Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22031 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/08/2024
ICI IMU Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11862/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t ., con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), rappresentata e difesa dall’avv ocato NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
-ricorrente – contro
Comune di Tizzano Val Parma (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del suo Sindaco p.t ., con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (c.f.: CODICE_FISCALE;pec: EMAIL)
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE;pec: EMAIL) e NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL); -controricorrente – avverso la sentenza n. 1296, depositata il 29 ottobre 2021, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna; udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 28 giugno 2024, dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; uditi l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per RAGIONE_SOCIALE, e l’AVV_NOTAIO, per il Comune di Tizzano Val Parma; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1296, depositata il 29 ottobre 2021, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2011.
1.1 -A fondamento del decisum , il Giudice del gravame ha ritenuto che:
-l’avviso di accertamento risultava compiutamente motivato e conteneva «tutti gli elementi necessari a fornire un’adeguata motivazione così come richiesto nella L. 212/2000 art. 7 e dal D.lgs n. 31/2001 art. 6.»;
secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione ICI si correlava al dato oggettivo della iscrizione catastale, dovendosi
considerare rurali le unità immobiliari risultanti in catasto nella pertinente categoria (nella fattispecie in D/10);
la retroattività degli effetti di cui al d.m. 26 luglio 2012, art. 7, comma 2, non aveva fondamento di legittimità in quanto prevista «da una norma di rango inferiore in spregio, tra l’altro, della riserva di legge in materia tributaria.»; né rilevava, a detti fini, la disposizione di cui dall’art. 2, comma 5ter , del d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 124 del 2013, in quanto detta disposizione avrebbe potuto avere un «qualche effetto sugli immobili residenziali ex art. 13 comma 14bis del D.L. n. 201/2011 che afferma: “fermo restando il classamento originario di quelli ad uso abitativo e non a quelli strumentali ove si rende necessario l’adeguamento ai fini ICI»;
-la stessa RAGIONE_SOCIALE «dopo la verifica effettuata relativa all’attribuzione del classamento non ha riconosciuto la categoria D/10, ritenendo i beni privi di ruralità.»;
nella fattispecie, oltretutto, nemmeno ricorreva il requisito cd. soggettivo atteso che «Facevano parte della cooperativa sia agricoltori che non …», risultava « Carente di “prove” … la circostanza a sostegno della natura agricola che “per lo svolgimento dell’attività la materia prima proveniva dai soci allevatori”», non era «dato sapere se, dalla verifica del totale della materia prima, la quantità dei prodotti conferiti dai soci agricoltori prevalesse.».
–RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.
Il Comune di Tizzano Val Parma resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi:
1.1 -il primo complesso motivo espone, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. n. 296 del 2006, art. 1,
commi 161 e 162, ed alla l. n. 241 del 1990, art. 3, e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, assumendo la ricorrente, da un lato, che l’avviso di accertamento non recava una compiuta motivazione in quanto -essendo a conoscenza dell’Ente impositore la nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate (comunicata il 10 settembre 2014) che, per le unità immobiliari oggetto di contestazione, dava conto della sussistenza in catasto dell’annotazione circa la loro ruralità (ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis , conv. in l. n. 106 del 2011) non dava conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali veniva disconosciuta l’esenzione, a fini ICI, e, dunque, pretermessa detta annotazione di ruralità; e, dall’altro, che lo stesso fondamento della decisione sul punto si risolveva in enunciati apodittici ed astratti, in quanto tali inidonei a dar conto RAGIONE_SOCIALE ragioni sottesevi;
1.2 -col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2 bis , 2 ter e 2 quater , conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, al d.m. 14 settembre 2011, art. 1, al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14bis , conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.m. 26 luglio 2012, ed al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5ter , conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124;
assume, in sintesi, la ricorrente che la gravata sentenza -nel recepire integralmente le difese svolte da controparte -illegittimamente aveva escluso, contro gli stessi dicta della giurisprudenza di legittimità, la retroattività fondata su disposizione di legge -per di più astringendola alle sole unità immobiliari a destinazione abitativa -e, con ciò, gli effetti propri correlati alla annotazione di ruralità che, nella fattispecie, risultava esser stata
apposta, così contraddittoriamente interpretando le disposizioni normative cui si correlava la specifica procedura volta al riconoscimento della ruralità e, in particolare, non considerando che la conseguita annotazione doveva ritenersi sufficiente ai fini del riconoscimento della controversa ruralità;
1.3 -il terzo motivo reca, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2135 cod. civ., al d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, artt. 1 e 2, al d.m. 23 giugno 2004, art. 4, alla l. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 4, all’art. 2548 cod. civ. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2;
deduce, in sintesi, la ricorrente che -sulla base di una motivazione apparente e perplessa, ad ogni modo inidonea ad esprimere il relativo fondamento logico-giuridico -illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso il suo statuto di imprenditore agricolo -in quanto tale iscritto al registro RAGIONE_SOCIALE imprese ed all’RAGIONE_SOCIALE -né a detta qualificazione ostando la presenza di una RAGIONE_SOCIALE di capitali quale socio sovventore.
-Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
2.1 -Come, difatti, rende esplicito il relativo tenore, la censura si incentra sul requisito (catastale) di ruralità che (in tesi) noto all’Ente impositore sarebbe stato disconosciuto senz’alcuna motivazione laddove, peraltro, la stessa ricorrente espone – sia pur in un più AVV_NOTAIO contesto connotato da anomia di riferimenti contenutistici che l’atto impugnato recava l’indicazione di «dati catastali degli immobili … aliquota e … ammontare dell’imposta».
In disparte, ora, che la censura viene riproposta a fronte di una conforme valutazione di adeguatezza della motivazione, qual operata dai giudici di merito, – e, come detto, senza riprodurre, nemmeno in
sintesi, l’effettivo contenuto dell’atto, – la Corte ha ripetutamente statuito che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
Né, si è soggiunto, detto onere di motivazione comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di esenzioni poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094).
-E’, per converso, fondato, e va accolto, il secondo motivo di ricorso dal cui esame consegue l’assorbimento del terzo motivo.
3.1 -In relazione alla disposizione di favore dettata dal d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1bis , conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14, alla cui stregua «… l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.», – e secondo un consolidato orientamento interpretativo, la Corte ha statuito che l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI si correla al dato oggettivo RAGIONE_SOCIALE emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a ), cit.; e si è soggiunto che, qualora l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI, così come, e inversamente, sarà il Comune a dover impugnare autonomamente l’attribuzione della categor ia catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta (così Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565 cui adde , ex plurimis , Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 31 ottobre 2017, n. 25936; Cass., 11 maggio 2017, n. 11588; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., 12 agosto 2015, n. 16737).
3.2 – La rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale – è stata, poi, ribadita dalla Corte (anche) a riguardo dello jus superveniens in tema di emersione catastale dei fabbricati rurali, e con riferimento, quindi all’art. 7, c omma 2bis , del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, cit., all’art. 13, comma 14bis , del d.l. n. 201 del 2011, cit. (ed al relativo d.m. 26 luglio 2012 di attuazione), a ll’art. 2, c omma 5ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124.
Disposizioni, queste, rispetto alle quali si è, difatti, osservato che «rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009,
in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.» (così, ex plurimis , Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 23 giugno 2020, n. 12303; Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 30 giugno 2017, 16280; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930).
E, in particolare, si è rimarcato che – ai fini della variazione catastale dei fabbricati disciplinata dal d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2bis , cit., e dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14bis , cit., con gli effetti retroattivi di cui al d.l. n. 102 del 2013, all’art. 2, comma 5ter , cit., – la relativa domanda di variazione, presentata dall’interessato , con la prevista autocertificazione, non determina ex se il riconoscimento della ruralità, a tal fine essendo necessaria l’annotazione in atti d ella sussistenza dei requisiti di ruralità qual prevista dall’art. 1, c omma 2, del d.m. 26 luglio 2012, cit. (cfr. Cass., 10 febbraio 2021, n. 3226; Cass., 19 dicembre 2018, n. 32787; Cass., 9 novembre 2017, n. 26617; v., altresì, Corte Cost., 18 giugno 2015, n. 115).
3.3 -Come, poi, rendono esplicito le difese svolte (anche) in controricorso, e gli stessi rilievi articolati nella gravata sentenza, l’annotazione di ruralità di cui sopra s’è detto non risulterebbe dirimente ai fini in contestazione, risultando altresì necessaria la variazione di classamento della unità immobiliare (nella categoria D/10) e (in tesi) la ricorrenza del requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale (qui riferito ad una RAGIONE_SOCIALE cooperativa).
3.4 -L’assetto normativo oggetto di disamina – e che, dunque, rileva ai fini della definizione RAGIONE_SOCIALE questioni controverse, – deve, allora, essere riassunto nei seguenti termini:
il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2bis , 2ter e 2quater , cit., – nel prevedere che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili (ai sensi del d.l. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in l. n. 133 del 1994), gli interessati avrebbero dovuto presentare «una domanda di variazione della categoria catastale» (per «l’attribuzione» della categoria «A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o … D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale») nonché che una siffatta domanda di variazione doveva essere convalidata dall’RAGIONE_SOCIALE dietro «attribuzione della categoria catastale richiesta», – trovava attuazione nel d.m. 14 settembre 2011 che, per l’appunto, disciplinava espressamente – oltre alla istituzione di una classe «R», senza determinazione della rendita catastale, da attribuire alle unità immobiliari ad uso abitativo censite nella categoria A/6 (art. 1, comma 2) – le modalità di presentazione di una «domanda di variazione della categoria catastale» (con allegata autocertificazione; art. 2, comma 1) e lo svolgimento del relativo procedimento che, per quel che qui interessa, veniva definito (qualora di esito favorevole) «attribuendo la categoria A/6, classe «R», per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, mantenendo la rendita in precedenza attribuita, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa, strumentali all’attività agricola.» (art. 5);
il d.l. n. 201 del 2011, art. 13, cit. abrogava, però («a decorrere dal 1º gennaio 2012»), il d.l. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2bis , 2ter e 2quater (comma 14) e disponeva (al comma 14bis ) che le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell’art. 7, c omma 2bis , cit. («anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto») producessero il (già) previsto riconoscimento della ruralità «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; e (anche qui) rinviava ad apposito decreto ministeriale per la disciplina RAGIONE_SOCIALE «modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.»;
ne conseguiva, quindi, il d.m. 26 luglio 2012, cit., che – nel disporre che, ai fini dell’iscrizione in catasto del requisito della ruralità di fabbricati («diversi da quelli censibili nella categoria D/10»), doveva essere «apposta una specifica annotazione» (art. 1, comma 2) – per quel che qui rileva ha previsto che: a) – la domanda volta al riconoscimento della ruralità -e, dunque, alla relativa «specifica annotazione» -andava presentata con riferimento «alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all’esercizio dell’attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10» (art. 2, comma 3); b) – per le unità immobiliari che («acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità») necessitavano di «un nuovo classamento e rendita», rimaneva fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione catastale ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, e del d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura Docfa) mentre «ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità» andava presentata «apposita richiesta» (art. 2, comma 6); c) – anche il mancato riconoscimento della ruralità si risolveva nella registrazione («mediante specifica annotazione») del relativo «provvedimento motivato del direttore dell’Ufficio provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio» (art. 5, comma 2);
da ultimo il d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5ter , cit., ha disposto nei seguenti termini: «Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 13, comma 14bis , del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2bis , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decretolegge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.».
3.5 -Come, allora, reso esplicito dalla (convulsa) sequenza normativa, sopra ripercorsa, – e come, peraltro, già rilevato dalla Corte nei termini di cui sopra s’è dato riassuntivamente conto, – a fronte dell’originaria previsione di «una domanda di variazione della categoria catastale», e della conseguente «attribuzione della categoria catastale richiesta» (d.l. n. 70, cit., art. 7, comma 2bis , e d.m. 14 settembre 2011), – la successiva evoluzione normativa della materia ha portato alla emersione – ai fini del riconoscimento della ruralità, e «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo», dunque con soppressione della nuova categoria catastale (classe «R»), che era stata prevista per le unità immobiliari rurali ad uso abitativo (A/6), – di una «specifica annotazione» quale modalità di «inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14bis , e d.m. 26 luglio 2012, cit.); annotazione della quale è stata prevista, come anticipato, la pubblicità (su richiesta dell’interessato) nei casi di « iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità», fermo restando l’obbligo dichiarativo (secondo procedura docfa) nelle diverse ipotesi di
«un nuovo classamento e rendita» (per acquisto o perdita dei requisiti di ruralità).
E’, dunque, destituita di ogni fondamento normativo la ricostruzione in diritto prospettata dal controricorrente quanto alla insussistenza del requisito di ruralità, tra le parti in contestazione, a ragione del difetto di una variazione nel classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari (in tesi nella categoria D/10).
Per siffatte unità immobiliari – che non fossero già censibili in detta categoria era sufficiente l’annotazione specifica di cui sopra s’è dato conto, atto questo che -anche nella inversa ipotesi di un provvedimento motivato di diniego dei requisiti di ruralità – definiva il procedimento in questione e che, come già rilevato dalla Corte, integrava il requisito utile -oggettivamente ed esclusivamente correlato al dato catastale – ai fini del riconoscimento della ruralità (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5ter , cit.; v. Cass., 13 maggio 2024, n. 13110).
3.5.1 – Va, pertanto, posto il seguente principio di diritto: «In tema di fabbricati rurali, ed in ragione della sequenza normativa costituita dall’art. 7, commi 2bis , 2ter e 2quater , del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, dall’art. 13, commi 14 e 14bis , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, e dal d.m. 26 luglio 2012, gli effetti retroattivi del riconoscimento di ruralità, così come previsti dal d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5ter , conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124, presuppongono l’apposizione di una specifica annotazione in atti che costituisce l’unico dato rilevante ai fini del riconoscimento della ruralità, risultando superate le originarie previsioni normative che correlavano un siffatto effetto ad una variazione del classamento catastale.».
3.6 -Come, allora, ben deduce la ricorrente, il giudice del gravame ha risolto la lite contestata incorrendo in plurime violazioni della disciplina sopra ripercorsa, in quanto:
pur richiamando il (sopra ripercorso) orientamento della Corte -identificativo della ruralità rilevante a fini impositivi col dato catastale -ne ha contraddittoriamente escluso l’applicazione a riguardo della disciplina posta con riferimento all’annotazi one di ruralità, per di più investigando un (supposto) requisito soggettivo che eccede la rilevanza qualificatoria da attribuire ex se al ridetto dato catastale (v., altresì, Corte Cost., 2 febbraio 2023, n. 12 che -nel rilevare che la ratio RAGIONE_SOCIALE disposizioni in esame «è duplice e va rinvenuta, da un lato, nella finalità di semplificazione procedimentale dell’accertamento della ruralità ai fini dell’esenzione dall’ICI e, dall’altro, nelle esigenze di certezza giuridica e di deflazione del contenzioso sorto a causa della disorganicità del previgente quadro normativo risultante dalla stratificazione di diversi interventi legislativi e giurisprudenziali» ha, per l’appunto, rimarcato il rilievo della prevista annotazione di ruralità sinanche a riguardo della variazioni conseguenti al «frazionamento da cui derivi la soppressione della particella oggetto di ripartizione e l’assunzione, da parte dell’unità immobiliare derivata, di un nuovo identificativo», ove, dunque, «le annotazioni storicamente afferenti alla particella soppressa non possono che essere effettuate su quella derivata, sia pure con espresso riferimento al precedente identificativo catastale.»);
ha malamente inteso il riferimento normativo agli immobili rurali ad uso abitativo ( id est l’enunciazione « fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo», di cui al d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14bis , cit., ed al d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, art. 29, comma 8, conv. in l. 24 febbraio 2012, n. 14) come (in tesi) significativo della necessaria variazione catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari ad uso strumentale laddove, come anticipato, detta
previsione va correlata alla rivisitazione della disciplina dell’annotazione di ruralità con riferimento (anche) alle unità immobiliari a destinazione abitativa (per le quali veniva soppressa la previsione di una classe «R»);
ha illegittimamente escluso un effetto retroattivo fondato su disposizioni di legge (d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2bis , cit.; d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5ter , cit.).
3.7 – Come, allora, sin qui ripetutamente rilevato, la questione relativa alla ruralità RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari pur dopo l’abrogazione del d.l. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1bis – deve essere risolta (solo) sulla base del dato oggettivo catastale che esclusivamente rileva ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità di cui al d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., e, dunque, in relazione alla presentazione RAGIONE_SOCIALE domande per il riconoscimento del requisito di ruralità ed al conseguente «inserimento dell’annotazione negli atti catastali» (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, cit.); dato, questo, la cui ricorrenza determina la disciplina dettata dall’ordinamento ai fini dell’applicazione dei tributi locali sulle unità immobiliari rurali (ICI e IMU) e i cui effetti debbono, dunque, ritenersi vincolanti per le parti salva l’impugnazione, secondo l’interesse conseguent e allo specifico esito del procedimento, del provvedimento determinativo, o meno, della ruralità.
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione a l motivo di ricorso accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.