Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5954 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5954 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
Oggetto: Cartella di pagamento Annullamento ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021 Sopravvenuta inammissibilità del ricorso – Compensazione delle spese.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15850/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO come da procura speciale in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della C.T.R. della Calabria, n. 3988/2021, depositata il 9.12.2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, COGNOME NOME impugnava 39 intimazioni di pagamento relative ad altrettante cartelle, eccependo la mancata notifica delle cartelle presupposte, la mancanza di motivazione, la mancata allegazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti e l’illegittimità delle ingiunzioni.
In primo grado, la C.t.p. dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulle cartelle di natura non tributaria; dichiarava prescritto il credito relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l’anno d’imposta 2004 e rigettava per il resto il ricorso del contribuente.
Tale decisione veniva parzialmente riformata in appello, in quanto la C.t.r., con riferimento alle cinque cartelle confermate in primo grado, ri levava l’intervenuto annullamento di tre di esse e l’infondatezza delle doglianze del contribuente per le restanti due. In particolare, riteneva non sussistente l’asserito difetto di motivazione e la contestata difformità delle copie dall’originale.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di due motivi , cui resisteva l’Agenzia delle entrate – Riscossione con controricorso. Replicava con memoria il contribuente.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di doglianza, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non avendo la C.t.r. pronunciato sull’eccezione di prescrizione della pretesa creditoria portata dalle cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, essendosi limitata ad esaminare solo alcuni dei motivi di appello.
Con il secondo motivo di doglianza, il contribuente deduce l ‘omesso esame di un fatto decisivo , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo la C.t.r. erroneamente ritenuto che la cartella
NUMERO_CARTA fosse stata validamente notificata, omettendo di esaminare il fatto, dedotto dal contribuente, che la notifica era stata effettuata ad un indirizzo in cui il predetto non aveva né la residenza né il domicilio.
Con il controricorso, l’Ader preliminarmente d à atto dell’intervenuto annullamento delle cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA in virtù dell’art. 4, comma 4 , del d.l. n. 41 del 2021, conv. dalla l. n. 69 del 2021. Chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con successiva memoria, il contribuente aderisce alla declaratoria di cessazione della materia del contendere richiesta dall’Ader, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Devesi preliminarmente dare atto che, nonostante sia presente in atti un’istanza del contribuente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non risulta alcuna delibera di accoglimento della stessa.
Ciò premesso, il suindicato art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021 sancisce l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Giova a tal riguardo evidenziare che, nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto
impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall’eventuale riedizione del potere da parte dell’Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo. (Cass. n. 33587/2018, Rv. 65200101). Nello stesso senso, si è precisato che, nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione – incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei perciò far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, (Cass. n. 5351/2020, Rv. 65734201).
Orbene , nel caso in esame è pacifico l’intervenuto annullamento , ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, di entrambe le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio. Tale eliminazione dal mondo giuridico fa venir meno ogni posizione di contrasto tra le parti e, di conseguenza, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo le parti da essa ottenere alcun risultato utile ulteriore.
Va, pertanto, dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, va osservato che, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all’esito di una valutazione complessiva da parte del giudice,
trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005, (Cass. n. 33157/2023, Rv. 66958301, nello stesso senso, n. 3950/2017, Rv. 64320301).
Ciò posto, nel caso in esame l’annullamento del ruolo è stato necessitato dall’intervento di una disposizione normativa e, quindi, da un fattore esterno alla controversia, destinato, peraltro, ad operare automaticamente in presenza dei presupposti ivi previsti (Cass. n. 32963/2024, Rv. 67325601).
Tale situazione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso proposto da COGNOME NOME per carenza di interesse ad agire, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione