Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21256 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7050-2024 proposto da:
SERIO NOME
NOME
rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente –
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso la sentenza n. 5477/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CAMPANIA, depositata il 6/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 10/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ed NOME COGNOME propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 7893/2022 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto avverso le cartelle di pagamento, con le quali veniva richiesto a ciascuno di loro il pagamento in solido della somma dovuta a titolo di imposta di registro e imposta ipotecaria dovuta in relazione alla sentenza civile n. 3183/2017, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria dell’immobile sito in Sorrento , INDIRIZZO
Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria della sentenza impugnata.
1.2. I ricorrenti sostengono che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia fornito una motivazione inadeguata e incoerente per l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, non avendo illustrato le
ragioni per le quali, nonostante l’annullamento (totale o parziale) degli avvisi di liquidazione da cui derivano le cartelle di pagamento, i giudici d’appello le abbiano ritenute valide, ed inoltre lamentano che la motivazione sia anche contraddittoria, per non essere stato chiarito se le cartelle di pagamento impugnate siano valide per intero o solo parzialmente, e in che misura.
1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. Sez. Unite n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del 2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
1.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera lineare la ratio decidendi circa la legittimità delle cartelle per mancato annullamento in via definitiva degli atti prodromici all’esito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 74/2019, essendo stata peraltro unicamente ridotta la pretesa erariale, consentendo così il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con i restanti motivi, i contribuenti hanno potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo i medesimi, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
1.5. Va soggiunto, comunque, che, al di là del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, insussistente nella specie, il vizio di contraddittoria motivazione più non si configura (cfr. Cass. n. 13928 del 2015).
2.1. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 15 bis del D.P.R. n. 602/1973 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto la validità delle cartelle di pagamento impugnate nonostante l’ annullamento dei prodromici avvisi di liquidazione dell’imposta a seguito della sentenza n. 74/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, confermata in appello dalla sentenza n. 1942/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania.
2.2. La doglianza è fondata nei limiti di seguito illustrati.
2.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la legittimità della cartella di pagamento, come anche l’iscrizione nei ruoli straordinari, discende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, nonché titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte tale atto presupposto, l’ente impositore – così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento ha l’obbligo di agire in conformità della relativa statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, ove l’is crizione fosse stata già medio tempore effettuata, nel qual caso adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata ( cfr. Cass., Sez. U., n. 758 del 2017; conformi da ultimo: Cass. n. 15548 del 2024; Cass n. 15372 del 2024; Cass n. 36429 del 2022; Cass. n. 31607 del 2022; Cass. n. 18003 del 2022; Cass., n. 10740 del 2022; Cass. n. 10740 del 2022).
2.4. L’emanazione di un titolo giudiziale (anche se non definitivo) di annullamento del prodromico avviso di accertamento viene, invero, ad incidere sulla funzione della successiva cartella di pagamento, delineandosi come un vizio -originario o sopravvenuto – di legittimità.
2.5. Dalle considerazioni che precedono deriva che è errata l’affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui la cartella di pagamento deve essere «comunque emessa, anche in presenza di sentenza non definitiva» di annullamento, anche solo parziale, della pretesa erariale.
2.6. La Commissione tributaria regionale ha, peraltro, altresì affermato che, secondo quanto dichiarato dall’Ufficio, al momento dell’emissione della sentenza relativa agli atti impositivi prodromici alla cartella impugnata, si era «provveduto allo sgravio parziale della pretesa (peraltro allegato agli atti del presente giudizio), ed alla iscrizione a ruolo dell’importo dichiarato legittimo e fondato dalla CTP».
2.7. Lo sgravio del ruolo presupposto alla cartella di pagamento, disposto in ossequio alla pronuncia di prime cure favorevole alla parte privata, verrebbe a realizzare, dunque, l’interesse di quest’ultima a non essere
destinataria della riscossione forzata minacciata con la cartella di pagamento, pur non realizzando una condotta di acquiescenza al dictum di primo grado preclusiva dell’impugnazione, trattandosi invece di doverosa osservanza di un comando giudiziale.
2.8. La Commissione tributaria regionale, sulla scorta degli atti prodotti in giudizio, dovrà quindi verificare l’effettiva sussistenza dell’interesse dei contribuenti all’impugnazione della cartella in oggetto, in considerazione del sopravvenuto sgravio della stessa, verificando che le somme originariamente iscritte a ruolo siano state correttamente riportate nel limite di quanto dovuto a seguito della suddetta sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 74/2019 e che, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, l’Ufficio a bbia correttamente messo a conoscenza i contribuenti dell’intervenuto sgravio prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
All’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento del terzo con cui si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., l’« illegittimo frazionamento della regolamentazione delle spese di giudizio per gradi » da parte dei Giudici d’appello .
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da