Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22698 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1340/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3022/09/2017, depositata il 25.05.2017.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 maggio 2024;
RILEVATO CHE
La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperava l’IVA relativa all’anno 200 9, in relazione ad alcune fatture
Oggetto:
Tributi
riguardanti costi sostenuti per operazioni di distacco di personale e spese di pubblicità;
con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla contribuente, limitatamente alla richiesta di riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, osservando, per quanto qui ancora rileva, che:
le spese sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE per il personale distaccato dalla RAGIONE_SOCIALE (società appartenente al medesimo gruppo della contribuente), che era prima dipendente della società contribuente, erano eccessive, in quanto superiori a quelle corrisposte per il personale dipendente, per cui si trattava di operazioni antieconomiche, con conseguente onere per la contribuente di fornire idonea prova contraria;
le giustificazioni fornite dalla contribuente risultavano in contrasto con la documentazione esibita e non vi era alcun riferimento all’asserita attività di formazione del personale distaccato;
la condotta RAGIONE_SOCIALE società interessate, riconducibili al medesimo gruppo societario, era caratterizzata da una ‘consapevole strategia di risparmio e pianificazione fiscale’ , tanto che la contribuente era riuscita a realizzare, grazie alle spese contestate, una limitata perdita;
-l’Ufficio aveva esaminato la documentazione fornita dalla contribuente ed aveva rilevato il carattere antieconomico RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, con il conseguente vantaggio fiscale che ne derivava per le società del gruppo, ritenendo non convincenti le giustificazioni fornite dalla contribuente;
-il primo giudice ha ritenuto legittimo il rilievo dell’Ufficio sulla base dei motivi indicati nell’avviso di accertamento, espressamente richiamati nella motivazione della sentenza, esprimendo ulteriori osservazioni su alcuni rilievi, contenuti nello stesso ricorso
introduttivo in merito al regime di tassazione RAGIONE_SOCIALE società consortili ex art. 7 della l. n. 240 del 1981 e alla asserita mancanza di vantaggi fiscali a seguito del compimento RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate;
la fatturazione di costi ingiustificati e superiori rispetto a quelli nell’anno precedente, in relazione al distacco di personale, configurava una operazione elusiva, perché ‘non rispondeva ad un effettivo interesse economico della società ‘;
era infondata anche l’argomentazione, secondo cui la contribuente aveva i requisiti per fruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui all’art. 7 della l. n. 240 del 1981, posto che la richiamata norma prevede una facoltà che deve essere attivata dal soggetto interessato;
-non era decisivo neppure il rilievo sugli asseriti costi per investimenti, che la contribuente asseriva essere di importo complessivo superiore al maggior reddito accertato, ‘in quanto, ammesso che la contribuente si trovasse effettivamente nella condizione di reinvestire gli utili e di usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui all’art. 7 cit., l’eventuale risparmio fiscale si sarebbe attuato, per la società, solo negli anni 2009 e 2010, in proporzione agli utili reinvestiti in tali distinte annualità’ ;
con le operazioni contestate, invece, la contribuente aveva potuto usufruire immediatamente di un vantaggio fiscale;
con riferimento alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per ‘spese di pubblicità promozionali’ , la contribuente non aveva fornito giustificazioni convincenti rispetto al rilievo secondo il quale la lettera di incarico si riferiva all’anno 2005 ed era generica, tanto da non consentire di individuare ‘l’esatta prestazione sottostante le operazioni fatturate ‘;
andava rigettata anche la richiesta di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in quanto non sussisteva alcuna grave incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi, illustrati con memoria;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 23 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto ammissibile la domanda avanzata dall’Ufficio, nelle controdeduzioni depositate in primo grado e in appello, di confermare il rilievo relativo all’asserita indetraibilità dell’IVA afferente i costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per il distacco del personale, fondando la pretesa tributaria su ragioni di diritto totalmente diverse da quelle su cui era originariamente fondata;
-con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR ritenuto legittimo il rilievo relativo all’asserita indetraibilità dell’IVA afferente i costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per il distacco del personale sulla base di motivi di diritto diversi da quelli allegati dall’Ufficio nell’avviso di accertamento;
-i predetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati;
dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente che la CTR ha ritenuto fondata la ripresa, in quanto i costi sostenuti dalla contribuente per il pagamento del personale distaccato dalla consociata erano palesemente antieconomici, risultando notevolmente superiori a quelli pagati dalla società distaccante per i propri dipendenti;
il giudice di appello ha, quindi, confermato la sentenza appellata sulla base RAGIONE_SOCIALE stesse argomentazioni contenute nell’atto impositivo, in quanto l’ IVA recuperata riguardava costi non inerenti.
