Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32111 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9709/2018 R.G. proposto da
COGNOME avv. FILIPPO, rappresentato e difeso in (CODICE_FISCALE)
: proprio
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso la sentenza n. 3305/09/17 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, Sezione IX, depositata il 12 settembre 2017, udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11 novembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
NOME COGNOME impugnava il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29680201200001195/000, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), con il quale gli era stato intimato il pagamento di 11 cartelle esattoriali (RAGIONE_SOCIALEe quali sette relative a rapporti tributari), deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica o, comunque, l’inesistenza o la nullità RAGIONE_SOCIALEe notifiche RAGIONE_SOCIALEe cartelle esattoriali.
La CTP di Palermo, con sentenza n. 69/03/13 accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato, in relazione alle sette cartelle relative a rapporti tributari.
Sull’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, la C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame, affermando che l’appellante, nel costituirsi per la prima volta in giudizio, aveva fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa rituale notifica RAGIONE_SOCIALEe sette cartelle esattoriali, relative al debito prodromico del fermo amministrativo impugnato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese, nominando un difensore per la partecipazione all’udienza.
Parte ricorrente ha depositato una memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione degli artt. 324, 327 e 329 c.p.c., degli artt. 53 e 54 del d.lgs. 546/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. eccezione di giudicato -violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 50 e 86 del d.P.R. n. 602/1973’, il ricorrente ha eccepito la formazione del giudicato esterno, con riferimento alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di Palermo n. 294/2017 (passata in giudicato dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. RAGIONE_SOCIALE, oggetto del presente ricorso), che ha definitivamente accertato l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica di due RAGIONE_SOCIALEe sette cartelle esattoriali prodromiche al preavviso di fermo impugnato dal contribuente.
Con il secondo motivo, rubricato ‘violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo risultante per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 258/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale) -violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 50 e 86 del d.P.R. 602/1973′ , si lamenta che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata risulta in contrasto con le risultanze degli atti, atteso che le copie RAGIONE_SOCIALEe relate di notifica, prodotte da RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice regionale, costituiscono la prova RAGIONE_SOCIALEa invalidità RAGIONE_SOCIALEe notificazioni RAGIONE_SOCIALEe prodromiche cartelle esattoriali.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’. In particolare, il ricorrente lamenta che la ‘motivazione è abnorme e soltanto apparente, in quanto, apoditticamente e sbrigativamente, afferma esistenza e regolarità RAGIONE_SOCIALEe notificazioni, in assoluto contrasto con i documenti in atti e con le precise obiezioni mosse in appello dall’odierno ricorrente’ (pag. 10 del ricorso).
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c. e del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo risultante per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 258 del 2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale) -violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 50 e 86 del d.P.R. n. 602 del 1973′ , si censura la sentenza impugnata per avere il giudice regionale ritenuto validamente effettuate le notifiche, nonostante le stesse presentino vizi ed o4
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.P.R. 445/2000 Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2709 c.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. violazione e/o falsa applicazione del combinato
disposto degli artt. 50 e 86 del d.P.R. n. 602 del 1973′ , il ricorrente lamenta che le copie ritenute ‘autentiche’ d alla CTR non possono essere ritenute tali perché prive dei requisiti essenziali richiesti dalla legge.
6. In pendenza di giudizio è stata emanata, così come dedotto dalla difesa di parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018 – c.d. decreto fiscale -). Detta norma, al comma 1, prevede che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore, e RAGIONE_SOCIALE‘eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco RAGIONE_SOCIALEe quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015».
6.1. La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da
parte degli interessati, perché l’annullamento è automatico.
Il debito in esame, relativo a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2002, rientra nello stralcio, posto che il valore è, per ciascuna cartella, inferiore a mille euro (cfr. all. 2 al ricorso in Cassazione).
6.2. L’annullamento ex lege dei debiti di cui alle cartelle di pagamento in forza RAGIONE_SOCIALEe quali è stato emesso il preavviso di fermo qui impugnato porta all’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente (rendendo così irrilevante l’esame dei motivi formulati in questa sede).
6.3. Stante l’esito RAGIONE_SOCIALEa lite (e l’accoglimento del ricorso del contribuente in ragione RAGIONE_SOCIALE‘approvazione di una legge sopravvenuta al deposito del ricorso), le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ed accoglie il ricorso originario del contribuente annullando il preavviso di fermo.
Spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME