Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31911 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31911 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14951/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 9655/25/18 depositata il 09/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 9655/25/18 del 09/11/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 16457/18/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella di pagamento avente ad oggetto interessi e sanzioni in materia di accise concernenti l’anno d’imposta 2015.
1.1. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di ADM evidenziando che la cartella di pagamento impugnata doveva essere ridotta in ragione dei provvedimenti giudiziali che avevano accertato l’inesistenza parziale del credito, tenuto peraltro conto delle successive sentenze della CTR favorevoli all’Ufficio.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) e l’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER) resistevano in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento al credito recato d all’atto di irrogazione sanzioni prot. 33836/RU del 06/08/2015, già incluso nella cartella di pagamento impugnata e per cui si è proceduto a definizione agevolata da parte della società contribuente.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1, 2, 7 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per
non avere la CTR annullato integralmente la cartella di pagamento nonostante il parziale annullamento del ruolo da parte del giudice tributario.
2.1. In buona sostanza, la società contribuente sostiene che a seguito di annullamento parziale della pretesa tributaria, la cartella di pagamento che fa riferimento alla pretesa originaria avrebbe dovuto necessariamente essere annullata nella sua interezza dal giudice di merito.
2.2. Le censure, sostanzialmente analoghe anche se proposte sotto due distinti parametri (violazione di legge ed error in procedendo ), sono infondate.
2.3. Non è dubbio che, in ragione della provvisoria esecutività delle sentenze tributarie, il giudice non può non tenere conto degli effetti dell’annullamento, integrale o parziale, dell’atto impositivo posto a fondamento della cartella di pagamento in ragione del fatto che la pretesa viene parzialmente o integralmente meno (Cass. S.U. n. 758 del 13/01/2017, la quale, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, ha carattere generale e non riguarda i soli ruoli straordinari).
2.3.1. Ne consegue che, qualora una o più sentenze, anche non passate in giudicato, annullino totalmente una pretesa tributaria recata da una cartella di pagamento, il giudice tributario adito in sede di impugnazione di detta cartella, è chiamato ad annullare integralmente, anche d’ufficio, la cartella. Peraltro, nel caso in cui una o più sentenze del giudice tributario annullino solo in parte la pretesa recata dalla cartella di pagamento, l’annullamento di quest’ultima non potrà essere integrale, ma deve riguardare la sola parte non avente più titolo negli originari accertamenti; è ciò in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario e del rispetto dei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111 Cost., 47
CDFU e 6 CEDU), che impongono la riconduzione della cartella alla misura corretta (Cass. n. 39660 del 13/12/2021; Cass. n. 29364 del 23/12/2020).
2.4. La sentenza della CTR è stata pienamente rispettosa dei superiori principi di diritto, indicando la parte del credito per la quale la pretesa erariale non era stata annullata, e non merita, pertanto, le censure proposte dalla società contribuente.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 26 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e dell’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel confermare parzialmente la cartella di pagamento fondata su di un unico ruolo concernente tredici diversi atti impositivi senza annullarla, in questo modo impedendo al contribuente di chiedere la rateizzazione, che può essere proposta solo per l’intera cartella di pagamento.
3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.2. Il motivo è inammissibile perché la sentenza impugnata non affronta specificamente la questione concernente l’esistenza di un unico ruolo concernente tredici diversi atti impositivi e, quindi, non coglie la ratio decidendi .
3.3. Il motivo è, comunque, infondato in quanto la circostanza che vi sia stata un’unica iscrizione a ruolo in relazione a tredici distinti atti impositivi non esclude la possibilità che il predetto ruolo venga annullato parzialmente, così come chiarito con riferimento ai precedenti motivi.
3.4. Inoltre, la possibilità concessa al contribuente di ottenere la rateizzazione del debito è parallela all’impugnazione della cartella di pagamento: nel senso che si può chiedere il beneficio della rateizzazione e, al tempo stesso, impugnare la cartella per contestare
l’ an ed il quantum della pretesa, con riserva di ripetere quanto pagato in eccesso (cfr. Cass. n. 3347 del 08/02/2017).
3.5. Del resto, la rateizzazione è un beneficio concesso al debitore e spetta alla legge la determinazione delle modalità della sua concessione, delle quali il contribuente non può dolersi.
In conclusione, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al credito recato dall’atto di irrogazione sanzioni prot. 33836/RU del 06/08/2015, il ricorso va rigettato. Tenuto conto della circostanza che l’orientamento di questa Corte di cui si è fatto menzione si è consolidato solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato (fatta salva la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere), sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento al credito derivante dall’atto di irrogazione sanzioni prot. 33836/RU del 06/08/2015 e rigetta, per il resto, il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 26/06/2024.