Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1100 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1100 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25590/2023 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Agrigento, in persona del commissario liquidatore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, elettivamente domiciliata presso lo « RAGIONE_SOCIALE », con sede in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO RIFORMA DELLA SENTENZA REGISTRATA
CONTRORICORRENTE NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE il 6 luglio 2023, n. 5751/8/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione -con contestuale istanza per la sospensione – della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE il 6 luglio 2023, n. 5751/8/2023, che, in controversia su impugnazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ( a cui è, poi, subentrata in corso di causa l ‘RAGIONE_SOCIALE , ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione coatta amministrativa, per la somma di € 2.563.001,78, in dipendenza dell ‘avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 31 luglio 2015 da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE per l’imposta di registro sulla sentenza depositata dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE – Sezione Terza Civile il 24 marzo 2014, n. 487/2014, portante la condanna in solido dei componenti di consiglio di amministrazione e collegio sindacale al risarcimento dei danni in favore della predetta banca, h a accolto l’appello proposto in
via principale dall a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione coatta amministrativa, ed ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto in via incidentale da l l’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 10 maggio 2018, n. 2499/11/2018, nel giudizio di cui anche l’RAGIONE_SOCIALE è stata parte, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primo grado -che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente, nel senso di rilevare un errore di calcolo nella determinazione dell’imposta e, conseguentemente, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa, rettificando l’imposta principale da € 1.877.425,00 in € 1.847.424,88 sul presupposto del sopravvenuto annullamento in sede giudiziale del prodromico avviso di liquidazione e della carenza di interesse per l’amministrazione finanziaria alla prosecuzione del processo.
L a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione coatta amministrativa, ha resistito con controricorso.
Con memoria scritta, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli art. 111 Cost., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo c omma, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 29 del d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 564, 295 cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, nn. 3) (ove possa occorrere) e 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente
accolto l’appello proposto in via principale dalla contribuente e per essere stata erroneamente dichiarata l’improcedibilità dell’appello proposto in via incidentale dall’amministrazione finanziaria da parte del giudice di secondo grado, con motivazione assolutamente carente o apparente, senza disporre la riunione con il procedimento pendente dinanzi al medesimo giudice e avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto prodromico.
1.1 Il predetto motivo è infondato.
1.2 Con motivazione pienamente conforme al parametro del minimo costituzionale per la chiara ed esaustiva esposizione della ratio decidendi , la sentenza impugnata ha argomentato che: « L’appello principale merita accoglimento. Va dichiarata l’improcedibilità dell’appello incidentale per carenza d’interesse. Va rilevato, infatti, che questa Corte – con sentenza emessa dallo stesso Collegio e sempre in data odierna -ha accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa (RGA n. 6448/18) disponendo l’annullamento dell’avviso di liquidazione di imposta e di irrogazione sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE per l’omesso pagamento di imposta di registro relativa alla registrazione della sentenza civile n. 000000487/2014 del 24/03/14 pronunciata dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, sezione terza civile. Di conseguenza, è venuto meno l’atto presupposto che ha determinato l’emissione della car tella impugnata nel presente giudizio. Pertanto, questa Corte annulla la cartella di pagamento n. 29120170003226772 emessa a seguito di NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO formato dall’RAGIONE_SOCIALE e reso esecutivo il 28 dicembre 2016 ».
1.3 Tale decisione è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo RAGIONE_SOCIALE imposte, degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento (o liquidazione) non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell ‘atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice RAGIONE_SOCIALE, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eve ntualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2022, n. 14384; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2023, n. 20754; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23937; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2025, n. 7501; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2025, n. 21974).
1.4 Invero, la legittimità o meno della cartella di pagamento deve essere valutata al momento della sua emissione e notifica e, in caso di annullamento giudiziario in primo grado dell’avviso di liquidazione ad essa sotteso, questa deve essere, comunque, annul lata, cosicché, nell’ipotesi di riforma della sentenza di annullamento dell’avviso di liquidazione, la cartella di pagamento precedentemente emessa e di fatto non sgravata (o annullata) non può essere utilizzata, dovendo, invece,
essere effettuata una nuova iscrizione a ruolo e dovendo essere emessa una nuova cartella di pagamento.
1.5 Pertanto, dopo che l’atto presupposto, cioè l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, era stato annullato dalla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE il 3 luglio 2023, n. 5650/4/2023 , il giudizio relativo all’impugnazione de lla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA era destinato a concludersi con la caducazione (per invalidità derivata) dell’atto presupponente .
Difatti, in tema di contenzioso RAGIONE_SOCIALE, l’esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l’atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti (in particolare, sugli atti riscossivi), poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell’obbligazione tributaria (ass., Sez. 5^, 13 gennaio 2017, n. 718; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2017, n. 21434; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4388; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2019, n. 7975; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2019, n. 32187; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2023, nn. 20749 e 20754; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33425).
1.6 Ne discende, altresì, che nessuna riunione poteva (né doveva) essere disposta ex art. 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del prodromico avviso di liquidazione, essendo ininfluente l’eventuale riforma della relativa pronuncia di annullamento sulla sopravvivenza futura della conseguente cartella di pagamento.
Senza contare, peraltro, come è stato rilevato dal P.M., che non è configurabile un vizio di infra-petizione per l’omessa adozione, da parte del giudice di merito, di provvedimenti di carattere ordinatorio, come quelli relativi alla riunione o alla sospensione dei giudizi ex artt. 274 e 295 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35134; Cass., Sez. Lav., 16 agosto 2022, n. 24812).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza de l motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n. 30230).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €
18.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio
2026 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME