Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32054 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32054 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5635-2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME
procura speciale allegata al controricorso e con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 379/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 21/7/2016;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/9/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Molise aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALEnelle more dichiarata fallita) avverso la sentenza n. 34 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso in rigetto del ricorso proposto avverso diniego di istanza in autotutela relativa al pagamento di cartelle esattoriali;
la Curatela della società contribuente resiste con controricorso; la Concessionaria ha da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza … per violazione dell’art.112 c.p.c. – pronuncia extrapetita relativamente alla declaratoria di illegittimità del diniego di trattazione dell’istanza presentata dalla RAGIONE_SOCIALE per violazione dell’art. 1 comma 348 D.lgs.228/2012 in conseguenza della omessa valutazione della documentazione fiscale a corredo dell’istanza»;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 1 comma 538, legge n. 228/2012 nonché «vizio di motivazione per errata ricostruzione della fattispecie concreta nella parte in cui viene ritenuta la violazione dell’art.
1, comma 538 l. 228/2012 sull’errata presupposizione in fatto della presenza di documentazione fiscale a corredo della domanda»;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza … per violazione art.112 c.p.c.- violazione di giudicato interno nella parte in cui statuisce la illegittimità del diniego per violazione dell’art.1, comma 538 l. 228/2012 in presenza di rigetto della relativa domanda in primo grado per riscontrata carenza in domanda del contenuto minimo previsto da tale norma (indicazione tributi, data notifica cartelle ente impositore) e mancata impugnazione del relativo capo della sentenza»;
1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, n.5 c.p.c.), consistente nella mancanza nell’istanza proposta dalla RAGIONE_SOCIALE di specificazione circa gli importi … non dovuti alla Agenzia delle Entrate (partite di ruolo … in duplicazione, nonché importi non dovuti per erroneità della pretesa dell’Agenzia delle Entrate-crediti di imposta per Euro 680.000,00 circa ) e conseguente legittimità del diniego ex art.1 comma 538 1.228/2012»;
1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «falsa applicazione dell’art. 1, comma 538 e 539 1.228/2012 in relazione all’ art.360 n.3 c.p.c.-vizio di motivazione per errata ricostruzione della fattispecie concreta nella parte in cui viene ritenuta la presenza di documentazione fiscale a corredo della domanda, integrante, per l’effetto, dichiarazione ex art. 1 comma 538 l. 228/2012 con conseguente obbligo di trasmissione della stessa all’ente creditore ex art. 1, comma 539 1.228/2012»;
1.6. con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione dell’art.113 c.p.c. in relazione a ll’ art.360 n.3 c.p.c.statuizione di illegittimità dell’atto di diniego adottato da Equitalia per violazione di atto di indirizzo -Direttiva di Gruppo Equitalia n.02/213»;
1.7. con il settimo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 537 e 540 1.228/2012 in relazione art.360 n.3 c.p.c. nel capo in cui si statuisce la integrazione di condotta
omissiva in capo al Concessionario della Riscossione per mancato invio, da parte, di quest’ultimo, di comunicazione al contribuente ai sensi dell’art. 1 comma 539 1.228/2012 – insussistenza di obblighi informativi in capo all’Agente di riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 537 e 540 1.228/2012»;
1.8. con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «n ullità della sentenza ex art.360 comma 1 n.4 c.p.c. per violazione art. 112 c.p.c. per pronuncia extrapetita statuizione di violazione dell’art. 1, commi 537, 538 e 539 l. 228/2012 in capo all’Amministrazione Finanziaria per mancata comunicazione all’Equitalia della legittimità o meno dell’istanza ai fini della proseguibilità o meno dell’azione esecutiva e conseguente disposta cancellazione delle partite di ruolo di cui all’istanza di autotutela per ritenuta condotta omissiva da parte dell’ente creditore, in assenza di relativa domanda»;
2.1. la prima e la terza censura, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, vanno disattese;
2.2. come emerge dall’esame dell’appello proposto dalla contribuente (ritualmente trascritto in parte qua ed allegato al ricorso), la Società risulta aver impugnato la sentenza di primo grado anche relativamente al rilievo inerente la carenza di documentazione a supporto dell’istanza di autotutela («Orbene, non può esser revocato in alcun dubbio che i Giudici di prime cure hanno del tutto omesso l’esame della documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE, che palesemente segnalava e provava la correttezza della istanza in autotutela formulata. Ovviamente, tali documenti erano a supporto dei motivi di ricorso esaminati»);
2.3. va esclusa quindi la formazione del giudicato interno sul punto;
3.1. va parimenti respinto l’ottavo motivo, da esaminare preliminarmente rispetto agli altri motivi in quanto pregiudiziale;
3.2. la ricorrente lamenta, in particolare, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte della Commissione tributaria regionale «per pronuncia extrapetita, in quanto fonda la cancellazione delle partite di ruolo portate nell’istanza della Bingo Seven sull’assunto di violazione dell’art. 1, commi 537, 538 e 539 l. 228/20 da parte dell’Amministrazione Finanziaria per mancata comunicazione all’Equitalia della ritenuta legittimità o meno
dell’istanza ai fini della proseguibilità o meno dell’azione esecutiva e conseguente disposta cancellazione delle partite di ruolo di cui all’istanza di autotutela per ritenuta condotta omissiva da parte dell’ente creditore», che esulava dal thema decidendum del giudizio non avendo «la RAGIONE_SOCIALE … mai chiesto una pronuncia sul punto»;
3.3. come emerge dall’atto di appello della contribuente, quest’ultima aveva, tuttavia, impugnato la sentenza di primo grado anche per omessa pronuncia sul quarto motivo del ricorso introduttivo, per non avere la Concessionaria « … provveduto ad inviare all’Ente titolare dei crediti l’istanza della società nel termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento»;
4.1. i rimanenti motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto sostanzialmente sottesi alla medesima quaestio iuris , sono infondati;
4.2. con l’obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subìto, iscrizioni a ruolo, e quindi con l’esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia n. 10 del 6-5-2010) con la finalità di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione;
4.3. nella direttiva indicata si prevedeva quanto segue: « … l’attività di recupero coattivo non può prescindere dall’esistenza di un valido titolo esecutivo… Riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni, alle quali, pur in assenza di provvedimento dell’ente creditore, dovrete attenervi nell’espletamento dell’attività di riscossione… Qualora il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela da parte del debitore; b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore citato; c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l’agente della riscossione
non ha preso parte; d) da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell’ente creditore, sempre che sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo…; dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato… Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo. Entro i successivi 10 giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all’ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell’esistenza delle ragioni di quest’ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio ai vostri sistemi informativi. Dovrete, infine, avvertire l’ente creditore che in caso di silenzio dei suoi uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese…»;
4.4. tale prassi è stata disciplinata con l’art. 1 commi 537-542 della legge 228/2012 (in tal senso la direttiva di gruppo n. 2 dell’11-1-2013, prot. 2013- 500); l’art. 1 comma 537 legge 228/2012, prima delle modifiche di cui all’art. 1 d.lgs. 24-9-2015, n. 159, prevedeva che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538»; il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la previsione alla lettera f di una clausola generale, costituita «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso» (comma 538 «ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il
contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell’ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso»); il comma 539 dell’art. 1 disciplina il procedimento che inizia a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario alla riscossione, sia, soprattutto, dell’ente impositore, prevedendo, pertanto, il comma 539 quanto segue: «Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in
questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo»; il comma 540 dell’art. 1 legge 228/2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell’Agenzia delle entrate nel termine di 220 giorni, comporta l’annullamento di diritto dei ruoli (comma 540 «in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi»); il comma 543 dell’art. 1 disegna la disciplina transitoria prevedendo, in relazione alla «prassi» dei contribuenti di presentare dichiarazioni per la sospensione della riscossione, che «le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L’ente creditore invia alla comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi»;
4.5. l’art. 1 del d.lgs. 24-9-2015, n. 159 ha modificato l’art. 1 commi 538-540 della legge 228/2012, prevedendo la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionando con la «decadenza» l’eventuale ritardo;
4.6. inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminata tra le cause di sospensione della riscossione la lettera f) (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso»), mentre nel comma 539 non si prevede più
il termine dilatorio di 60 giorni per il creditore, che deve quindi provvedere a fornire risposte in tempi più rapidi;
4.7. il comma 539 bis , aggiunto, dispone altresì che «la reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione»;
4.8. il comma 540 rappresenta la novità più rilevante, in quanto prevede, dopo l’ultimo periodo, che «l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito», non operando, quindi, l’annullamento, in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudice nonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa, cosicché la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa;
4.9. l’art. 15 del d.lgs. 24.9.2015, n. 159 prevede una disciplina transitoria, nei seguenti termini: «Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche»;
4.10. poiché la dichiarazione di cui al comma 538 è stata presentata dalla società in bonis in data 20.4.2015, trova applicazione il comma 538 articolo 1 della legge 228/2012, nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. 24.9.2015, n. 159;
4.11. ciò posto, nel caso in esame la Società, a cui erano state notificate dieci cartelle esattoriali per un importo complessivo pari ad Euro 1.826.588,94, aveva presentato la dichiarazione prevista dal comma 537 cit., a cui però non era stata data alcuna risposta entro il termine di 220 giorni stabilito dal sopra richiamato comma 540;
4.12. in particolare, la Commissione tributaria regionale, con accertamento in fatto, ha affermato quanto segue: « … nel caso de quo , si rileva che la società RAGIONE_SOCIALE correttamente procedeva alla presentazione alla Equitalia spa della istanza di sospensione dell’ esecutività delle cartelle di pagamento de quibus motivandone la legittimità e fondatezza stante la propria posizione creditoria nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria che non veniva considerata e valutata dall’Ufficio nonostante la documentazione fiscale allegata alla stessa attestante la sussistenza del diritto in capo alla contribuente ad ottenere la invocata sospensione dell’atto impositivo ovvero lo sgravio delle somme vantate in credito dalla medesima nei confronti dell’Erario. Altresì, nel caso in esame, si evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE ricevuta la istanza specificata proposta dalla società contribuente non procedeva alla trasmissione della stessa all’ente creditore nei termini di legge, né peraltro, quest’ultimo sempre nei termini statuiti dalla normativa in materia, provvedeva a comunicare all’Equitalia la legittimità ovvero la illegittimità della istanza in oggetto onde interrompere l’azione esecutiva o proseguire nella stessa in danno della contribuente … »;
4.13. le censure, in fatto, proposte dalla ricorrente circa la pretesa mancanza, in allegato all’istanza proposta dalla contribuente, della «’documentazione fiscale’ a corredo» sono peraltro inammissibili sul rilievo che ciò che si contesta è una falsa percezione della realtà, intesa come svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato «ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato» e che presuppone «l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa» (cfr. Cass. SU n. 31032 del 2019), e non un errore che coinvolge l’attività valutativa del giudice su di un punto controverso oggetto della decisione;
4.14. trattasi quindi di un preteso errore di fatto, previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che avrebbe dovuto costituire motivo di revocazione della sentenza impugnata;
4.15. l’istanza, avanzata dalla contribuente, trascritta in parte qua nel ricorso in cassazione, riportava inoltre specificamente quanto segue:« A fronte di un valore complessivo di tali cartelle pari ad € 1.826.588,94 la società RAGIONE_SOCIALE risulta essere titolare di un credito nei confronti del Ministro delle Finanze – Agenzia delle Dogane derivante da Lodo Arbitrale reso esecutivo dal Presidente del Tribunale di Roma nel dicembre 2014 e per il quale è già stata avviata azione di esecuzione presso il Tribunale di Roma in forza della quale esistono dichiarazione dei terzi pignorati circa la copertura di un importo di competenza della RAGIONE_SOCIALE di € 1.711.607»;
4.16. quanto dianzi riportato, unitamente all’accertata produzione, in allegato alla suddetta istanza, della relativa documentazione a supporto della stessa, induce dunque ad escludere che il caso in esame rientrasse tra le ipotesi di istanze apertamente dilatorie, con riguardo alle quali deve invero ritenersi che all’agente della riscossione rimanga comunque demandata una delibazione sommaria al fine di rigettarle (cfr. Cass. n. 10939 del 2024);
4.17. nell’odierna fattispecie la sola mancata risposta entro il termine di 220 giorni ha dunque comportato l’annullamento delle partite in oggetto, essendo dovuta una risposta al contribuente per contestare la dedotta sussistenza del credito vantato nei confronti dell’Erario , tale da poter determinare la parziale estinzione della pretesa avanzata nei suoi confronti;
4.18. il richiamato comma 540 prevede, infatti, che una volta presentata l’istanza, il concessionario della riscossione entro i successivi dieci giorni debba trasmettere la dichiarazione ricevuta dal contribuente all’ente creditore al fine di verificare l’esattezza e la veridicità di quanto sostenuto dal contribuente stesso, mentre, decorsi ulteriori sessanta giorni, l’ente creditore debba comunicare al contribuente la correttezza di quanto dichiarato e della documentazione prodotta -informando al
contempo il concessionario della riscossione e trasmettendo a quest’ultimo l’eventuale provvedimento di sospensione o sgravio o, in caso contrario, l’inidoneità della documentazione prodotta a mantenere sospesa la riscossione, dandone contestualmente notizia al concessionario della riscossione affinché proceda al recupero delle somme iscritte a ruolo;
4.19. non spetta, quindi, al Concessionario la verifica e la valutazione della dichiarazione e della documentazione ad essa allegata, dovendo limitarsi a trasmettere l’ i stanza nei tempi e modi previsti all’Agenzia delle Entrate per i provvedimenti di sua spettanza;
4.20. costituisce, pertanto, un mancato riscontro dell’ente creditore , con conseguente discarico di diritto delle partite contestato, anche l’ipotesi in cui il concessionario, erroneamente sostituendosi all’ente creditore, deliberi di rigettare l’istanza di annullamento in autotutela, avendo tale condotta del concessionario determinato l’interruzione della procedura dianzi illustrato, impedendo all’Agenzia delle entrate di valutare la fondatezza della dichiarazione e l’idoneità della documentazione allegata e di comunicare gli esiti;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;
le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della formazione in epoca recente dell’orientamento giurisprudenziale applicato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da