, quindi, non portati a termine per fatti sopravvenuti senza addossarli ai committenti, come pure avrebbe potuto fare (condotta, quest’ultima, già tenuta in altra occasione).
1.4. La superiore contestazione di antieconomicità, fondata su elementi presuntivi circostanziati e gravi, è del tutto idonea a s postare sulla società contribuente l’onere di fornire la prova contraria, differentemente da quanto erroneamente ritenuto dalla CTR, che ha posto a carico di AE un onere probatorio ulteriore non spettante.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente in violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ., per l’essersi la CTR limitata a fare un acritico rinvio alla sentenza di primo grado con riferimento alle riprese ulteriori.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.3. Nel caso di specie, a fronte di un atto di appello circostanziato con riferimento alle riprese non riconosciute dal giudice di primo grado, la CTR ha rinviato genericamente alla sentenza di primo grado, le cui motivazioni non vengono neppure riportate.
2.4. Trattasi all’evidenza di motivazione apparente che implica la nullità in parte qua RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata .
In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo
grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2022.