-l’asserito vizio di ultrapetizione non può essere desunto da alcuni isolati riferimenti alla ‘pianificazione fiscale’, alla ‘consapevole strategia di risparmio’, all’azione o all’operazione ‘elusiva’ o al comportamento ‘elusivo’, che sono evidentemente correlati alla mancanza di inerenza dei costi ritenuti indeducibili e non certamente ad una condotta elusiva o all’abuso del diritto ;
con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione del divieto di abuso del diritto fiscale e degli artt. 53 Cost., 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 167 della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo la CTR ritenuto legittimo il rilievo relativo all’asserita indetraibilità dell’IVA afferente i costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per il distacco del personale, considerando la predetta operazione elusiva per il solo fatto che sarebbe stata priva di valide ragioni economiche, senza verificare se avesse comportato il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito ai fini dell’IVA;
con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR ha confermato, con una motivazione apparente, il rilievo relativo all’asserita indetraibilità dell’IVA afferente i costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per il distacco del personale, per abuso del diritto, posto che non era in alcun modo desumibile quale sarebbe stato il vantaggio fiscale perseguito dalle parti agli effetti dell’IVA;
– con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione del divieto di abuso del diritto fiscale e degli artt. 53 Cost., 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 73, 80 e 167 della Direttiva del Consiglio n . 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR errato nel ritenere legittimo il rilievo relativo all’asserita indetraibilità dell’IVA, afferente i costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per il distacco del personale, in quanto operazione considerata elusiva, per il solo fatto che avrebbe comportato il sostenimento di costi ingiustificati in quanto eccessivamente elevati, posto che la mera pattuizione tra le parti di un corrispettivo ingiustificatamente elevato rispetto al valore normale dei beni e servizi scambiati non dà luogo ad un abuso del diritto fiscale agli effetti dell’IVA;
– con il sesto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, 73, 80 e 167 della Direttiva del Consiglio n . 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR errato nel ritenere legittimo il rilievo relativo all’asserita indetraibilità dell’IVA, afferente i costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per il distacco del personale, per il solo fatto che si trattava di costi ingiustificatamente elevati, benchè la mera pattuizione tra le parti di un corrispettivo ingiustificatamente elevato rispetto al valore normale dei beni e servizi scambiati non possa di per sé comportare l’indetraibilità dell’IVA assolta dall’acquirente o committente;
– con il settimo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE regole di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, 73, 80 e 167 della Direttiva del Consiglio n . 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR errato nel ritenere – laddove ha
confermato il rilievo relativo all’asserita indetraibilità dell’IVA afferente i costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per il distacco del personale per il fatto che tale società non avrebbe dimostrato che “l’ulteriore ricarico per costi di personale, fatturato da RAGIONE_SOCIALE, sarebbe imputabile ad attività di formazione” – che l’onere di provare i presupposti per la detraibilità dell’IVA, afferente ai predetti costi, graverebbe sul contribuente per il solo fatto che l’Ufficio ha contestato che sarebbero ingiustificati poiché eccessivamente elevati; -con l’ottavo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR ha confermato, con una motivazione apparente, il rilievo relativo all’asserita indetraibilità dell’IVA afferente i costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per il distacco del personale, per abuso del diritto, posto che risultano del tutto incomprensibili le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante il fatto che la ricorrente avesse i requisiti soggettivi per usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 7, comma 1, della l. n. 240 del 1981, che esclude dall’imposizione gli utili reinvestiti;
-con il nono motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 240 del 1981 e del divieto di abuso del diritto fiscale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR ha confermato il rilievo relativo all’asserita indetraibilità dell’IVA assolta, in relazione ai costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per il distacco del personale, ritenendo erroneamente che l’art. 7 della l. n. 240/81 consentisse di detassare gli utili RAGIONE_SOCIALE società consortili nei periodi d’imposta in cui tali utili fossero stati reinvestiti, anziché nel periodo d’imposta in cui fossero stati accantonati in apposito fondo del passivo;
