Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29440 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29440 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12397/2018 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Canicattì (AG), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Palermo, in persona del direttore generale pro tempore ;
INTIMATA
E
Comune di Canicattì (AG), in persona del Sindaco pro tempore
;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE il 9 ottobre 2017, n. 3885/12/2017;
RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO ANNULLAMENTO DEI CARICHI PENDENTI EX ART. 4 DEL D.L. N. 119/2018
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso (sulla base di dieci motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE il 9 ottobre 2017, n. 3885/12/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento n. 29120120017192637 da parte de lla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , notificata il 25 marzo 2013, per la somma di € 781,34 a titolo di ICI relativa all’anno 2006 a favore del Comune di Canicattì (AG), ha parzialmente accolto l’appello proposto dal medesimo nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e del Comune di Canicattì (AG), con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva dichiarato l’inammissibilità de l ricorso originario del contribuente -nel senso di rigettare nel merito il ricorso originario del contribuente, ritenendo che: a) la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata, per quanto l’eventuale irregolarità della notifica non inficiasse la cartella medesima, essendone mera condizione di efficacia; b) la cartella di pagamento era adeguatamente motivata, contenendo gli elem enti prescritti in ordine all’ an ed al quantum debeatur ; d) la validità del ruolo non era inficiata dal difetto di sottoscrizione, né dalla carenza di delega del sottoscrittore.
.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ed il Comune di Canicattì (AG) sono rimasti intimati.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza.
Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale lo stesso ha dichiarato che la cartella di pagamento era stata medio tempore soggetta ad annullamento ex lege (art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come ampliato dall’ art. 4, comma 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall’art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) per l’importo inferiore ad € 5.000,00 (come da attestazione rilasciata da ll’agente della riscossione) ed ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorrente ha chiesto di tener conto – ai fini dell’eventuale cessazione della materia del contendere -dell’annullamento automatico ex art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i crediti portati da cartelle di pagamento per importi inferiori, prima, ad € 1.000,00 e, poi, ad € 5.000,00 .
1.1 Come è noto, l’art. 4, comma 1, del citato d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, prevede che: « 1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.
L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili ».
1.2 Indi, l’ art. 4, comma 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto che: « Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro ».
1.3 In seguito, l’art. 1, commi 222, 227 e 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha esteso il suddetto beneficio ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015, ma ha dettato una disciplina differenziata, da un lato, per i crediti delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali, per i quali l’annullamento automatico opera anche per il capitale, e, dall’altro lato, per i crediti degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle
agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (comprensivi degli enti locali), per i quali l’annullamento automatico opera soltanto per gli accessori, sempre che questi ultimi enti non abbiano stabilito l’inapplicabilità di tale annullamento entro il 31 gennaio 2023.
Difatti, è stato disposto che: « 222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto -legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (…) 227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di c ui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti. (…) 229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigent e per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali ».
1.4 Nel caso di specie, pur essendo stato iscritto a ruolo nell’anno 201 2 , il debito portato dall’ingiunzione di pagamento (ICI relativa all’anno 2007) può , comunque, usufruire dell’annullamento ex lege oltre i limiti consentiti dall’art. 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in base alle risultanze dell’attestazione rilasciata dall’agente della riscossione (prodotta in allegato alla memoria del ricorrente), da cui si evince in modo inequivoco l’azzeramento integrale del debito tributario (per capitale ed accessori).
Secondo l’orientamento di questa Corte, l’ annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del
contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15471; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2023, n. 6102; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2024, n. 22689).
Pertanto, la pretesa impositiva rientra, per natura, ammontare e risalenza, nell’ambito operativo della citata disposizione, il che induce e lo avrebbe indotto anche d’ufficio -a dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla suindicata cartella di pagamento, in quanto riferita a debito tributario annullato ex lege , conseguendone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con precedenza su ogni rilievo in ordine alla stessa ammissibilità del ricorso.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, anche in considerazione della definizione ope legis della controversia, essendo rimaste intimate le controparti.
Nei confronti del ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2022, n. 36234).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME