Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7159 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Intimazione di pagamento
richiesta di accesso
alla definizione agevolata- interruzione
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7159 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
della prescrizione- esecutività provvisoria ex art. 67-bis del d.lgs. n. 546/92 delle sentenze delle commissioni tributarie di annullamento dell’atto impositivo
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 1902 del ruolo generale dell’anno 202 3, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME COGNOME e dall’Avv.to NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente-
Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4628/18/2022, depositata in data 7 giugno 2022, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio
2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.La RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate -Riscossione , in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 2511/38/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’atto di intimazione di pagamento relativamente a quattro sottese cartelle.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) quanto all’eccepito decorso del termine di prescrizione decennale tra la notifica in data 17.2.2009 della cartella n. 071/2008/02582514/90/000 e la notifica dell’impugnata intimazione di pagamento in data 5.7.2019, l’interruzione della prescrizione era da ricollegarsi non alla richiesta di accesso alla definizione agevolata ma al successivo provvedimento con il quale l’Agenzia, una volta valutato il merito della domanda, aveva chiesto alla contribuente di corrispondere il debito residuo ‘ così confermando di nutrire ancora l’interesse alla soddisfazione del proprio credito e all’incasso della somma ‘; 2) in ordine all’eccezione di avvenuto annullamento della cartella di pagamento n. 071/2017/00450983/59/000 mediante sentenza definitiva, ‘ l’invocato giudicato
non era stato adeguatamente supportato atteso che la pure prodotta sentenza non risultava formalmente clausolata di definitività ‘.
3.L ‘Agenzia delle entrate -Riscossione resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2944 c.c., 20 del d.lgs. n. 472/97, 6-ter del d.l. n. 193/2016 per avere la CTR – con una motivazione anche illogica e contraddittoria rigettato l’eccezione di decorso del termine prescrizionale (decennale per la pretesa erariale e quinquennale per la relativa sanzione) con riguardo alla cartella n. 071/2008/02582514/90/000 notificata il 17.2.2009 sottesa all’impugnata intimazione di pagamento stante l’asserito valore di atto interrut tivo della prescrizione alla comunicazione di definizione agevolata della predetta cartella, sebbene il provvedimento di concessione della definizione agevolata non potesse valere come intimazione ad adempiere né la domanda di rateizzazione del debito costituisse riconoscimento del debito , quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.; in particolare, ad avviso della ricorrente, dalla presentazione dell’istanza di definizione agevolata poteva conseguire soltanto la sospensione del termine di prescrizione (ex artt. 6-ter, comma 3, del d.l. n. 193/2016; 19, comma 1-quater del DPR n. 602/73) con la conseguenza che quest’ultimo avrebbe dovuto ricominciare a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
In disparte il profilo di inammissibilità per prospettazione congiunta e indistinta di mezzi di impugnazione eterogenei (error in procedendo e violazione di legge), il motivo è infondato con parziale correzione della motivazione nei termini che seguono, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. secondo cui non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto.
Questa Corte è difatti ferma nell’affermare che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione,
in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito, si configura senz’altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22; Cass., sez. 1, Ordinanza n. 9221 del 2024).
Con specifico riferimento all’istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di acc ertamenti giudiziali in corso configura un riconosc imento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez. 6-L, 29/12/2015, n. 26013). La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l’interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell’altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è, infatti, affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con
l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cass., sez. 5, n. 5160 del 2022).
Invero, l’istanza di rateazione implica la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l’avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta, in ogni caso, l’interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22; Cass., sez. 1, Ordinanza n. 9221 del 2024).
Nella sentenza impugnata, la CTR ha rigettato l’eccezione di decorso del termine di prescrizione affermando che l’interruzione di quest’ultimo non era legata alla richiesta di accesso alla definizione agevolata ma al successivo provvedimento adottato dall’Agenzia che ‘ una volta riscontrato e valutato il merito della domanda aveva chiesto alla contribuente di corrispondere il debito residuo così confermando di nutrire ancora l’interesse alla soddisfazione del proprio credito e all’incasso della somma ‘. Al riguardo, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la motivazione va corretta nel senso che l’interruzione del termine di prescrizione era da riconnettere direttamente alla richiesta della contribuente di accesso alla definizione agevolata -costituente ( al pari di quella di rateazione del debito) riconoscimento dell’altrui diritto -e non già al successivo provvedimento dell’Agenzia di ammissione alla procedura di definizione agevolata.
Con il secondo motivo si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 67-bis del d.lgs. n. 546/92 e 2909 c.c. per avere la CTR dichiarato fondata la pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento n. 071/2017/00450983/59/000 sottesa all’intimazione di pagamento in questione in quanto mancava la prova dell’eccepito avvenuto annullamento della detta cartella mediante sentenza definitiva (che ‘ non risultava formalmente clausolata di definitività ‘ ) sebbene la stessa fosse stata annullata con sentenza della CTP di Napoli n. 17042/20/17
pronunciata il 14.11.2017, che per quanto incontestatamente non dotata di clausola di definitività, era immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 67 -bis del d.lgs. n. 546/92, per cui detto atto non poteva essere posto a fondamento di alcun atto di riscossione. In ogni caso, ad avviso della ricorrente, la circostanza relativa al passaggio in giudicato della sentenza della CTP non era mai stata contestata dalla controparte ex art. 115 c.p.c.
2.1.Il motivo è fondato sotto il profilo della dedotta violazione di legge.
2.2.Si deve dare continuità all’orientamento secondo cui la sentenza resa sull’impugnazione dell’atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24092; Cass., Sez. 6^- 5, 13 gennaio 2017, n. 809; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2023, n. 18916), nonché a quello secondo cui il venir meno dell’atto impositivo, per effetto dell’annullamento (anche se non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2016, n. 9116; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 740; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2022, n. 10740; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2023, nn. 20749 e 20754; Sez. 5, Ordinanza n. 26775 del 2024).
2.3.Va, altresì, ricordato che l’intimazione di pagamento, che ha sostituito l’avviso di mora, è atto previsto dall’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l’intimazione al debitore di provvedere al pagamento. L’intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di
pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario; esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E’, quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass. 09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace (Cass. n. Sez. 5, Ord. n. 5546 del 2023).
2.4.Nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere legittima l’impugnata intimazione di pagamento con riguardo alla pretesa tributaria contenuta nella sottesa cartella n. 071/2017/00450983/59/000 in quanto non era provato il passaggio in giudicato della sentenza (della CTP di Napoli n. 17042/20/2017) di annullamento di quest’ultima (‘ la pure prodotta sentenza non risultava formalmente clausolata di definitività ‘) sebbene l’incontestato annullamento della cartella (anche se non pas sato in giudicato), determinasse il difetto del presupposto (per la pretesa tributaria -e accessoricontenuta nella detta cartella) dell’impugnata intimazione di pagamento.
3.In conclusione, va accolto il secondo motivo nei termini di cui in motivazione, rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata – in relazione al motivo accolto – e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con accoglimento del ricorso originario avverso l’atto di intimazione di pagamento con riferimento alla pretesa tributaria di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 071/2017/00450983/59/000.
4.S tante l’esito del giudizio, s i ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente avverso l’intimazione di pagamento nei termini di cui in motivazione; compensa le spese dell’intero giudizio;
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025