Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32442 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 12/12/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32442 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: preavviso di iscrizione ipotecaria
Composta dai Magistrati
COGNOME NOME
Presidente-
R.G.N. 14726/2022
Socci NOME
Consigliere –
COGNOME.
NOME
Consigliere –
U – 11/11/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere rel.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14726/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, quale successore di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
contro
NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, n. 220/2022 depositata il 25 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 novembre 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria (n. 10276201388000615000) emesso da RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente)
per l’importo di € 43.436,39 nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi controricorrente). Numero sezionale 7599/2025 Numero di raccolta generale 32442/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
La RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALET.RAGIONE_SOCIALE. ha accolto l’appello proposto da ll’odierna controricorrente , sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
-non costituisce motivo nuovo la censura relativa alla mancata pronuncia dell’amministrazione finanziaria sulla presentazione dell’istanza , ai sensi della l. n. 228 del 2012; la contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio ha, infatti, allegato e documentato la circostanza dell’avvenuta presentazione in data 23/07/2013 dell’istanza di annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento ex l. n. 228 del 2012 , lamentando l’assenza di riscontro da parte dell’amministrazione finanziaria ;
-la l. n. 228 del 2012 , all’art. 1, commi 537 e ss., ha l’obiettivo di migliorare le relazioni con i debitori e di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo; essa ha cristallizzato una prassi già esistente finalizzata a tutelare il contribuente che, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile o in qualsiasi momento della procedura cautelare esecutiva intrapresa, avesse asserito e documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l’avviso per i quali si procedeva erano stati interessati da provvedimenti di sgravio o di sospensione amministrativa o giudiziale o, ancora, da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell’ente creditore;
-nel caso di specie la contribuente in data 20 giugno 2013 aveva ricevuto da parte del concessionario la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicante una serie di cartelle di pagamento; entro 90 giorni, precisamente in data 23 luglio 2013, la contribuente aveva inviato al concessionario un’istanza di annullamento ai sensi dell’art.1, comma 537 e
seguenti, della l. n. 228 del 2012, il quale stabilisce che in caso di mancata risposta dell’ente impositore entro il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ‘le partite sono annullate di diritto’ ( art. 1 comma 540), per cui il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli; inoltre, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi; Numero sezionale 7599/2025 Numero di raccolta generale 32442/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
-deve quindi essere pronunciata sentenza della cessata materia del contendere;
-le modifiche intervenute sulla legge in esame per effetto del d.lgs. n. 159 del 2015, tra cui l’eliminazione tra le cause di sospensione della riscossione, della lett. f) (Dichiarazione con cui è stato documentato che il ruolo è interessato ‘ da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso ‘, ragione utilizzata dalla contribuente nel caso di specie), non possono trovare applicazione, perché la presentazione dell’istanza da parte della contribuente è avvenuta in data 23 luglio 2013 e, quindi, antecedentemente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE suddette modifiche.
Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre la contribuente si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe deciso su una domanda proposta dal ricorrente solo in appello. Espone che l’odierna controricorrente non ha mai proposto, se non in appello , la domanda di nullità dell’iscrizione a ruolo , in ragione dell’annullamento di diritto verificatosi per la mancata risposta dell’amministrazione, prevista dall’art.1, comma 539, della l. n. 228 del 2012. Precisa che solamente nella parte in fatto del ricorso aveva prospettato di avere inviato ‘in data 23/07/2013 a
mezzo raccomandata a/r istanza di annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle sopra indicate, ai sensi della l. n. 228 del 24/12/2012 . Ma invano’ . Nulla, invece, era stato esposto nella parte in diritto del ricorso a proposito dell’annullamento RAGIONE_SOCIALE partite . Numero sezionale 7599/2025 Numero di raccolta generale 32442/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
Il motivo è infondato. Si osserva in proposito che la domanda di annullamento ex lege dell’iscrizione a ruolo n on costituisce un’ eccezione in senso stretto, ma è una conseguenza dell’introduzione della legge n. 228 del 2012. Per tale motivo essa poteva essere proposta per la prima volta anche in appello.
Deve, poi, ritenersi che l’art.1, comma 539, della l. n. 228 del 2012, prevedendo l’annullamento di diritto, non presuppon ga necessariamente per la sua applicazione la domanda specifica da parte del contribuente.
L’odierna controricorrente ha presentato una dichiarazione al fine di ottenere la sospensione della riscossione, ai sensi dell’art. 1, commi 537-542, della l. n. 228 del 2012. La normativa ora richiamata, al comma 540 , prevede l’ipotesi di annullamento di diritto dei ruoli in caso di mancata risposta da parte dell’RAGIONE_SOCIALE nel termine di 220 giorni.
Correva, pertanto, l’obbligo per il giudice di verificare i presupposti per l’applicazione della normativa ora richiamata , posta la previsione di un annullamento di diritto e, dunque, a prescindere da una specifica domanda. Ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui la contribuente, odierna intimata, ha rappresentato fin dal ricorso introduttivo di avere intrapreso il giudizio proprio per la mancata risposta dell’amministrazione finanziaria alla sua domanda, inviata il 23/07/2012, di annullamento dell e cartelle di pagamento sottese all’avviso di iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 537 e ss., della l. n. 228 del 2012 . Nello specifico la sentenza non avrebbe rilevato la genericità
dell’istanza e, comunque, le doglianze dell’odierna controricorrente non rientravano nelle ipotesi previste dal comma 538 del citato art. 1, con conseguente inapplicabilità dell’annu llamento ex lege . Sottolinea che la disciplina sopra richiamata ha previsto tassative cause di sospensione, facendo riferimento ad ipotesi di inesigibilità ab origine RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo. Numero sezionale 7599/2025 Numero di raccolta generale 32442/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
3.1. Ritiene il Collegio di preliminarmente ribadire il principio di legittimità secondo cui, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. (Nella specie Cass., Sez. 5, n. 28354/2019, Rv. 655725/01 – la S.C. ha dichiarato cessata la materia del contendere rilevando che il contribuente, nel 2013, nelle more del giudizio di secondo grado, aveva presentato istanza di sospensione cui l’Ufficio non aveva risposto e che, in base alla norma transitoria di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2015, ad essa si applicava la previgente disciplina di cui all’art. 1, comma 540, della l. n. 228 del 2012). Si ricorda, poi, che il d.lgs. n. 159 del 2015, all’art. 1, ha apportato alcune modifiche alla l. n. 228 del 2012, prevedendo, tra l’altro, proprio la soppressione della lett. f), utilizzata dall’odierna intimata per l’accoglimento dell’istanza di annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lettera a), punto 2), del d.lgs. n.159 del 2015 e intero comma abrogato, poi, dall’articolo 241, comma 1, lettera aaa), del d.lgs. n. 33 del 2025, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026).
Il citato d.lgs. ha, inoltre, espressamente regolato il regime transitorio, prevedendo all’art. 15 che: ‘ Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche ‘. Numero sezionale 7599/2025 Numero di raccolta generale 32442/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
La giurisprudenza di legittimità successivamente ha provveduto a meglio precisare la portata applicativa della l. n. 228 del 2012, nella versione vigente in epoca anteriore alla modifica intervenuta.
Si è, quindi, affermato in modo del tutto condivisibile che, in tema di riscossione mediante ruolo, al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l’annullamento d’ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l’obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell’azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione; ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all’art. 1, comma 538, lett. f), della l. 228 del 2012, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, in quanto riferibili all’ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell’agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria RAGIONE_SOCIALE istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva accolto l’istanza di sospensione del ruolo esclusivamente per l’irrituale notifica della cartella per decadenza dell’agente di riscossione dall’attività di cui all’art. 25
del d.P.R. n. 602 del 1973, senza verificare la portata della Numero sezionale 7599/2025 Numero di raccolta generale 32442/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
domanda e della documentazione posta a supporto della richiesta di sospensione e la sua ascrivibilità a una RAGIONE_SOCIALE ipotesi normativamente previste) (Cass., Sez. 5, n. 10939/2024, Rv. 671061 -01; nello stesso senso depone Cass. Sez. 5, n. 30841/2024, Rv. 672966 – 01).
Si è chiarito, quindi, che la disciplina in esame nasce esplicitamente, come del resto evidenziato da tutta la dottrina che se ne è occupata, con l’intenzione di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione; di conseguenza essa prevede, come cause di sospensione (e poi di eventuale annullamento officioso), casi ascrivibili esclusivamente all’ente creditore e al credito sotteso alla riscossione e non inerenti all’attività dell’agente della riscossione, i l che è del resto confermato dalla circostanza che, se la sospensione operasse anche in tali casi, sarebbe illogico prevedere una interlocuzione con l’ente creditore.
Da quanto esposto deriva la necessità di interpretare anche l’ampia formula prevista dalla lettera f), poi abrogata, alla luce della finalità della disposizione, non potendo quest’ultima estendersi a casi di vizi dell’attività riscossiva attribuibili all’agente della riscossione, ed in particolare alla decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, sia perché essa letteralmente fa riferimento al credito sotteso , ma anche perché ciò renderebbe del tutto inutile la limitazione contenuta nella ipotesi descritta dalla lett. a) del comma 538.
Un ‘ interpretazione di carattere sistematico RAGIONE_SOCIALE disposizioni si deve altresì far carico di esigenze di fondo dell’ordinamento, quali ad esempio l’economicità dell’azione impositiva e il contrasto di utilizzi strumentali dell’istituto in esame, dovendo quind i ritenersi che all’agente della riscossione competa , comunque, pur nel silenzio della norma, una delibazione sommaria dell’istanza di parte, volta a rigettare le domande apertamente dilatorie,
Numero sezionale 7599/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO
fondate, ad esempio, su documentazione chiaramente non pertinente. Data pubblicazione 12/12/2025
Nel caso di specie le censure del ricorso introduttivo vertono sull’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, sulla prescrizione decennale maturata in data successiva alla notifica RAGIONE_SOCIALE stesse (di pertinenza dell’agente della riscossione) , sulla mancata trasparenza nel computo degli interessi, sul difetto di motivazione dell’atto opposto in relazione ai criteri di calcolo degli interessi (v. ricorso pag. 15 e 16).
Si può, quindi, concludere che, ai fini dell’annullamento di diritto rilevano solamente i vizi relativi alla pretesa originaria dell’ente creditore, il cui accertamento è, tuttavia, demandato al giudice del merito.
Correva, infatti, l’obbligo per il giudice di merito di verificare, nei termini sopra esposti, la portata della dichiarazione volta alla sospensione e all’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, avendo errato la sentenza impugnata nel ritenere che il mero decorso del termine e l’assenza di risposta da parte dell’Amministrazione producessero di per sé (cioè senza alcuna delibazione della natura della doglianza) l’effetto invocato.
Può, quindi, essere formulato il seguente principio di diritto: ‘ In tema di riscossione mediante ruolo, le ipotesi di sospensione di cui all’art. 1, comma 538, lett. f) l. 228/12, ratione temporis vigente, non possono estendersi a casi di vizi dell’attività riscossiva attribuibili all’agente della riscossione , essendo rilevanti solo i vizi relativi alla pretesa originaria dell’ente creditore e il relativo accertamento è demandato al giudice del merito ‘ .
Ne consegue il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo, la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per il riesame del
Numero sezionale 7599/2025
merito alla luce dei principi espressi, cui si demanda anche di provvedere sulle spese del presente giudizio. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 12/12/2025
P.Q.M
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME