Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33052 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33052 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11223/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DELLA GANCIA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 4827/2021 depositata il 27/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ( hinc: CTR), con sentenza n. 4827/2021 depositata in data 27/10/2021, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 7381/2017, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto, solo parzialmente, il ricorso proposto contro le cartelle di pagamento proposto dalla contribuente.
La CTR ha ritenuto che la dichiarazione ex art. 1, comma 538, legge n. 22/12/2012, n. 228 risultava presentata dalla società appellante oltre il prescritto termine di novanta giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento (cioè dal primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario). Rilevava come tale termine costituisse un requisito essenziale al fine di poter beneficiare della sospensione della riscossione di cui all’art. 1 , comma 537, legge n. 228 del 2012, perché, in caso di silenzio dell’ente creditore nell’ulteriore termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, potesse verificarsi l’annullamento di diritto delle partite indicate nella norma appena richiamata. Il beneficio di legge non può infatti prescindere, ad avviso della CTR, dal rispetto del termine inziale di presentazione della dichiarazione da parte del debitore, la cui intempestività preclude il verificarsi degli effetti conness i dalla legge al comportamento dell’amministrazione finanziaria.
Contro la decisione della CTR ha proposto ricorso in cassazione con un motivo RAGIONE_SOCIALE
L’Agenzia delle entrate -Riscossione ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è stata contestata la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 537-540, legge n. 228 del 2012 (nella versione vigente ratione temporis ) , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La ricorrente confronta il testo dell’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012 applicabile al caso in esame (« Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati … ») con quello successivo alle modifiche apportate al d.l.gs. n. 159 del 2015 (« Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione »).
Evidenzia, quindi, che: « nel caso che ci occupa, appare evidente che l’asserita intempestività delle istanze presentate dalla contribuente ex L. n. 228/2012, nel testo vigente ratione temporis, non ha precluso in ogni caso la formazione del silenzio-assenso da parte dell’Amministr azione finanziaria ex art. 1, comma 540, della citata Legge con conseguente annullamento di diritto delle partite creditorie sottese all’intimazione di pagamento controversa, di talché la sentenza resa sul punto dalla CTR merita di essere cassata per violazione dell’art. 1, commi 537 -540, ratione temporis vigenti, della L. n. 228/2012, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. »
Nel caso in esame le istanze ex legge n. 228 del 2012 sono state, infatti, presentate in data 13/03/2013 e 13/04/2013, cioè prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2015.
2. Si è costituita l’Agenzia delle entrate Riscossione ( hinc: ADER), la quale ha, preliminarmente, evidenziato come, medio tempore , ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 23/10/2018, n. 119 (convertito dalla legge 17/12/2018, n. 136) sia intervenuto l’a nnullamento dei debiti fino a mille euro affidati in riscossione agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Ciò premesso, ha rilevato che dalla lettura dell’art. 1, comma 138, legge n. 228 del 2012 emerge che non solo l’istanza deve essere proposta entro termini temporali specifici, nonché contro determinati atti esattoriali, ma anche che le argomentazioni che il contribuente può porre alla base della stessa si sostanziano in questioni che attengono alla fase pregressa alla trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione e che involgono, necessariamente, l’attività dell’Ente impositore. All’Ente di esazione, in sostanza, è attribuito un ruolo marginale, individuato nel controllo della liceità della domanda proposta dal contribuente e nella trasmissione della stessa all’Ente impositore, cui
è, al contrario, affidato il compito di riscontrare la dichiarazione del contribuente, tanto in senso positivo, quanto negativo, e di inviare all’ex concessionario i correlati flussi informativi telematici conseguenti alle determinazioni assunte.
2.1. Rileva, quindi, come la controparte abbia individuato una serie di cartelle esattoriali che, come dedotto dall’Ente di riscossione in sede di merito e come confermato dai giudici di primo e di secondo grado (anche in ragione della mancata contestazione da parte della società contribuente), sono state notificate tra il 2010 e il 2012, mentre le istanze in questione sono state proposte nell’anno 2013, a seguito della ricezione, in data 22/01/2013, di alcuni pignoramenti presso terzi disposti dall’Agente della riscossione.
Rileva, infine, come dalla documentazione in atti fosse emerso nei gradi di merito che la missiva inviata dalla società contribuente non avesse i requisiti previsti dalla citata legge 228/2012, posto che la doglianza espressa da controparte non rientrava tra le ipotesi espressamente previste dall’art. 1, comma 538, della richiamata legge 228/2012, essendo stata eccepita solo in data 13.03.2013, e poi in data 19.04.2013, l’omessa notifica delle cartelle.
Il ricorso è infondato, per quanto sia necessaria la correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 38 4, comma 4, cod. proc. civ.
3.1. Nell’esordio del ricorso la parte ricorrente afferma (pag. 3) che in relazione alle cartelle n. 09720060161575518000 -09720070148488878000 -09720080021904036000 -09720080091029724000 -09720100173758240000 -09720110098604014000 -09720110302639441000 -09720120148359603000 « ha ricevuto in data 22 gennaio 2013 i pignoramenti presso terzi nn. 097 2013 53386007, 097 2013 53383000 e 0972013 53384009 avverso i quali ha inviato diverse
istanze di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 537 e ss., L. n. 228/2012 (pignoramenti presso terzi allegati, sub doc. n. 2, al ricorso introduttivo del giudizio presenti nel relativo fascicolo di primo grado in Commissione Tributaria Provinciale di Roma; per mera comodità del futuro Relatore, nuovamente depositati al doc. n. 3 del presente ricorso).
Non essendo pervenuta risposta nel termine di 220 giorni dall’invio delle relative istanze è intervenuto l’annullamento ex lege delle pretese creditorie sottese.»
La ricorrente afferma, poi, che le istanze di sospensione sono state trasmesse in data 13/03/2013 e 13/04/2013.
La controricorrente afferma che le cartelle de quibus sono state notificate nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012.
3.1. Nel caso di specie l’unica ratio decidendi sulla quale è incentrata la decisione impugnata è da ricondurre al mancato rispetto del termine previsto nell’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012. In merito a tale previsione occorre preliminarmente evidenziare che la stessa è entrata in vigore in data 01/01/2013.
Considerato che, in base al principio di irretroattività ex art. 11 prel., le disposizioni della legge n. 228 del 2012 si applicano, necessariamente, alle ipotesi che si sono verificate successivamente alla sua entrata in vigore, deve ritenersi che il primo atto compiuto dall’agente della riscossione successivamente a quest’ultima alla luce di quanto confermato dalla stessa amministrazione finanziaria nel controricorso -è costituito proprio dal pignoramento che la ricorrente dichiara esserle stato notificato in data 22/01/2013.
In base all’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012: « Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva
eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati … »
Alla luce del tenore letterale della disposizione -che menziona anche un atto della procedura esecutiva -deve ritenersi che, nel caso in cui il primo atto di riscossione sia stato compiuto prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012, il contribuente fosse, comunque, legittimato a proporre l’istanza ex art. 1, comma 537, legge n. 228 del 2012 dopo il primo atto della procedura esecutiva compiuto successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa.
3.1. Trattandosi di pignoramenti eseguiti nel gennaio 2013 occorre far riferimento alla prima versione dell’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012 che, prima delle modifiche apportate da ll’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2015, prevedeva un termine (decadenziale) di novanta e non di sessanta giorni.
3.2. Proseguendo l’esame dell’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012, la norma stabilisce che il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione con la quale documenta che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
« a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. » Per quanto la formulazione della norma si nutra di un’elencazione casistica che si chiude con una clausola generale (i.e. quella relativa alla causa di non esigibilità del credito sotteso) l’effetto di annullamento di diritto delle partite -così come la loro eliminazione dai ruoli affidati all’agente della riscossione ex art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 (quale conseguenza del mancato riscontro dell’ente creditore all’istanza del contribuente) – è legato alle ipotesi espressamente tipizzate nell’art . 1, comma 538, legge n. 228 del 2012 e non a ogni e qualsivoglia istanza presentata dal contribuente. La parte ricorrente, nell’illustrazione del motivo di ricorso non ha specificato quale, tra le ipotesi indicate nell’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012 ricorresse nel caso concreto e non ha neppure indicato espressamente a quali partite si riferisse l’istanza presentata ex art. 1, comma 537, legge n. 228 del 2012.
L’effetto previsto dall’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 (e l’annullamento delle partite ricollegate alle ipotesi previste dal comma 538 con l’eliminazione dai ruoli affidati all’agente della riscossione) costituisce l’esito di una fattispecie a fo rmazione progressiva, articolata nei seguenti passaggi:
-presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538 dell’art. 1 legge n. 228 cit.;
-inclusione delle partite in una delle ipotesi indicate nell’art. 1, comma 538, legge n. 228
-inutile decorso del termine di duecentoventi giorni (art. 1, comma 5, legge n. 228 del 2012.
La richiesta di annullamento dell’atto impositivo si fonda sul rilievo di nuovi e diversi fatti estintivi che incidono sia sulla pretesa sostanziale (comportando l’annullamento di diritto delle partite interessate dalle ipotesi indicate nell’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012), sia sull’attività di riscossione (determinando l’eliminazione delle partite dai ruoli affidati all’agente della riscossione).
Ora, se è vero che l’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 prevede solo successivamente alle modifiche apportate dall’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2015 prevede che: « L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. », è altrettanto vero che questa Corte ha precisato che: « Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell’istituto per le casse erariali e per evitarne potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose.» precisando al contempo che «la disposizione per cui l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 deve considerarsi, in parte qua, una clausola di chiusura, confermativa dell’impianto preesistente. » (Cass., 23/04/2024, n. 10939).
Come già rilevato, la ricorrente non ha, tuttavia, indicato nel ricorso in quale -tra le ipotesi menzionate dalle lettere a)f) dell’art.
1, comma 538, legge n. 228 del 2012, rientrasse il caso in esame, con la conseguenza che il ricorso è, comunque, infondato e deve essere rigettato, essendo sufficiente procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata.
4.1. La ricorrente deve essere condannata a pagare le spese di lite, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 09/10/2024.