Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4478 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4478 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3060/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 345/2017 depositata il 15/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ( hinc: CTR), con sentenza n. 345/2017 depositata in data 15/06/2017, ha accolto l’appello proposto dal sig. NOME COGNOME contro la sentenza n. 1000/2015, con la quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva respinto il ricorso proposto dal con tribuente contro l’atto di contestazione con il quale era stata irrogata, per il periodo d’imposta 2009, la sanzione amministrativa per omessa dichiarazione IVA e omessa registrazione dei corrispettivi. Tale atto di contestazione seguiva l’avviso di accertamento prodromico emesso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e nei confronti della parte appellante, quale legale rappresentante. L’ avviso di accertamento era stato impugnato da entrambi i destinatari, dando vita a un contenzioso instaurato anche presso questa Corte sub R.G. 527/2018.
Nel merito la CTR aveva ritenuto fondato l’appello proposto dal contribuente, dando preliminarmente atto che la contestazione dell’ufficio era incentrata sulla cd. sovrafatturazione presuntivamente operata dalle RAGIONE_SOCIALE a beneficio di vari sponsor. In particolare, a seguito dell’accesso presso le associazioni sportive sopra indicate, era emerso un comportamento fraudolento funzionale all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Venivano, infatti, emesse dalle due associazioni fatture sovradimensionate per consentire agli sponsor la deduzione di un costo fittizio e un’indebita detrazione IVA. Il meccanismo fraudolento prevedeva che, dopo l’incasso (tramite assegno e/o bonifico) degli importi fatturati, le associazioni sportive restituissero parte RAGIONE_SOCIALE somme incassate agli sponsor, mediante costi o rimborsi fittizi.
2.1. Diversamente dal giudice di prime cure la CTR ha ritenuto che dalla documentazione prodotta non risultasse l’effettivo coinvolgimento del contribuente nel meccanismo fraudolento descritto dall’amministrazione finanziaria. Era provato, in particolare, che: a) i rapporti pubblicitari erano disciplinati da contratti; b) a fronte di tali contratti le associazioni avevano
emesso regolari fatture registrate nei libri contabili; c) era stata presentata documentazione attestante l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguite; d) il pagamento era avvenuto mediante mezzi tracciabili; e) non erano stati rinvenuti dall’amministrazione finanziaria flussi finanziari di ritorno tali da dimostrare la fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni.
2.2. La CTR ha, quindi, evidenziato che l’onere della prova, in caso di operazioni inesistenti, grava sull’amministrazione finanziaria per ciò che attiene alla dimostrazione del fatto storico dell’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni stesse. L’amministrazione può assolvere all’onere della prova anche in via indiziaria, in presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, cosa che non risulta essere avvenuta nel caso di specie. Tanto più che anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino aveva chiesto l’archiviazione nell’ambito del procedimento penale instaurato nei confronti del legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Ad avviso della CTR non sussistono, quindi, i requisiti per sostenere la decadenza dell’ASD dalle disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398 del 1991, poiché né in sede di avviso di accertamento, né in sede di sentenza appellata è stata fatta alcuna contestazione in relazione agli unici requisiti sostanziali richiesti dalla legge ai fini della fruibilità RAGIONE_SOCIALE disposizioni agevolative in esame.
2.4. La CTR ha, quindi, accolto l’appello, annullando l’atto impositivo impugnato.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stato denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
1.1. La parte ricorrente espone che il fatto che la CTR ha omesso di considerare è il seguente: « Il sig. COGNOME NOME NOME NOME mai prodotto, né nel corso del giudizio di primo né in quello di secondo grado, alcuna documentazione comprovante l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni economiche poste in essere. L’odierno resistente si è infatti limitato a cont estare l’attendibilità dei rilievi dell’Ufficio e RAGIONE_SOCIALE risultanze dal medesimo prodotte, senza allegare alcuna prova documentale a fondamento RAGIONE_SOCIALE deduzioni formulate ed inerente la regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni intercorse con gli sponsor.» Riproduce, quindi, in via analogica (pag. 14 del ricorso in cassazione) l’elenco degli allegati prodotti in primo e in secondo grado.
1.2. La ricorrente rileva, poi, che la questione controversa attenga all’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere dalla contribuente con gli sponsor e la regolarità RAGIONE_SOCIALE fatture contestate dall’ufficio.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 19, 21, comma 7, e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
2 .1. La ricorrente rileva che è pacifico che l’ufficio abbia disconosciuto le agevolazioni ex legge n. 398 del 1991 godute dall’associazione contribuente in materia di pagamento forfettario dell’IVA in ragione di numerose violazioni, come l’emissione di fat ture per operazioni ritenute inesistenti sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze di contabilità parallela rinvenuta in occasione dell’accesso mirato presso la sede associativa, omettendo, poi, di versare l’IVA dovuta in forza dell’aliquota ordinaria, come emerge da lla motivazione dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, trascritto, parte a pag. 17-22 ss. del ricorso in cassazione.
2.2. La ricorrente ha, poi, censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rilevato che l’amministrazione finanziaria non aveva eseguito verifiche sui movimenti finanziari e bancari, ai fini del riscontro dei cd. flussi di ritorno e che l’onere della prova circa l’emissione di fatture per operazioni inesistenti spettasse all’amministrazione finanziaria. Ha quindi rilevato che,
ai sensi degli artt. 109 t.u.i.r. e 19 d.P.R. n. 633 del 1972 faccia carico al contribuente la prova RAGIONE_SOCIALE componenti negative del reddito.
2 .3. Ha poi rilevato che la sentenza impugnata contrasti anche con l’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, rilevando che il contribuente è tenuto, comunque, a versare l’IVA, secondo l’aliquota di competenza, sia nell’ipotesi in cui le operazioni sottese alle fatture emesse siano esistenti, sia nell’ipotesi in cui siano inesistenti. Di conseguenza, la decisione della CTR, nel far derivare l’annullamento della ripresa a tassazione dell’IVA dalla considerazione che l’ufficio non avrebbe fornito la piena pr ova dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, contrasta con l’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972.
In via preliminare, occorre rilevare che questa Corte ha definito il giudizio relativo all’avviso di accertamento prodromico all’atto impositivo impugnato nel presente giudizio (costituito da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per omessa dichiarazione IVA e omessa registrazione dei corrispettivi) con ordinanza n. 16110/2022 pubblicata in data 19/05/2022, respingendo il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 286 del 2017 con cui la CTR si era pronunciata in senso favorevole alla contribuente. Tale ordinanza è stata pronunciata nell’ambito del procedimento iscritto a R.G. 527/2018 , richiamato, peraltro, dalla stessa parte ricorrente, a pag. 2 del ricorso in cassazione). Tale giudizio ha visto come parti l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE .
3.1. Si pone, quindi, la questione se possa essere rilevato ex officio il giudicato cd. esterno in relazione all’annullamento dall’atto impositivo prodromico a quello relativo all’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Nella trascrizione dell’atto impositivo prodromico contenuta a pag. 16 ss. del ricorso in cassazione -e in particolare a pag. 21 -si legge che: « Sotto il profilo sanzionatorio ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 472/97 l’associazione e l’autore della violazione sono solidalmente obbligati al paga mento RAGIONE_SOCIALE
sanzioni irrogate col presente atto, salvo il diritto di regresso dell’associazione secondo le disposizioni vigenti nei confronti di colui che ha agito in nome e per conto della stessa. Per tale motivo verrà emesso nei confronti del rappresentante legale d ell’associazione un autonomo atto di contestazione.» Ne consegue che l’atto di contestazione e irrogazione impugnato nel presente giudizio è stato emesso nei confronti del legale rappresentante quale coobbligato solidale dell’associazione.
3.2. Questa Corte (in un’ipotesi in cui l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni era successivo all’annullamento dell’atto impositivo prodromico) ha precisato che se il giudice tributario – conformemente al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il processo tributario è annoverabile non tra quelli di “impugnazione-annullamento” bensì tra quelli di “impugnazione merito”, in quanto è diretto non alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma, estendendosi al rapporto d’imposta, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione (tra altre, Cass. nn. 4280 del 2001, 3309 del 2004, 6918 del 2013, 19750 del 2014) – annulla, totalmente o parzialmente, l’atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione), quest’ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare il potere dell’amministrazione all’adozione di un successivo atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni che si fondi sulla medesima violazione finanziaria già accertata e ritenuta illegittima dal giudice di merito (Cass., 23/11/2018, n. 30357).
3 .3. Nel caso in esame l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni è stato emesso quando l’atto impositivo prodromico non era stato ancora annullato, ma è stato caducato in pendenza del ricorso in cassazione (considerato che l’ordinanza n. 16110 del 2022 ha rigettato il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria contro la sentenza della CTR che si era pronunciata in senso favorevole al contribuente).
3.4. Come già rilevato, l ‘atto di contestazione e di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni è stato emesso nei confronti del sig. COGNOME quale coobbligato solidale dell’associazione.
Sul punto è necessaria una precisazione. Secondo questa Corte il principio ricavabile dall’art. 1306, comma 2, c.c. per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest’ultimo e altro condebitore solidale, si applica anche in materia RAGIONE_SOCIALE (Cass., 16/12/2019, n. 33095). È stato, tuttavia, precisato che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi, sicché il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante, incidendo su un unico atto impositivo che sorregge il rapporto, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Ne consegue, giusta l’art. 1306, comma 2, c.c., che il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l’ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l’altro condebitore, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni processuali a carico del soggetto che intende esercitare questo diritto, non essendo tale efficacia extrasoggettiva del giudicato rilevabile d’ufficio (Cass., 05/12/2019, n. 31807).
Nella pronuncia appena richiamata si legge che: « Va osservato che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi. Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. Il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è parziale annullamento dell’unico atto impositivo che sorregge il rapporto / ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Per tale motivo, del giudicato potrà giovarsi anche il condebitore che ha opposto lo stesso avviso. Solo il coobligato solidale tuttavia – può chiedere di far valere nel giudizio
contro
l’ente impositore la sentenza (da lui reputata favorevole) emessa in altro giudizio nei confronti di altro coobligato. »
La pronuncia prosegue evidenziando che: « In tema di solidarietà passiva d’imposta, il meccanismo previsto dall’art. 1306 c.c., infatti, costituente una deroga ai principi in materia di limiti del giudicato, non può operare ipso iure. Infatti spetta soltanto al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti di un condebitore solidale debba considerarsi a sé favorevole. Si tratta, quindi, di una valutazione che, in assenza di una precisa manifestazione di volontà del debitore, non può essere fatta dal giudice. Anche in tema di solidarietà RAGIONE_SOCIALE, pertanto, l’applicazione dell’art. 1306, co. 2^, c.c., presuppone che, nel giudizio di merito il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa nei confronti del condebitore, e si tratta, inoltre, di un diritto potestativo sostanziale che presuppone la mancata formazione di specifico giudicato (o comunque di preclusioni processuali) a carico del soggetto che intende esercitare tale diritto” (Cass. n. 1681 del 2000, n. 2383 del 2006; n. 27906 del 2011, n.21958 del 2013). »
3.5. Il caso in esame non riguarda, tuttavia, l’estensione del giudicato favorevole ottenuto da uno dei condebitori solidali in relazione al medesimo atto impositivo impugnato, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, c.c., ma riguarda, invece, l’annullamento, con efficacia erga omnes, dell’atto prodromico -pronunciato nell’ambito di R.G. 527/2018 richiamato dalla stessa parte ricorrente a pag. 2 del ricorso in cassazione – che ha costituito il presupposto per l’emissione dell’atto impositivo di contestazione e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Considerato che l’annullamento dell’atto impositivo a monte operato dalla pronuncia della CTR confermata con l’ordinanza n. 1611 0 del 2022 di questa Corte non può che avere efficacia erga omnes e che « nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire
alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche » (Cass. n. 29923 del 30/12/2020), il giudicato può essere rilevato ex officio. Di conseguenza, il venir meno del presupposto dell’atto impositivo avente per oggetto la contestazione e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, comporta necessariamente la caducazione anche dell’atto conseguenziale che presuppone necessariamente la fondatezza RAGIONE_SOCIALE contestazioni a monte effettuate con l’atto impositivo con il quale è stata effettuata la ripresa a titolo di IVA, il cui mancato versamento è stato sanzionato (in termini di omessa dichiarazione e di omessa registrazione dei corrispettivi) con l’atto conseguenziale avente per oggetto la contestazione e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, devono ritenersi assorbite le questioni poste con i due motivi di ricorso, che deve essere, pertanto, rigettato, senza assumere alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione della parte intimata.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.
Il Presidente
NOME NOME