-il terzo, quarto, quinto, l’ottavo e il nono motivo , che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati, in quanto, come si è detto con riferimento ai primi due motivi di ricorso, la ripresa dei costi per il personale distaccato non si fondava sull’abuso del diritto, ma sulla manifesta antieconomicità della spesa , a fronte della quale le predette doglianze sono del tutto inconferenti;
il sesto e il settimo motivo, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono pure infondati e comunque inammissibili;
occorre premettere che, secondo un costante indirizzo di questa Corte, l’inerenza costituisce un requisito fondamentale per la determinazione del reddito d’impresa e integra un giudizio, di natura qualitativa, sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa, produttiva del reddito soggetto a tassazione, sebbene il percorso evolutivo di questo concetto abbia portato la giurisprudenza ad ancorarlo, a volte, a riferimenti di tipo ‘quantitativo’, con conseguente inclusione nel principio di inerenza anche dei profili di congruità o antieconomicità RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dall’imprenditore;
-l’orientamento più recente ha, tuttavia, cercato di ricollegare il principio di inerenza dei costi deducibili esclusivamente all’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di ogni valutazione di tipo quantitativo (Cass. 11.01.2018, n. 450), considerando i parametri di congruità e antieconomicità solo meri indici sintomatici dell’inesistenza del requisito dell’inerenza (Cass. 9.02.2018, n. 3170 e Cass. 17.07.2018, n. 18904);
-per quanto riguarda la ripartizione dell’onere probatorio, invece, occorre ribadire che ‘In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo
anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa’ ( ex plurimis , Cass. 26.05.2017, n. 13300);
anche in tema di IVA, questa Corte ha condivisibilmente affermato che, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato (Cass. n. 18904 del 17/07/2018);
-la definizione di inerenza, utilizzata nell’ambito RAGIONE_SOCIALE imposte dirette in termini esclusivamente qualitativi, è coerente con la disciplina dell’IVA, in relazione alla quale la mancanza di congruità della spesa non esclude il diritto alla detrazione, stante il carattere neutrale dell’imposta, salvo che l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione (che deve essere dimostrata dall’Amministrazione) sia ‘tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA’ ( ex multis , Cass. 30.01.2018, n. 2240);
anche in materia di IVA va escluso, dunque, il diritto alla detrazione dell’imposta, se l’Amministrazione finanziaria dimostri la manifesta e macroscopica antieconomicità dell’operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell’operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA; in tal
caso spetterà all’imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all’attività svolta (Cass. n. 22130 del 27/09/2013; Cass. n. 27961 del 14/10/2021);
il giudice di appello si è attenuto ai richiamati principi, avendo prima accertato che, sulla base del confronto con la corrispondente spesa sostenuta nell’anno precedente per il personale dipendente, il contestato costo per il personale distaccato era ‘in palese contrasto con i normali criteri di economicità dell’attività imprenditoriale’ ; a quel punto, essendo evidente la manifesta antieconomicità dell’operazione, incombeva sulla contribuente ‘il conseguente onere di fornire la prova contraria ‘ ;
la verifica svolta dalla RAGIONE_SOCIALE sulla documentazione esibita dalla società contribuente non ha, tuttavia, smentito quanto contestato dall’Ufficio;
la CTR ha puntualmente evidenziato la infondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni che la contribuente ha cercato di addurre, mediante indicazioni contraddittorie o comunque carenti in ordine all’effettivo impiego di detto personale, per giustificare la spesa per il personale distaccato, (p. 3 e 4 della sentenza);
nella specie, quindi, non vi è stata alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE regole di ripartizione dell’onere della prova, avendo la CTR correttamente attribuito all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la ripresa, fondata su ll’evidente antieconomicità dell a spesa, sicchè sarebbe spettato alla contribuente, a quel punto, fornire la prova contraria;
ogni ulteriore censura sul punto appare inammissibile, in quanto mira , in realtà, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, con particolare riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove;
– con il decimo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE regole di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 167 della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR, nel confermare il rilievo relativo all’asserita indetraibilità dell’IVA, afferente i costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per le prestazioni di promozione e pubblicità rese nei suoi confronti dalla società RAGIONE_SOCIALE, ha erroneamente ritenuto che, sebbene la contribuente avesse prodotto in giudizio le relative fatture e la lettera di incarico, non fosse onere dell’Ufficio provare che tali prestazioni erano state eseguite in termini diversi da quelli allegati;
– il motivo è infondato;
si è già detto, con riferimento al sesto e al settimo motivo di ricorso, che, in tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ma anche dell’esistenza e della natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione, incombe sul contribuente, in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato;
a tale proposito occorre altresì considerare che, sia in tema di imposizione diretta sia in tema di IVA, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e, quindi, idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità RAGIONE_SOCIALE prestazioni attestate (Cass. n. 21980/15, n. 21446/14, n. 24426/13, n. 9108/12, n. 5748/10), sebbene il contribuente possa integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi (Cass. n. 1147/2010);
colui che chiede la detrazione dell’IVA, pertanto, ha l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, quindi, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta; le indicazioni richieste dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 rispondono ad una oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione, da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità, e, di conseguenza, a permettere l’espletamento RAGIONE_SOCIALE attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 21980/2015);
nella specie, la CTR ha accertato che, ‘Quanto alle fatture della RAGIONE_SOCIALE per spese di ‘pubblicità promozionali’, non sono state fornite giustificazioni convincenti rispetto al rilievo secondo cui la lettera di incarico si riferisce al 2005 ed è inoltre generica e non consente di individuare l’esatta prestazione sottostante le operazioni fatturate’ , dando atto, quindi, della genericità del contenuto sia RAGIONE_SOCIALE fatture che della restante documentazione prodotta, non avendo la contribuente provato, come era suo onere, i requisiti di deducibilità dei costi contestati, sotto il profilo dell’inerenza, ma soprattutto sotto il profilo della certezza ed effettività della spesa, dovendosi ritenere che ogni ulteriore censura sul punto miri, anche in questo caso, alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, prospettando non l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito ( ex multis , Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017);
-con l’undicesimo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132
cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR ha rigettato, con una motivazione apparente, il motivo di appello con il quale la contribuente aveva chiesto la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento impugnato, per l’esimente della sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione e sulla portata RAGIONE_SOCIALE disposizioni asseritamente violate;
il motivo è infondato;
è stato più volte affermato che ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto, anche con riferimento alla parte riguardante le sanzioni, contiene una motivazione sintetica, ma comprensibile, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).
con il dodicesimo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate, in quanto illegittime ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, non
avendo la contribuente posto in essere alcuna violazione cosciente e volontaria di norme tributarie, dolosa o colposa;
con il tredicesimo motivo, deduce, in via subordinata rispetto al dodicesimo motivo di ricorso, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR rigettato, con una motivazione apparente, il motivo di appello, con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate, in quanto illegittime ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, non avendo la contribuente posto in essere alcuna violazione cosciente e volontaria di norme tributarie, dolosa o colposa;
i predetti motivi, che vanno trattati unitariamente, in quanto riguardano entrambi lo stesso profilo sanzionatorio, sono infondati;
benchè il giudice di appello non si sia effettivamente pronunciato sulla asserita violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo l’indirizzo ormai costante di questa Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, ‘Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto’ ( ex plurimis , Cass. 28.06.2017, n. NUMERO_DOCUMENTO);
ciò posto, le censure sono generiche, in quanto si limitano ad affermare che l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni era illegittimo, in quanto la società contribuente ‘non era tenuta al versamento dell’imposta ‘ e che ‘non solo non ha agito con dolo specifico di pregiudicare la determinazione dell’imponibile, bensì ha tenuto un comportamento diligente in relazione alle circostanze concrete, non connotato né da negligenza, né da imprudenza né da imperizia’, senza indicare gli elementi dai quali si doveva evincere la mancanza di dolo o colpa;
in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, infatti, è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (Cass. n. 2139 del 2020);
in conclusione, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in euro 4.300,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024.