Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24422/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3 dicembre 2024,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore,
-intimata –
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO -IRPEF 2013-20142015
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio -sezione staccata di Latina n. 1139/2021, depositata il 24 febbraio 2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agente per la riscossione notificava, in data 3 gennaio 2017, a COGNOME l’intimazione di pagamento n. 057 -2016900788178000, per l’importo complessivo di € 18.296,19, relativa a n. 5 cartelle di pagamento, ed in particolare: a ) cartella n. 057-2013-0010223270-000, notificata in data 6 maggio 2013 per la somma di € 6.183,28 : b ) cartella di pagamento n. 057-2013-0010788045-000, relativa a ruoli non erariali; c ) cartella di pagamento n. 057-2014-0018800277000, notificata in data 10 ottobre 2014 per la somma di € 6.506,50; d ) cartella di pagamento n. 057-2015-0008915370001, ruolo erariale; e ) cartella di pagamento n. 057-20150020829074000, anch’essa per ruolo erariale.
La contribuente impugnava l’intimazione di pagamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina la quale, con sentenza n. 27/2018, depositata il 17 gennaio 2018, dichiarava il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia tributaria, con riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO riguardando crediti non erariali (contravvenzioni al codice della strada), nonché la cessazione parziale della materia del contendere, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 057-2015-00020829074-000, che risultava in
parte essere stato oggetto di sgravio, rigettando nel resto il ricorso, e compensando le spese di lite.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio -sezione staccata di Latina, con sentenza n. 1139/2021, pronunciata il 16 gennaio 2020 e depositata in segreteria il 24 febbraio 2021, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 22-23 settembre 2021).
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate .
L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
Con decreto del 14 febbraio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso parte contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, che ella aveva presentato, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 057-20130010223270-000 e n. 057-2014-0018800277-000, indicate in precedenza, istanze in autotutela ex art. 1, comma 538, l. cit., allorquando era vigente la lett. f ) dell’articolo in questione , che prevedeva la possibilità, per il debitore,
di presentare istanza di sgravio laddove avesse ritenuto che le partite debitorie illegittimamente richieste fossero interessate «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso», e che quindi la C.T.R. aveva errato nell’applicare, al caso di specie, la norma suindicata, valutando come se all’epoca dei fatti lo stesso fosse già stato novellato dal d.lgs. n. 159/2015, nel mentre, se la C.T.R. avesse esaminato i motivi delle istanze presentati alla luce della normativa vigente ratione temporis , avrebbe dovuto necessariamente ricondurre detti motivi nel novero di quelli previsti dalla lett. f ) del citato art. 1, comma 538, l. n. 228/2012, e pertanto accogliere il ricorso.
Il motivo è, prima che manifestamente infondato, inammissibile.
Va innanzitutto rilevato che la ricorrente censura l’intimazione di pagamento impugnata, sul presupposto che, avendo richiesto l’annullamento in autotutela della stessa e delle cartelle presupposte ai sensi dell’art. 1, comma 538, l. n. 228/2012, e non avendo l’A.F. risposto nel termine previsto dal successivo comma 539, le relative partite creditorie dovrebbero essere annullate ex art. 1, comma 540, legge cit.
Sul punto, deve tuttavia osservarsi che dal contenuto del ricorso non si evince in alcun modo quali fossero le cause di non esigibilità del credito ex lett. f ) del comma 538 cit., che avrebbero dovuto portare all’accoglimento delle istanze di autotutela, e ciò comporta, in primo luogo, l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.
In ogni caso, la C.T.R. ha chiaramente esaminato tutte le ipotesi di possibile annullamento in autotutela previste dall’art. 1, comma 538, l. n. 228/2012, accertando che le relative istanze
«sono state presentate per motivi che non rientrano nella previsione di cui all’articolo 1, comma 538, della legge 228/2012», così facendo riferimento, genericamente, a tutte le ipotesi previste dal comma suindicato, e quindi anche all’ipotesi di cui alla lett. f ).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate , secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.