Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7646 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26351/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , con sede alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso rilasciata su foglio separato ed in virtù di delibera di Giunta Comunale n. n. 218 del 09.09.2021 dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO) (fax: NUMERO_TELEFONO; posta elettronica certificata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (P_IVA), in persona del socio accomandatario amministratore NOME COGNOME, elettivamente
Sollecito pagamento Tari Annullamento tariffe -Smaltimento in via autonoma RAGIONE_SOCIALE -Diritto privativa Comune
domiciliata in Roma, al INDIRIZZO presso lo studio degli Avv.ti
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALECODICE_FISCALE EMAIL) e NOME COGNOME CODICE_FISCALE;
pec: (C.F.: pec:
EMAIL), dai quali è rappresentata e difesa in virtù RAGIONE_SOCIALEa procura speciale in calce al controricorso (telefax: NUMERO_TELEFONO);
– controricorrente -ricorrente incidentale –
-avverso la sentenza 242/01/2021 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE il 07/04/2021 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva, dinanzi alla CTP di Teramo, ricorso avverso il sollecito di pagamento e di messa in mora per la somma di euro 54.816,00, relativo alla Tari 2018, con riferimento alla delibera n. 7 del 6 marzo 2018 con cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per la determinazione dei costi di gestione dei RAGIONE_SOCIALE al fine RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe Tari per l’anno 2018, oltre che alla delibera n. 8 del 6 marzo 2018 con cui erano state approvate le tariffe Tari del 2018.
L’adìta CTP accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato, evidenziando che le tariffe Tari approvate dal RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE, per l’anno 2018, erano state annullate da parte del Tar RAGIONE_SOCIALE con sentenza passata in giudicato n. 83 del 2019; sicché le delibere n. 7 e n. 8 del 2018, ormai annullate, impedivano all’ente di esigere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa Tari per l’anno 2018.
Sull’impugnazione principale del Comune di RAGIONE_SOCIALE ed incidentale RAGIONE_SOCIALEa società, la RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa prima, disponeva l’applicazione per l’anno 2018 RAGIONE_SOCIALEe tariffe Tari per l’anno 2019 e, in accoglimento del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado RAGIONE_SOCIALEa contribuente, disponeva che la stessa versasse la Tari 2018 (sulla base RAGIONE_SOCIALEe tariffe per il 2019), integralmente nella misura fissa
e per il 20% nella misura variabile. A tal fine deduceva, per quanto qui rileva, che: a) la conseguenza RAGIONE_SOCIALEa illegittimità di una delibera tariffaria era non già la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il RAGIONE_SOCIALE di raccolta RAGIONE_SOCIALE, ma l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa vigente in precedenza; b) poiché le tariffe RAGIONE_SOCIALE‘anno 2017 erano più gravose per i contribuenti rispetto alle successive tariffe approvate per il 2019, in base al principio di affidamento dei contribuenti, erano applicabili le tariffe per l’anno 2019, come risultava dalla relazione del settore finanziario del Comune, protocollo n. 22.820 del 19 giugno 2018; c) avuto riguardo alla parte variabile RAGIONE_SOCIALE‘imposta, andava applicata la misura del 20 % RAGIONE_SOCIALEa tariffa di cui all’art. 21 comma 3 del regolamento del Comune di RAGIONE_SOCIALE n. 27 del 2014, il quale prevedeva che <>, avendo la società provveduto in via autonoma allo RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Preliminarmente, destituite di fondamento sono le eccezioni preliminari, sollevate dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso avversario per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c. (essendo, a suo dire, privo, nella sua parte iniziale, RAGIONE_SOCIALEa dovuta indicazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio, del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALEa sintesi dei motivi di impugnazione) e per la mancanza di qualsiasi riferimento al sottofascicolo ex art 369 c.p.c. (nel quale l’ente ricorrente avrebbe dovuto raccogliere gli atti processuali ed i documenti sui quali è stato basato il ricorso a codesta Corte).
Invero, avuto riguardo alla eccezione di inammissibilità per mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio, del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, RAGIONE_SOCIALEa
sintesi dei motivi e del mancato riferimento al sottofascicolo, è sufficiente evidenziare che i dati omessi non costituiscono violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c., il quale effettua un’indicazione tassativa degli elementi che devono essere contenuti nel ricorso a pena di inammissibilità. La norma, infatti, non richiede gli elementi indicati come mancanti dal controricorrente e nessuna sanzione di inammissibilità (non prevista) opera in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omesso riferimento al sottofascicolo ex art. 369 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 169, l. n. 296/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR disposto, a suo dire erroneamente, l’applicazione per l’anno 2018 RAGIONE_SOCIALEe tariffe Tari per l’anno 2019.
3 . Con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, comma, 169 l. n. 296/1996, in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., per aver la CTR applicato alla Tari per l’anno 2018 le tariffe previste per l’anno 2019, nonostante il TAR RAGIONE_SOCIALE avesse annullato le delibere consiliari nn. 7/2018 e 8/2018, privando, per l’effetto, l’ente resistente del potere di esigere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa TARI per l’anno 2018, dato che la tabella a tale fine app rovata con la delibera 8/2018, che il dirigente RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di avere applicato ai fini RAGIONE_SOCIALEa adozione dei provvedimenti impugnati, era stata annullata, insieme alla delibera che l’aveva approvata.
I due motivi devono essere trattati congiuntamente, siccome strettamente connessi.
In tema di tassa per lo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE solidi urbani (TARSU), la mancata approvazione del nuovo regolamento e RAGIONE_SOCIALEe relative tariffe nei termini stabiliti dall’art. 79, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (e prorogati dapprima per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma secondo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 RAGIONE_SOCIALEa legge 8 maggio 1998, n. 146, e successivamente, a seguito RAGIONE_SOCIALEa trasformazione RAGIONE_SOCIALEa tassa in tariffa disposta dall’art. 47 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art.
52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75), non comporta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEe delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio, e non essendo quindi configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali: ne consegue che il contribuente non è liberato da qualsiasi obbligo di pagamento per il RAGIONE_SOCIALE di raccolta dei RAGIONE_SOCIALE, continuando invece a trovare applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507 cit., la tariffa precedentemente vigente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13957 del 28/05/2008), ma il contribuente può richiedere lo sgravio per la parte di tariffa eventualmente superiore, richiesta dal Comune sulla scorta degli atti poi annullati, o il rimborso RAGIONE_SOCIALEa differenza del maggiore importo eventualmente versato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 14/04/2010; cfr. altresì in tal senso Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8088 del 02/04/2010).
Trova, in particolare, applicazione l’art. 1, comma 169, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006, il quale prevede che <> (le sottolineature sono RAGIONE_SOCIALEo scrivente).
Erroneamente, quindi, la CTR ha valorizzato, al fine di giustificare l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe per l’anno 2019, siccome meno gravose rispetto a quelle approvate per l’anno 2017, il documento NUMERO_DOCUMENTO del 19 giugno 2018, <>, richiamando, peraltro, successivamente, in modo corretto il principio di carattere generale, in base al quale la eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha come
conseguenza, non già la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il RAGIONE_SOCIALE di raccolta RAGIONE_SOCIALE, ma l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa vigente in precedenza.
In primo luogo, non risulta ex actis che il Comune abbia reputato, in base al principio di affidamento dei contribuenti, applicabili le tariffe per l’anno 2019, essendo queste ultime meno gravose per i contribuenti rispetto a quelle RAGIONE_SOCIALE‘anno 2017.
In secondo luogo, in ogni caso, giammai una relazione del settore finanziario del Comune avrebbe potuto derogare ai criteri normativamente prescritti.
In terzo luogo, e con valenza assorbente, non si spiegherebbe come il Comune di RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto nel 2018 già ritenere applicabili le tariffe 2019 non ancora determinate, in un momento in cui, peraltro, non era neppure stata ancora pubblicata la sentenza del TAR datata 19.12.2018.
E’ vero, inoltre, che la tabella approvata con la delibera 8/2018, che il dirigente RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di avere applicato ai fini RAGIONE_SOCIALEa adozione dei provvedimenti impugnati e RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALEa TARI richiesta alla contribuente, è stata annullata, insieme alla delibera che la ha approvata, ma è altrettanto vero che, come si è detto, ciò non può legittimare la non debenza tout court RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta. D’altra parte, non possono essere sottoposte a differenti trattamenti la fattispecie in cui l’annullamento giurisdizionale del nuovo regolamento e RAGIONE_SOCIALEe relative tariffe (che avrebbero dovuto essere approvate nei termini stabiliti dall’art. 79, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) sia avvenuto prima RAGIONE_SOCIALE‘adozione del so llecito di pagamento Tari e quella in cui il detto annullamento sia sopraggiunto, come nel caso di specie, alla detta adozione.
Non vi è dubbio, infine, che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEe tariffe e RAGIONE_SOCIALEe aliquote approvate in anni precedenti, non occorreva una specifica domanda o eccezione in tale senso da parte del Comune (non costituitosi in primo grado), essendo la fattispecie espressamente disciplinata, come si è visto, sul piano normativo, con la conseguenza che la tariffa 2017 andava
applicata ex lege .
In conclusione, è vero che <> (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28675 del 09/11/2018; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14039 del 23/05/2019)).
Ma è altrettanto vero che, in tema di TARSU, qualora il contribuente abbia impugnato un avviso di accertamento fondato su un regime tariffario poi annullato dal TAR, il giudice tributario, preso atto RAGIONE_SOCIALE‘effetto vincolante RAGIONE_SOCIALEa decisione del giudice amministrativo, non può limitarsi al mero annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso ma, qualora risulti che il contribuente abbia usufruito del RAGIONE_SOCIALE prestato dal Comune, deve individuare ed applicare la disciplina tariffaria che regola il rapporto tributario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2199 del 31/01/2011). In particolare, l’annullamento giurisdizionale del nuovo regolamento e RAGIONE_SOCIALEe relative tariffe che avrebbero dovuto essere approvate nei termini stabiliti dall’art. 79, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (e successivamente più volte prorogati in conseguenza di vari interventi legislativi) non comporta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEe delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio, e non essendo, quindi, configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali. Ne consegue che il contribuente non è liberato dall’obbligo di pagamento per il RAGIONE_SOCIALE di raccolta dei RAGIONE_SOCIALE, continuando,
invece, a trovare applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507 cit., la tariffa precedentemente vigente, ma può richiedere lo sgravio per la parte di tariffa eventualmente superiore, richiesta dal Comune sulla scorta degli atti poi annullati, o il rimborso RAGIONE_SOCIALEa differenza del maggiore importo eventualmente versato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 14/04/2010).
Dalle considerazioni che precedono deriva, da un lato, l’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso principale e, dall’altro, il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘unico motivo del ricorso incidentale.
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 10 del regolamento RAGIONE_SOCIALE per la gestione del ciclo integrato dei RAGIONE_SOCIALE urbani e assimilati agli urbani e 5 del regolamento approvato con delibera C.C. n. 15 del 2.3.2019 per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa tari per il 2019, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il RAGIONE_SOCIALE di raccolta e gestione dei RAGIONE_SOCIALE solidi urbani ed assimilati era stato esercitato dall’Ente in regime di privativa e che per tale ragione gravava sui cittadini l’obbligo del pagamento del tributo, ciò a prescindere dall’effettiva fruizione o meno di tale RAGIONE_SOCIALE, essendo un RAGIONE_SOCIALE, appunto, obbligatorio.
Con il terzo motivo il ricorrente principale si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 656, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR ritenuto erroneamente, a suo dire, applicabile la misura di sgravio pari al 20% RAGIONE_SOCIALEa tariffa TARI.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
Al fine di giustificare l’esenzione dall’imposta per aver la contribuente attribuito ad una società esterna la raccolta e lo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE speciali da essa prodotti, la RAGIONE_SOCIALE ha valorizzato l’art. 10 del regolamento RAGIONE_SOCIALE approvato con la delibera consiliare n. 41 del 26.7.1998, a tenore del quale <>. Non è, invece, senz’altro invocabile il sesto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, con il quale si precisa che <>, atteso che non è revocabile in dubbio che i RAGIONE_SOCIALE prodotti dalla società non eccedessero i limiti quantitativi.
Secondo l’impostazione del Comune, la norma regolamentare non andrebbe letta (come, invece, fatto dalla CTR) ammettendo, al di sotto dei limiti quantitativi, una sorta di ‘opzione’ discrezionale per il privato di procedere in via autonoma allo RAGIONE_SOCIALE del rifiuto assimilato all’urbano, atteso che l’opzione sarebbe, invece, a favore RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione che, al di sotto dei limiti quantitativi indicati, potrebbe procedere alla raccolta del rifiuto assimilato, senza che ciò costituisca un obbligo.
In ogni caso, la contribuente avrebbe dovuto quantomeno far presente al Comune di RAGIONE_SOCIALE l’intenzione di non voler usufruire del RAGIONE_SOCIALE pubblico, instando per l’autorizzazione alla gestione esterna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE mediante incarico all’RAGIONE_SOCIALE e solo in caso di rilascio RAGIONE_SOCIALEa detta autorizzazione avrebbe potuto procedere in autonomia ed usufruire RAGIONE_SOCIALEo sgravio.
7.1. Va premesso che non è invocabile (come, invece, sostenuto dal Comune) il Regolamento TARI 2019, adottato con delibera C.C. n. 15 del 2.3.2019, il quale, all’art. 5, precisa che <>. Invero, ratione temporis , lo stesso non è applicabile all’annualità (2018) in esame, siccome successivo.
Ciò debitamente premesso, occorre partire dal principio secondo il quale, se il RAGIONE_SOCIALE di raccolta, sebbene istituito ed attivato, è effettuato in modo irregolare, in grave violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni del regolamento RAGIONE_SOCIALE, ciò comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì, ai sensi del d.lgs. n.
507 del 1993, art. 59, commi 2 e 4, la conseguenza che il tributo è dovuto nella misura ridotta ivi stabilita (sempre che l’utente abbia la concreta possibilità di utilizzazione del RAGIONE_SOCIALE) (Cass. nn. 19653 del 2003, 21508 del 2005, 3549 e 3721 del 2010). La tassa non è, invece, dovuta se la società non ha avuto la concreta possibilità di utilizzare il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione RAGIONE_SOCIALE i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione RAGIONE_SOCIALEe aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame per quanto riguarda il presupposto RAGIONE_SOCIALEa occupazione di aree nel territorio RAGIONE_SOCIALE – il principio secondo il quale l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova dei fatti costituenti fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa tassa è posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato (oltre all’obbligo RAGIONE_SOCIALEa denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio RAGIONE_SOCIALE (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011).
L’esonero dalla privativa RAGIONE_SOCIALE, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina, quindi, come già evidenziato, non già la riduzione RAGIONE_SOCIALEa superficie tassabile, prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di RAGIONE_SOCIALE speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì, il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9731 del
13/05/2015).
Ma anche se non dovesse trovare applicazione alla fattispecie il d.lgs. n. 22 del 1999, art. 49, comma 14, che pur prevede una riduzione di tariffa in proporzione ai RAGIONE_SOCIALE speciali autonomamente smaltiti, riferendosi alla TIA e non alla Tari, il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, prevede non già l’esenzione dall’imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i RAGIONE_SOCIALE speciali assimilati a quelli urbani (come quelli in esame) vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il RAGIONE_SOCIALE sia istituito e sussista la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione (D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, prevede testualmente che <>). Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, non essendo contestato, nella fattispecie in esame, che il RAGIONE_SOCIALE fosse stato istituito e fosse in astratto utilizzabile, la contribuente non avrebbe comunque avuto diritto ad una esenzione integrale dall’imposizione.
L’art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi), al comma 1, prevede che <>.
Il successivo settimo comma stabilisce che <>.
Il regime descritto dal settimo comma (originariamente limitato a alle attività di recupero dei RAGIONE_SOCIALE rientranti nell’accordo di programma stipulato con il RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con la Regione) è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2003 dalla l. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23, comma
1, lett. e), il quale ha modificato il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 1, disponendo che la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei RAGIONE_SOCIALE urbani e assimilati, a far data, ripetesi, dal 1° gennaio 2003.
Pertanto, va richiamato l’orientamento espresso da questa Sezione già da Cass. 4 luglio 2003, n. 10608, secondo cui il Comune, a meno che non si tratti di RAGIONE_SOCIALE speciali, ha l’obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto esterni, civili ed industriali, con diritto di privativa, e per la prestazione del RAGIONE_SOCIALE sussiste, a carico del cittadino, l’obbligo del pagamento di un tributo, che va qualificato tassa alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa legge nonchè RAGIONE_SOCIALEa sua natura, con la conseguenza che è dovuto, indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il RAGIONE_SOCIALE, purchè ne abbia la possibilità, e salvo che sia autorizzato dall’ente allo RAGIONE_SOCIALE con altre modalità (cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3721 del 17/02/2010).
In quest’ottica, è stato precisato (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18022 del 24/07/2013; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1963 del 26/01/2018) che, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio RAGIONE_SOCIALE in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il RAGIONE_SOCIALE, salva l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore allo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE secondo altre modalità, purché il RAGIONE_SOCIALE sia istituito e sussista la possibilità RAGIONE_SOCIALEa utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il RAGIONE_SOCIALE sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.
Nel caso di specie, pertanto, fermo restando che non sarebbe stata riconoscibile, avuto riguardo alla parte variabile, l’esenzione totale (come, invece, fatto dalla CTR), comunque, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei presupposti per aver diritto alla riduzione proporzionale RAGIONE_SOCIALE‘imposta (vale a dire, la mancata istituzione del RAGIONE_SOCIALE o
l’impossibilità RAGIONE_SOCIALEa sua utilizzazione) o, altrimenti, munirsi previamente RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione allo RAGIONE_SOCIALE in via autonoma dei RAGIONE_SOCIALE, e non già procedere unilateralmente in tal senso, incaricando all’uopo una ditta esterna.
7.2. Né può trovare applicazione nella fattispecie, come invece affermato dalla CTR, l’art. 1, comma 656, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147 del 2013, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa Tari (nella parte in cui dispone che <>), non essendo stati dedotti, e tanto meno provati, i presupposti per poter beneficiare di tale regime agevolativo.
Come condivisibilmente evidenziato dal Comune, la contribuente, che invoca la riduzione, avrebbe dovuto dimostrare il presupposto RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEa Tarsu, che consiste nel fatto obiettivo che il RAGIONE_SOCIALE di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘utente; ovvero vi sia svolto in grave violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni del regolamento del RAGIONE_SOCIALE di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza RAGIONE_SOCIALEa raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del RAGIONE_SOCIALE stesso (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/09/2019, n. 22231; cfr nello stesso senso Cass. civ., Sez. V, 05/02/2019, n. 3265).
Del resto, la deduzione concernente la presenza del RAGIONE_SOCIALE pubblico di RAGIONE_SOCIALE e la mancanza di un’autorizzazione allo RAGIONE_SOCIALE in proprio dei RAGIONE_SOCIALE rappresenta una mera difesa. Invero, allorquando l’Amministrazione finanziaria neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, si è in presenza di mere difese e, come tali, non soggette ad alcuna preclusione
processuale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 35042 del 14/12/2023).
Analoghe considerazioni andrebbero formulate qualora si fosse inteso applicare l’art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993, a mente del quale <>. Solo nella ricorrenza di siffatte evenienze, infatti, si potrebbe invocare l’orientamento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 11/05/2018) secondo cui <>.
Alla luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso principale e disatteso il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata con riferimento al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in differente composizione ; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012,
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.2.2025.