Annullamento in Autotutela: Quando Porta all’Estinzione del Processo Tributario
L’annullamento in autotutela da parte di un ente impositore rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del contenzioso tributario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze processuali di tale atto, in particolare l’estinzione del giudizio pendente e le decisioni in materia di spese legali. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Una società di leasing aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. L’ente pubblico regionale, controparte nel giudizio, si era inizialmente opposto, chiedendo il rigetto del ricorso. Tuttavia, nel corso del procedimento, la situazione ha subito una svolta decisiva.
La società ricorrente ha informato la Corte che l’ente regionale aveva comunicato l’annullamento degli atti impositivi che erano all’origine dell’intera controversia. Di fronte a questa novità, la società ha chiesto l’accoglimento del ricorso o, in alternativa, la dichiarazione di estinzione del processo.
L’impatto dell’annullamento in autotutela sul processo
L’elemento centrale della decisione è l’intervento dell’annullamento in autotutela. La Corte ha verificato che l’ente regionale, con una specifica delibera di Giunta, aveva espressamente annullato gli atti impugnati. Questo atto unilaterale dell’amministrazione ha fatto venir meno l’oggetto stesso del contendere, rendendo di fatto inutile la prosecuzione del giudizio.
Quando la ‘materia del contendere’ cessa di esistere, il giudice non può fare altro che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del processo. La controversia, in sostanza, si è risolta al di fuori delle aule di tribunale per volontà dello stesso ente che aveva emesso gli atti.
La Gestione delle Spese Legali
Una delle questioni più interessanti affrontate dalla Corte riguarda la ripartizione delle spese legali. Nonostante l’estinzione del processo sia stata causata da un atto dell’ente pubblico, la Cassazione ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali.
La Corte ha giustificato questa scelta sulla base di un principio di equità legato all’evoluzione della giurisprudenza. La motivazione risiede nel fatto che gli orientamenti giurisprudenziali consolidati sulla materia in oggetto si erano formati solo dopo che la società aveva presentato il suo ricorso. Pertanto, al momento dell’impugnazione, le ragioni della società erano fondate su un quadro normativo e giurisprudenziale incerto, che rendeva legittima la sua azione legale. L’annullamento d’ufficio successivo ha quindi giustificato la non condanna dell’ente al pagamento delle spese.
Nessun Raddoppio del Contributo Unificato
L’ordinanza chiarisce infine un altro aspetto procedurale importante. Non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘raddoppio del contributo’). Questa misura, di natura sanzionatoria, si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non quando il processo si estingue per cessata materia del contendere.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione principale della Corte di Cassazione è stata la constatazione della ‘cessazione della materia del contendere’. L’annullamento in autotutela degli atti impositivi da parte dell’ente regionale ha eliminato alla radice l’oggetto della disputa, rendendo superfluo qualsiasi pronunciamento sul merito del ricorso. Di conseguenza, l’unica via percorribile era la dichiarazione di estinzione del processo. Per quanto riguarda le spese, la Corte ha motivato la compensazione con il consolidamento della giurisprudenza in materia solo in un momento successivo alla proposizione del ricorso, valutando così l’azione del contribuente come giustificata al momento della sua instaurazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione offre importanti spunti pratici. Per i contribuenti, conferma che l’annullamento in autotutela è uno strumento efficace che può risolvere una controversia anche quando questa è già pendente davanti alla Corte di Cassazione. Per gli avvocati, l’ordinanza ribadisce che in caso di estinzione per autotutela, il raddoppio del contributo unificato non è dovuto. Infine, sottolinea come l’evoluzione della giurisprudenza possa influenzare la decisione sulle spese legali, premiando un approccio equitativo che tiene conto del contesto giuridico esistente al momento dell’avvio della causa.
Cosa succede a un processo tributario se l’ente impositore annulla l’atto impugnato durante il giudizio?
Il processo viene dichiarato estinto per ‘cessata materia del contendere’, poiché l’oggetto della lite non esiste più.
In caso di estinzione per annullamento in autotutela, chi paga le spese legali?
La Corte può disporre la compensazione delle spese, facendo sì che ogni parte sostenga i propri costi. In questo caso, è stato deciso così perché la giurisprudenza si è consolidata solo dopo l’inizio della causa, rendendo l’azione legale del contribuente giustificata al momento della sua proposizione.
Se il processo si estingue per autotutela, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24298 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2293/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2696/2017 depositata il 15/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato a due motivi;
resiste con controricorso la Regione Lombardia con richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso; successivamente la Regione ha reiterato la richiesta attraverso la costituzione di un nuovo difensore;
la contribuente ha depositato memoria nella quale evidenzia che la Regione Lombardia aveva comunicato l’annullamento degli atti impugnati, concludeva pertanto o per l’accoglimento del ricorso o per l’estinzione della lite per annullamento in autotutela.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dagli atti allegati alla memoria della ricorrente emerge l’annullamento degli atti di imposizione oggetto del presente procedimento; la Regione con delibera di Giunta (22 luglio 2019 n. XI / 1941) ha espressamente annullato gli atti impugnati, di cui al procedimento pendente in Cassazione, RG 2293/2018, tra tante altre controversie con il medesimo oggetto; l’annullamento delle ingiunzioni è confermato anche dalla lettera a firma della dirigente della Regione, NOME COGNOME (anch’essa allegata alla memor ia della contribuente); deve pertanto disporsi l’estinzione del processo per l’annullamento in autotutela da parte della Regione.
In considerazione del consolidamento della giurisprudenza in materia solo dopo la proposizione del ricorso (v. Cass. n. 4168/22; Cass. n. 13131/19) e valutato il consequenziale annullamento d’ufficio dell’imposizione, le spese possono compensarsi interamente.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo; spese compensate. Così deciso in Roma, in data 8/04/2025 .