Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31786 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31786 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
NOME
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA n. 4043/18/2015, depositata in data 25 settembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Alla luce dei controlli effettuati in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, l’Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Catania – provvedeva a recuperare in capo ai soci il maggior reddito di partecipazione alla compagine societaria non sottoposto
Cart. Pag. IRPEF, IRAP e IVA 2004
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8418/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente – contro
a tassazione e, con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, accertava nei confronti di NOME COGNOME, socio accomandante della Cartaria Sicula nella misura del 30%, una maggiore imposta IRPEF di € 27.067,00, una maggiore addizionale regionale di € 642,00, una maggiore IRAP di € 23,00 e una maggiore IVA di € 440,00, oltre sanzioni ed interessi. Il contribuente non impugnava l’atto impositivo notificato in data 17/10/2008, resosi definitivo sessanta giorni dopo per mancanza di impugnazione, e, pertanto, l’Ufficio procedeva al recupero delle somme iscrivendole a ruolo ed emettendo la cartella n. NUMERO_CARTA
Avverso tale cartella proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 4043/18/2015, depositata in data 25 settembre 2015, la C.t.r. adita rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre il contribuente è rimasto intimato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 102 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato la cartella di pagamento
successiva ad avviso di accertamento non impugnato dal contribuente, quando erano ormai irretrattabili, nel merito, i rilievi fiscali e quanto dovuto dallo stesso per il consolidarsi della pretesa erariale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato la cartella sulla base della decisione di illegittimità dell’avviso di accertamento indirizzato alla società intervenuta in altro giudizio (e non definitiva), nonostante l’avviso indirizzato ai soci costituisse atto autonomo che non era stato impugnato e, dunque, definitivo.
Le censure, che possono esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione e l’affinità delle critiche sollevate, sono parzialmente fondate; con esse, in particolare, parte ricorrente censura la sentenza della C.t.r. nella parte in cui ha annullato la cartella conseguente ad avviso di accertamento definitivo, perché mai impugnato, emesso e notificato al socio, sulla base della pronuncia di illegittimità non definitiva, intervenuta in diverso giudizio, riguardante altro avviso di accertamento indirizzato anche alla società.
2.1. Invero, giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la pronuncia di annullamento, per ragioni di merito, dell’avviso di accertamento della società di persone estende i suoi effetti anche agli avvisi di accertamento emessi e notificati ai soci della società, anche se questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio riguardante la società, a patto che la pronuncia in questione sia definitiva.
In particolare, si è statuito che l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudiziale, spiega i suoi
effetti anche a favore dei soci, sebbene non abbiano partecipato al giudizio presupposto ed è pertanto opponibile all’Amministrazione finanziaria, in quanto parte in causa nel processo con la società (Cass. n. 4580 del 2018).
2.2. Inoltre, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. Un. n. 14815 del 2008).
2.3. Si è al riguardo, peraltro, ulteriormente precisato che il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla
società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi (v. Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 cit.). In tal caso, la pregiudizialità dell’accertamento non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti, i quali per quanto non abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi. In altri termini, l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio. L’ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti (v. Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 cit.). In definitiva, i limiti soggettivi del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto difendere. Ne consegue che l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo all’Amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo, esercitando quindi senza limitazioni di sorta il diritto di difesa (v. anche Cass. n. 4580 del 2018)» (Cass. n. 33195/2023).
2.3. Orbene, alla stregua dei principi illustrati, risulta ictu oculi l’erroneità della sentenza del Giudice di merito che qui si impugna, la quale ha statuito l’annullamento dell a cartella notificata al socio a seguito di accertamento divenuto esecutivo in mancanza di impugnazione, sulla base della pronuncia di illegittimità, intervenuta in altro giudizio e riguardante diverso avviso di accertamento, nonostante la detta pronuncia non fosse affatto divenuta definitiva; proprio la natura non definitiva della detta
pronuncia giustifica l’accoglimento soltanto parziale dei motivi di ricorso qui proposti, non potendosi infatti concordare con quanto affermato dalla ricorrente in merito ad una non estensione, in ogni caso e, quindi, anche in quello di intervenuta definitività della pronuncia riguardante l’avviso della società, degli effetti di quest’ultima sugli avvisi relativi ai singoli soci.
In conclusione, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia -sezione distaccata di Catania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024.