Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7650 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7650 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22150/2022 R.G., proposto
DA
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 30 giugno 2022, n. 204, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Francavilla al Mare (CH), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), in persona del socio accomandatario e amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL e
TARSU TARES TARI ACCERTAMENTO TARIFFE
ANNULLAMENTO GIUDIZIALE EFFICACIA RETROATTIVA DELLE TARIFFE DELL ‘ANNO PRECEDENTE
EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l ‘Abruzzo il 21 marzo 2022, n. 186/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 febbraio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo il 21 marzo 2022, n. 186/01/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di invito al pagamento e messa in mora del 9 luglio 2019 per la TARI relativa all’anno 201 8 da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , con riguardo ad uno stabilimento balneare ubicato nel medesimo Comune alla INDIRIZZO, ha parzialmente accolto l’ appello proposto da quest’ultima nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Teramo il 12 novembre 2020, n. 213/01/2020, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente -nel senso di disporre l’applicazione per la TARI relativa al l’anno 2018 delle tariffe in vigore per la TARI relativa al l’anno 2019 ed il versamento della TARI relativa all’anno 2018 (sulla base delle tariffe per il 2019) da parte della contribuente, per l’intero n ella misura fissa e per il 20% nella
misura variabile, sul presupposto che la contribuente aveva diritto allo sgravio del tributo per le seguenti ragioni: 1) la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani non rientrava nel diritto di privativa comunale; 2) in base all’art. 59 , comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nelle zone in cui non era effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa era dovuta in misura non superiore al 40% e, quindi, correttamente la contribuente aveva proceduto allo svolgimento in via autonoma del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati non pericolosi; 3) andava applicata la misura del 20% della tariffa di cui all’art. 21 , comma 3, del regolamento comunale, a tenore del quale « il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti », avendo la società provveduto in via autonoma alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti speciali (in conformità alla previsione dell’art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La ‘ Lido Luigi di Di Gregorio RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso principale è affidato a quattro motivi.
Preliminarmente, si deve respingere l ‘eccezione di inammissibilità, essendo irrilevante la difettosa indicazione dell’oggetto del giudizio, del valore della controversia e della sintesi dei motivi di impugnazione.
Infatti, i dati omessi non integrano violazione dell’art. 366 c od. proc. civ ., il quale effettua un’indicazione tassativa degli elementi che devono essere contenuti nel ricorso a pena di
inammissibilità. La norma, infatti, non richiede gli elementi indicati come mancanti dalla controricorrente. Inoltre, alcuna sanzione di inammissibilità (non prevista) opera in ragione dell’omesso riferimento al sottofascicolo ex art. 369 cod. proc. civ.
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., con riguardo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le tariffe per la TARI relativa al l’anno 2019 fossero applicabili anche per la TARI relativa all’anno 2018 , dopo l’ annullamento, con sentenza depositata dal T.A.R. per l’Abruzzo il 5 febbraio 2019, n. 83/2019 (passata in giudicato), delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale il 6 marzo 2018, nn. 7 e 8, con le quali il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) aveva approvato, rispettivamente, il piano finanziario TARI per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2018 e le tariffe per la TARI relativa al l’anno 2018 , ancorché « mai nell’appello il contribuente ha chiesto l’applicazione, per l’anno 2018, delle tariffe TARI valide per l’anno 2019, sicché è evidente che la Commissione Tributaria ha deciso ultra petita». 2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che: « Il Comune, peraltro, poiché le tariffe dell’anno 2017 erano più gravose per i contribuenti rispetto alle successive tariffe approvate per il 2019, in base al principio di affidamento dei contribuenti, reputava applicabili le tariffe per l’anno 2019 , ‘che evidenzia nella stampa parallela la maggior tariffa Tari 2017 rispetto all’annualità 2018’. Pertanto, deve
essere applicata per l’anno 2018 la tariffa Tari relativa all’anno 2019 ».
2.3 In proposito, va considerato come l’appello costituisca un gravame ad effetto devolutivo limitato dalle censure proposte con l’atto di impugnazione, data la sua natura di revisio prioris instantiae e non di novum iudicium , che lo rende rigorosamente circoscritto alle questioni specificamente dedotte con i motivi di impugnazione, principale o incidentale, ovvero con la riproposizione delle domande o delle eccezioni non accolte o rimaste assorbite, costituenti il thema decidendum. Sicché i motivi proposti devono essere specificamente indicati ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., in quanto individuano l’oggetto della domanda di appello e l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata.
Dunque, il thema decidendum nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell’oggetto della domanda di appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Ne consegue che, se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 16 maggio 2003, n. 7629; Cass., Sez. 3^, 20 febbraio 2013, n. 4243; Cass., Sez. 2^,11 ottobre 2016, n. 20457; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2021, n. 20009; Cass., Sez. 3^, 21 luglio 2022, n. 22826; Cass., Sez. 3^, 3 novembre 2023, n. 30507; Cass., Sez. 2^, 11 ottobre 2024, n. 26531).
Pertanto, incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice
di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi di impugnazione (Cass., Sez. 3^, 7 novembre 2017, n. 26305), conseguendone in tal modo un ‘ inammissibile dilatazione del thema decidendum .
2.4 Nella specie, con i due motivi di appello (trascritti in controricorso), la contribuente aveva insistito per l’insussistenza dell’obbligazione a suo carico di versare la TARI relativa all’anno 2018 dopo la caducazione giudiziale delle tariffe corrispondenti a tale annata, o, al più, in subordine, per la sola debenza all’ente impositore della quota fissa in conseguenza del diritto allo sgravio totale della quota variabile per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti ad un diverso gestore, ma non aveva mai invocato (come già nel giudizio di prime cure) l’applicazione retroattiva della tariffa per la TARI relativa all ‘anno 2019. Per cui, la decisione favorevole del gravame in tal senso trascende i limiti connaturati al petitum riproposto nel giudizio di secondo grado.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360 , primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le tariffe per la TARI relativa all ‘anno 2019 potessero essere applicate ex tunc anche per la TARI relativa al l’anno 2018.
Secondo il ricorrente, « la sentenza della Commissione Regionale Tributaria va censurata, sotto altro profilo, sempre nella parte in cui, in parziale accoglimento del ricorso principale, dispone l’applicazione per l’anno 2018 delle tariffe Tari per l’anno 2019 ».
A suo dire, « a prescindere dalla inesistenza della relazione, la decisone di ritenere applicabile per l’anno 2018 le tariffe TARI
2019 anziché quelle del 2017, è in palese contrasto con l’art. 1 comma 169 della 296/2006 oltre che essere ingiusta e in danno dell ‘ Amministrazione. Occorre evidenziare che con sentenza TAR n. 83/2019 è stato parzialmente accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE con il quale si chiedeva l’annullamento delle Delibere consiliari nn. 7 e 8 del 6.3.2018 di approvazione del Piano economico-finanziario e di determinazione della tariffa Tari anno 2018. Secondo il Tar il piano avrebbe violato la Legge 147/2013 per aver convertito crediti non ancora risultati inesigibili in un onere per i contribuenti e per aver inserito nella parte variabile i costi per il servizio di raccolta differenziata. L’annullamento (parziale o totale) delle delibere, come già evidenziato dalla Commissione Tributaria provinciale, non poteva portare all’esonero totale da ogni pagamento. La Commissione Tributaria Regionale, pur ritenendo applicabile l’art. 1 comma 169 della 296/2006, e quindi la proroga delle tariffe dell’anno precedente (qu elle del 2017 anche per il 2018), giunge tuttavia a conclusioni errate non solo applicando erroneamente il documento prot n. 22820 del 19.6.2018 mai prodotto, ma interpretando in modo inesatto lo stesso e attribuendo ad esso una volontà del Comune mai espressa ».
4. Con unico motivo di ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 , comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’annullamento giudiziale delle tariffe TARI per l’anno 2018 imponesse di « determinare la tariffa applicabile in sostituzione di quella annullata, con sentenza passata in cosa giudicata, dal Tar Abruzzo » .
Secondo la controricorrente: « Così non è perché l’art. 1 comma 169 della Legge 296/1996 ritenuto applicabile al caso di specie dalla Commissione Regionale prevede che le tariffe e le aliquote previgenti si intendono prorogate di anno in anno se l’ente locale non abbia proceduto all’approvazione della nu ova tariffa ». Per cui: « Per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar che ha interamente annullato le delibera di approvazione della tariffa per l’anno 2018, non può trovare applicazione la norma concernente l’ultrattività della tariffa precedente, perché tale norma opera solamente nel caso in cui l’ente impositore non abbia approvato la nuova tariffa, mentre nel caso di specie la tariffa per il 2018 è stata approvata nei termini di legge, ma è stata annullata, unitamente alle delibere approvative, dalla sentenza del Tar L’Aquila, passata in cosa giudicata ».
La comunanza della questione controversa suggerisce l’esame congiunto dei predetti motivi (in deroga all’ordine di prospettazione dei ricorsi), ritenendosi la fondatezza del primo e l’infondatezza del secondo.
5.1 Come è noto, l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone -in materia di TARI – che: « 296. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’eserc izio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ».
Tale norma è stata formulata sulla falsariga dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la quale -in materia
di TARSU -prevede che: « 1. Entro il 31 ottobre i Comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso», essendo ispirata da identità di rat io con riguardo all’ultrattività delle tariffe approvate nell’anno antecedente a quello di riferimento per l’applicazione del tributo ».
5.2 Pertanto, nulla osta alla pedissequa estensione alla TARI del principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di TARSU, l’eventuale illegittimità di una delibera comunale riguardante le tariffe non comporta la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio prestatogli di raccolta dei rifiuti, bensì l’applicazione della tariffa vigente in precedenza, ai sensi dell’art. 69, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2010, n. 8870; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2010, n. 8088; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2010, n. 8870; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2011, n. 2201; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2017, nn. 22526, 22527, 22529, 22535, 22536 e 22537; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1998; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, n. 10163).
5.3 Pertanto, l ‘annullamento (con sentenza passata in giudicato del giudice amministrativo) della delibera comunale sulle tariffe per la TARI relativa all ‘anno 2018 comportava la proroga ex lege delle tariffe per la TARI relativa al l’anno 2017, ma non anche l’anticipazione delle tariffe per la TARI relativa al l’anno 2019. Né poteva escludersene la proroga in base ad una distorta interpretazione del principio di buona fede ed
affidamento dei contribuenti, in ossequio al principio per cui la conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha come conseguenza non già la liberazione della contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, bensì l’applicazione della tariffa vigente in precedenza, trattandosi pur sempre di carenza, originaria o sopravvenuta, di tariffe.
5.4 Né rileva in alcun modo il giudicato richiamato dalla contribuente in memoria illustrativa, con riguardo ad altra sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo, la quale aveva parimenti stabilito anche al l’ann o 2018 l’applicazione della tariffa TARI per l’anno 2019 . Infatti, tale precedente -oltre a non essere stato prodotto in questa sede -attiene a controversia vertente inter alios , per cui non può esserne dedotta la vincolatività nella presente controversia.
6. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione o falsa applicazione dell’art. 10 del regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del regolamento per la determinazione della tariffa TARI, violazione dell’art. 184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: « Invero, l’art. 5 del regolamento del Comune di Roseto prevede, al primo comma che al comune o, qualora sia individuato un gestore mediante le procedure previste dal decreto legislativo 163/2007 competono obbligatoriamente, con diritto di privativa pubblica le seguenti attività: a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi; b) la gestione dei rifiuti assimilati rifiuti urbani in tutte le singole fasi’. Tuttavia, il secondo comma dispone che ‘la
privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilabili agli urbani, i quali pertanto devono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati’. L’art. 10 del regolamento comunale (assim ilazione ai rifiuti urbani), poi, dispone che ‘sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi al presente articolo’. A l secondo comma, si chiarisce che ‘la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal gestore del servizio senza diritto di privativa. Pertanto, tale gestione non costituisce parimenti un obbligo per il soggetto g estore.’ Al sesto comma dell’art. 10 si precisa che ‘qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come r ifiuti speciali’. (…) Invero per la Suprema Corte, in tema di TARSU, ove il Comune abbia istituito ed attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l’immobile del contribuente e quest’ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è ugualmente dovuta -essendo finalizzata a consentire all’amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti -ma in misura ridotta ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993 (Cass. sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11451). Pertanto, in base alla normativa sopra richiamata, correttamente la società ha proceduto allo smaltimento in via autonoma dei rifiuti speciali assimilati non pericolosi, affidato
al RAGIONE_SOCIALE (con contratto del 20.5.2018), con la produzione dei formulari di trasporto, dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto dei destinatari dei rifiuti, dell’iscrizione del trasportatore all’albo dei gestori ambientali. Trattandosi di conduzione di stabilimento balneare, la specifica attività è caratterizzata dalla stagionalità della stessa, con inizio 15 maggio e termine 18 ottobre ‘ »
Secondo il ricorrente, « non rileverebbe affatto il mancato superamento dei limiti quantitativi indicati nel regolamento comunale, giacché all’art. 10 del regolamento stesso sarebbe previsto, al secondo comma, l’assenza di un diritto di privativa del Comune con riferimento alla gestione dei rifiuti assimilati come rifiuti urbani ». Inoltre, « con la sentenza qui impugnata, non rileverebbe affatto il mancato superamento dei limiti quantitativi indicati nel regolamento comunale, giacché all’art. 10 del regolamento stesso sarebbe previsto, al secondo comma, l’assenza di un diritto di privativa del Comune con riferimento alla gestione dei rifiuti assimilati come rifiuti urbani. Erra palesemente la Commissione nell’affermare quanto sopra appena riportato: per far sì che i rifiuti speciali siano assimilati agli urbani e che quindi possano beneficiare del servizio comunale di raccolta, devono necessariamente rispettarsi i criteri qualitativi e quantitativi fissati dall’ente ».
6.1 Il predetto motivo è fondato.
6.2 In base all’art. 1, comma 649, quarto periodo, della l egge 27 dicembre 2013, n. 147, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili ed assimilati, in linea di principio, compete all’ente impositore, salva la riduzione della quota variabile della TARI per i contribuenti che provvedano al relativo riciclo in proprio o con l’ausilio di imprese autorizzate.
In tal senso, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. 6^, 12 aprile 2023, n. 5257), la privativa comunale è prevista all’art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui: « I Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa », e sarebbe, invero, limitata ai soli rifiuti urbani che siano avviati a smaltimento, mentre non risulterebbero soggetti a privativa i rifiuti urbani avviati a recupero. Tale disposizione si pone in continuità con la previgente normativa rappresentata dall’art. 21, comma 1, d el d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale stabiliva, con espressione poi ripresa dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che: « I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa », precisando al comma 7 che: « La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati ».
In tale direzione, anche l’art. 10 del regolamento comunale conserva il regime di privativa per la raccolta dei rifiuti assimilati fino al raggiungimento del limite quantitativo, consentendo ai privati di avvalersi di imprese autorizzate per la sola raccol ta dell’eccedenza. Per cui, è condivisibile l’assunto dell’ente impositore, secondo cui, « al di sotto dei limiti quantitativi stabiliti per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, il contribuente può ottenere lo sgravio della posta variabile della TARI, ma solo notiziando il Comune della necessità di avvalersi di una modalità di raccolta diversa dal servizio pubblico e solo previo ottenimento della relativa autorizzazione comunale ». Con la conseguenza che, « laddove manchi l’autorizzazione comunale al conferimento dei rifiuti speciali assimilati ad un gestore esterno, il contribuente è
sempre tenuto al pagamento della TARI in misura piena, anche ».
nel caso in cui non usufruisca in concreto del servizio pubblico 6.3 Dal confronto tra la domanda di sgravio presentata dalla contribuente e la tabella riepilogativa delle quantità minime di rifiuti nel regolamento comunale si evince, quindi, che la contribuente non aveva la possibilità di procedere in via autonoma allo smaltimento, ma era tenuta ad usufruire del servizio comunale, rientrando in regime di privativa.
In effetti, visto che, al di sotto delle soglie specificate dall’art. 10 del regolamento comunale, i rifiuti speciali sono assimilabili a quelli urbani, questi confluiscono nell’ambito del servizio di raccolta gestito dall’amministrazione comunale.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i n relazione all’art. 360 , primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente avesse diritto allo sgravio nella misura del 20% della TARI, avendo provveduto in via autonoma allo smaltimento dei rifiuti speciali.
Secondo il ricorrente, « la sentenza è illegittima laddove la Commissione tributaria Regionale ha ritenuto erroneamente applicabile la misura di sgravio pari al 20% della tariffa TARI affermando che ‘poiché risulta che la società contribuente ha effettuato il proprio servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, non pericolosi, assimilati a quelli urbani, per l’anno 2018, come da documentazione allegata, non contestata in alcun modo dal Comune, la contribuente dovrà pagare integralmente la parte fissa della Tari oltre la parte variabile nella misura, quest’ultima, del 20%’ (cfr. pag. 6 sentenza impugnata). La Commissione ha fatto riferimento all’art. 21 comma 3 Regolamento del Comune di Roseto n. 27/2014 il quale
prevede che il tributo è dovuto nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, avendo la società provveduto in via autonoma allo smaltimento ».
7.1 Il predetto motivo è fondato.
7.2 L’art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , dispone che: « La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente ».
Secondo questa Corte, presupponendo una sensibile contrazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a favore dell’intera platea degli utenti , la riduzione in questione può essere riconosciuta senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo, però, sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi (in termini: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28945; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34298; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, nn. 34489 e 34635; Cass., Sez. Trib., 24 febbraio 2023, n. 5766; Cass., Sez. Trib., 29 settembre 2023, nn. 8851, 8858 , 8861 e 8863).
7.3 Nella specie, come è stato rilevato dal ricorrente, non vi è stata alcuna prova da parte della contribuente sul mancato esercizio della raccolta dei rifiuti speciali d a parte dell’ ente impositore. Né ciò è avvenuto in sede di presentazione della domanda, né tantomeno in sede processuale. Tale circostanza,
mai dedotta né provata dal contribuente, è essenziale per poter usufruire della riduzione della TARI nella misura del 20% della tariffa variabile, non potendo indirettamente desumersi tale situazione dallo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.
È evidente, quindi, che la ragione del mancato conferimento dei rifiuti speciali non è avvenuto per disservizi o inadempimenti imputabili al l’ente impositore , ma semmai per una libera scelta della stessa contribuente.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti con il ricorso principale e l’infondatezza del motivo dedotto col ricorso incidentale, il ricorso principale può trovare integrale accoglimento, mentre il ricorso incidentale deve essere respinto; al contempo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a ), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente/ricorrente incidentale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente/ricorrente incidentale, del l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio