Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15608 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5733/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RISCOSSIONE
SICILIA
SPA;
-intimato- avverso la sentenza n. 3047/30/15, depositata il 13 luglio 2015, della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 28 febbraio 2024, dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 3047/30/15, depositata il 13 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione in relazione all’iscrizione a ruolo del diritto camerale dovuto (con sanzione) dal contribuente per l’anno 2005.
1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato che:
destituiti di fondamento rimanevano i motivi di appello proposti con riferimento «alle ragioni sulla base delle quali il primo giudice ha escluso la rilevanza dei dedotti vizi di notifica, trattandosi di prospettazioni ininfluenti a fronte della sanatoria intervenuta con la presentazione del ricorso.»;
andavano integralmente condivise, poi, le ragioni che il primo giudice aveva posto a fondamento del rigetto dell’eccezione di «difetto di motivazione dell’atto impugnato»;
-del pari destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento siccome, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, da detta omissione non conseguiva l’eccepita nullità «dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o dalla sottoscrizione, quanto dal fatto che sia inequivocabilmente riferibile al titolare del potere di emetterlo».
– COGNOME RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, 32, 57, 58, agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., ed all’art. 2697 cod. civ., nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sull’assunto che controparte, contumace nel primo grado di giudizio, si era costituita in giudizio solo a seguito della notifica dell’atto di appello, così che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità della produzione documentale operata per la prima volta in detto grado di giudizio, dovendosi ritenere ammissibile la produzione di nuovi documenti nel grado di appello solo se finalizzata al supporto di difese (già) svolte dalla parte;
1.2 -il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, ed all’art. 148 cod. proc. civ., nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di rilevare che la relata di notifica della cartella di pagamento non recava l’indicazione della data così che ne conseguiva l’inesistenza stessa della notificazione;
1.3 -col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 60, ed all’art. 148 cod. proc. civ., nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendo questa volta che l’inesistenza giuridica della notifica conseguiva dall’omessa indicazione in relata della qualità dell’agente notificatore e delle generalità di chi aveva sottoscritto la stessa relata, oltreché dalla sottoscrizione illeggibile di chi la notifica aveva eseguito;
1.4 -il quarto motivo, ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, all’art. 2697 cod. civ., agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendo la ricorrente che la cartella di pagamento costituiva il primo, ed unico, atto impositivo che, però, difettava di adeguata motivazione con riferimento alla fattispecie impositiva ed a quella sanzionatoria.
-In via pregiudiziale, deve rilevarsi che -come deduce, e documenta, la ricorrente nella memoria depositata -è venuta meno, tra le parti, la materia del contendere.
-Il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, ha, difatti, disposto nei seguenti termini: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.».
Come, poi, già rilevato dalla Corte, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che l’annullamento dei debiti tributari inferiori ai mille euro, «opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (così Cass., 7 giugno 2019, n. 15471; v., altresì, Cass., 31 ottobre 2019, n. 28072; Cass., 24 settembre 2019, n. 23704).
3.1 -Rilevando, dunque, che la soglia di valore limite (€ 1.000,00) deve essere riferita, oltreché al capitale ed alle sanzioni, ai soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella fattispecie sussistono i presupposti per ritenere estinto il debito in contestazione risultando che la cartella di pagamento era stata emessa per l’importo di € 250,45 dietro iscrizione a ruolo (n. 2008/188) reso esecutivo in data 16 aprile 2008.
– In ragione della definizione ope legis della controversia, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio