Annullamento in Autotutela: Quando il Fisco Annulla l’Atto e il Processo Finisce
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come l’istituto dell’annullamento in autotutela possa risolvere un contenzioso tributario anche quando questo è giunto al suo grado di giudizio più alto. Quando la stessa Amministrazione Finanziaria riconosce l’illegittimità di un proprio atto, le conseguenze processuali sono dirette e significative, come vedremo in questa analisi.
La Vicenda Processuale
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. La controversia, dopo aver attraversato i vari gradi di giudizio, era approdata dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, si è verificato un evento decisivo: l’Ufficio finanziario ha emesso un provvedimento di annullamento integrale in autotutela, cancellando di fatto l’atto impositivo che aveva dato origine all’intero contenzioso.
L’Annullamento in Autotutela come Svolta Decisiva
L’annullamento in autotutela, previsto dall’art. 2 quater del d.l. 564/94, è un potere-dovere della Pubblica Amministrazione di correggere i propri errori, ritirando atti che si rivelano illegittimi o infondati. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del contribuente o un proprio errore, ha deciso autonomamente di annullare l’avviso di accertamento. Questo atto ha rimosso l’oggetto stesso della lite, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione sul merito della questione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto dell’avvenuto annullamento, la Suprema Corte ha tratto le dovute conclusioni processuali, basandosi su principi ormai consolidati.
Cessazione della Materia del Contendere
Il primo e più importante effetto dell’annullamento dell’atto impositivo è stata la dichiarazione di ‘cessazione della materia del contendere’. Poiché l’avviso di accertamento costituiva l’unico oggetto della disputa, il suo annullamento ha fatto venir meno l’interesse delle parti a una pronuncia giudiziale. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ponendo fine in modo definitivo al processo.
La Compensazione delle Spese Processuali
Un aspetto di grande rilevanza pratica riguarda la gestione delle spese legali. La Cassazione, citando propri precedenti (Cass. n. 9753/2017 e n. 20023/2022), ha stabilito che, stante l’esito della controversia, le spese processuali di tutti i gradi di giudizio dovessero essere compensate tra le parti. Questo significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza che il contribuente potesse ottenere un rimborso dall’Amministrazione. La scelta si giustifica con il fatto che è stata la stessa Amministrazione a porre fine alla lite, riconoscendo implicitamente le ragioni del contribuente.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione della Corte si fonda su un principio di economia processuale e di logica giuridica. Se l’atto che ha generato la lite viene rimosso dall’ordinamento dalla stessa autorità che lo ha emesso, il processo che verte su quell’atto perde la sua ragion d’essere. La decisione di cassare senza rinvio è la naturale conseguenza della cessazione della materia del contendere in sede di legittimità. La compensazione delle spese, in questo contesto, rappresenta una soluzione equa che tiene conto del comportamento dell’Amministrazione, la quale, pur avendo dato inizio al contenzioso, lo ha anche risolto autonomamente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante principio: l’annullamento in autotutela è uno strumento efficace che può chiudere una lite tributaria a qualsiasi stadio del processo, anche davanti alla Cassazione. Per i contribuenti, ciò significa che la possibilità di un riesame da parte dell’Ufficio rimane aperta anche durante il contenzioso. La decisione sulla compensazione delle spese, tuttavia, suggerisce che, sebbene la pretesa fiscale venga meno, il recupero dei costi legali sostenuti non è automatico e dipende dalla valutazione del giudice in base alle circostanze specifiche del caso.
Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate annulla un atto di accertamento durante un processo in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e pone fine al giudizio, poiché l’oggetto della lite è venuto meno.
In caso di annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione, chi paga le spese legali?
Basandosi sulla decisione della Corte nel caso specifico, le spese processuali di merito e di legittimità possono essere compensate. Ciò significa che ciascuna parte sostiene i propri costi legali.
L’annullamento in autotutela estingue sempre il contenzioso?
Sì, se l’annullamento riguarda l’unico atto impositivo che è oggetto della disputa, come nel caso di specie, esso determina la fine completa del contenzioso per cessazione della materia del contendere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6391 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3768/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 1401/2015 depositata il 29/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il presente contenzioso origina dall’impugnazione, da parte di NOME COGNOME, dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificato in data 18 dicembre 2009 dall’ RAGIONE_SOCIALE;
nelle more del presente giudizio di cassazione, in data 17 maggio 2021, l’Ufficio ha emesso un provvedimento di annullamento integrale in autotutela, ai sensi dell’art. 2 quater del d.l. 564/94,
convertito dalla l. 30 novembre 1994, n. 656 e del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, allegato da parte ricorrente sub doc. 1 alla istanza di estinzione del giudizio depositata in data 15 gennaio 2023.
Considerato che:
il provvedimento di autotutela totale è relativo all’avviso di accertamento che costituisce l’unico atto impositivo oggetto del presente contenzioso, come risulta dalla motivazione, oltre che dall’epigrafe, della sentenza impugnata;
in applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere;
stante l’esito della controversia le spese processuali di merito e di legittimità possono essere compensate (Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 21/06/2022, n. 20023).
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processuali di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, il 22/02/2024.