Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34071 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34071 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15281/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n. 5508/2015, depositata il 17/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società controricorrente impugnò un avviso di liquidazione d’imposte di registro e interessi avanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, lamentando che l’ufficio, in relazione a un contratto di cessione di quote sociali, avesse riqualifica to l’atto, in relazione ad altri stipulati in breve torno di tempo, quale cessione d’azienda, e quindi sottoponendo l’atto all’imposta in misura proporzionale secondo la tariffa prevista dal d.P.R. n. 131/86 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta di registro). La Commissione RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso ritenendo che la disciplina di cui all’art. 20 del citato testo unico, vigente ratione temporis , non avesse funzione antielusiva generale – ciò che consentirebbe il recupero a tassazione di negozi distinti assumendoli collegati tra loro -ma consentisse un’indagine solo sull’atto sottoposto a registrazione, avendo peraltro la ricorrente dato prova d ell’interesse
economico alle operazioni come poste in essere.
Adita dall’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Regionale Tributaria di quel capoluogo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado ma per una diversa motivazione, ritenendo che l’avviso impugn ato dovesse ritenersi nullo per mancata attivazione del c.d. , con assorbimento di tutte le ulteriori questioni.
Ha ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo, chiedendo la cassazione della sentenza.
Ha resistito con controricorso la società intimata chiedendo la reiezione del ricorso.
Nelle more del giudizio e con atto depositato il 2/2/2022, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere allegando:
il provvedimento in autotutela del 19 gennaio 2022 con cui la Direz.
Prov.le di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE ha annullato integralmente l’avviso impugnato;
-la nota di trasmissione con cui l’annullamento è stato comunicato all’Avvocatura Generale dello Stato al fine della predetta richiesta.
Sull’istanza ha provveduto la Presidente titolare di questa sezione con provvedimento del 26/6/2025 dove, preso atto che entro il 31/12/2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti aveva presentato l’istanza di trattazione di cui all’art. 6, comma 13, del d.l. 119/18 e che n on era pervenuto diniego della definizione, ha disposto l’estinzione da quella data fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ex art. 391 c.p.c. Sempre ai sensi della citata disposizione, le spese del processo estinto sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Ricevuta comunicazione il 4/7/2025, la società controricorrente, con ricorso depositato il 15/7/2025, ha chiesto la predetta fissazione al fine di rilevare come, nel caso specifico, la cessazione della materia del contendere non sia avvenuta a seguito della procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. 119/18, bensì a causa dell’annullamento in autotutela operato dall’Amministrazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L ‘istanza è ammissibile, e fondata .
Difatti, come rimarcato dalle SS.UU. della Corte, il decreto di cui all’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. «ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua,
quale rimedio, il deposito di un’istanza di sollecitazione alla fissazione dell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso.» (così Cass. Sez. U., 23 settembre 2014, n. 19980 cui adde , ancora di recente, Cass., 20 agosto 2024, n. 22976);
Deve pertanto confermarsi l’estinzione del giudizio per rinuncia benché alla luce dell’annullamento medio tempore intervenuto e dandosi atto che la contribuente non ha fatto accesso alla definizione agevolata della controversia bensì, come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, è venuta meno la materia del contendere in ragione del citato annullamento in autotutela dell’atto impositivo (specificamente operato dall’Ufficio in ragione della novellazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20).
C ome, difatti, la Corte ha in più occasioni statuito, l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, «va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (v. Cass., 23 settembre 2011, n. 19533 cui adde Cass., 3 aprile 2024, n. 8834; Cass., 24 febbraio 2022, n. 6068; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; in tema di definizione negoziale della res controversa v., altresì, Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n. 19160).
Quanto, inoltre, alla richiesta liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese secondo soccombenza virtuale, come più volte statuito dalla Corte, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere
determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ‘ ope legis ‘ prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., 21 settembre 2010, n. 19947).
Del resto, si è rimarcato, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese (Cass., 3 aprile 2024, n. 8834; Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231).
1.1. Con particolare riferimento al processo tributario, nell’ipotesi di annullamento dell’atto impositivo da parte dell’ente impositore , a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, la regola della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un’invalidità originaria dell’atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell’amministrazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20750 del 22/07/2025 Rv. 675399-01).
2 Nel caso specifico, ricorrono situazioni che giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
2.1 Quanto al ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, con cui si censura la statuizione del giudice d’appello in merito alla necessità del contraddittorio endoprocedimentale, si deve dare atto che l’interpretazione fornita dalla pronuncia di questa Co rte Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, di poco precedente il ricorso medesimo, è nel senso in cui, qualora si tratti, come nel caso specifico, di tributi ‘non armonizzati’, non vi sia un vincolo generalizzato del citato contraddittorio. In tal senso appare giustificata, all’epoca della notifica (17/6/2016), la proposizione del ricorso avverso la sentenza d’appello che aveva confermato la sentenza favorevole alla società sulla sola base della contraria tesi.
È inoltre necessario valutare le ragioni che hanno portato alla cessazione della materia del contendere.
3.1 È noto come la vicenda genetica del presente giudizio, così come di molti altri, abbia determinato un ampio contenzioso sul fatto se, nella qualificazione dell’atto al fine suindicato, dovessero prendersi in considerazione solamente gli elementi desumi bili dall’atto stesso oppure ricavarli da elementi extratestuali, valutando altri atti che potessero ritenersi al primo collegati al solo fine di eludere l’imposizione in questione.
Il tenore letterale dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (t.u. registro) era in origine: ‘ L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente ‘. Tale previsione era vigente al momento dell’emissione dell’avviso impugnato (21/3/2011) nonché a quello RAGIONE_SOCIALE pronunce di merito, e l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione, che consentiva l’esame ‘ degli atti ‘, pareva alludere alla finalità antielusiva della disposizione medesima discutendosi solo se, nel caso preso in esame dalle singole pronunce, le operazioni collegate avessero una finalità
economica apprezzabile o si ponessero quale unico scopo il risparmio d’imposta (ad esempio: Sez. 5, Sentenza n. 3481 del 14/02/2014, n. 1955 del 04/02/2015, n. 10216 del 18/05/2016, n. 13610 del 30/05/2018).
3.2 In tale contesto e con l’art. 1 della l. n. 205 del 2017, la disposizione di cui al citato art. 20 è stata modificata con l’evidente intento di limitare la possibilità d’interpretare estensivamente la fattispecie, prevedendosi oggi che: ‘ L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi’ . Alla stregua di tale modifica, la tesi prevalente è stata quella che il riferimento all’atto, e non più agli atti, nonché l’espressa esclusione degli elementi extratestuali e degli atti collegati a quello in esame, denoti una chiara volontà del legislato re d’escludere l’opzione ermeneutica in chiave antielusiva.
3.3 Il contrasto si è quindi spostato sull’efficacia temporale della modifica. La stessa, infatti, entrata in vigore il 1/1/2018, non presentava elementi certi per ritenerne l’efficacia retroattiva, che è stata esclusa in diverse pronunce di questa Corte (v. ad es. Cass., 9 gennaio 2019, n. 362; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4589; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4407; Cass. 26 gennaio 2018, n. 2007, Rv. 646924 – 01), perché introduce dei limiti all’attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti, né era ravvisato un contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione della norma precedente che potesse connotare la novella in termini d’interpretazione autentica (Sez. 5, Sentenza n. 4407 del 23/02/2018, Rv. 647209 – 01).
3.4 In tale contesto è intervenuto nuovamente il legislatore, con l’art. 1, comma 1084 della legge 30 dicembre 2018 n. 145,
disponendo che: ‘L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ‘.
3.5 Avverso tale disposizione furono sollevati dubbi di costituzionalità che però sono stati respinti dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, sicché l’orientamento oggi del tutto prevalente è nel senso che l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 – nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 cui, ai sensi dell’art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021) – deve essere inteso nel senso che l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate (Cass. Sez. 5, 28/01/2022, n. 2677, Rv. 663752 – 01, Sez. 5, 05/07/2022, n. 21181, Rv. 665306 – 01).
3.6 È pertanto alla luce di ciò che la RAGIONE_SOCIALE ha disposto l’annullamento in autotutela dell’avviso notificato nel 2011, come risulta dall’atto allegato all’istanza di estinzione del giudizio, prendendo atto del mutato quadro normativo e RAGIONE_SOCIALE affermazioni di principio contenute nelle sentenze della Corte costituzionale citate e quindi per l’impossibilità di continuare a sostenere la pretesa recata nell’atto impositivo.
4 Può pertanto ritenersi che, al momento dell’emissione dell’avviso e quantomeno sino alla proposizione del ricorso per cassazione, il disposto normativo e l’interpretazione prevalente fossero nel senso voluto dall’Amministrazione, poi sconfessato dal legi slatore con efficacia retroattiva.
4.1 in un siffatto contesto regolativo, e giurisprudenziale, anche in fattispecie processuale connotato dall’esercizio del potere di autotutela (Cass., 3 aprile 2024, n. 8834), si è quindi rilevato che, in considerazione del sovrapporsi in corso di causa, sull ‘orientamento di legittimità, di interventi normativi (l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87; l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084), e di conseguenti pronunce del Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158; Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), che hanno conferito alla res controversa profili di novità, con mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti (v. Cass., 3 aprile 2024, n. 8834; Cass., 25 gennaio 2022, n. 2051).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del l’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO