Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26216 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3422/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA/ MILANO n. 3893/2015 depositata il 14/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, articolato su due distinte riprese a tassazione: da un lato veniva contestato l’ammortamento delle macchine di caffè locate a terzi, dall’altro l’ammortamento delle spese di pubblicità, ricerca e sviluppo.
Il giudice di prossimità apprezzava integralmente le ragioni della parte contribuente, donde ricorreva in appello l’ente impositore limitatamente al secondo profilo della ripresa a tassazione, quello attinente alle spese di pubblicità ricerca e sviluppo, invocando un ritenuto giudicato esterno sulle precedenti annualità in ordine ai medesimi costi dedotti. Il giudice di appello riformava la sentenza di primo grado ricostruendo nella sua interezza la pretesa creditoria dell’Ufficio.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la parte contribuente, affidandosi a tre motivi di doglianza cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte privata ha altresì depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 112 e 329 del medesimo codice di rito, nonché dell’articolo 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nella sostanza si contesta il vizio di ultra petizione con riguardo alla ripresa a tassazione concernente gli ammortamenti dei costi per macchine da caffè locate a terzi.
Il motivo è fondato, poiché nella parte narrativa della sentenza in scrutinio emerge chiaramente come il gravame erariale fosse
incentrato sul profilo delle spese di ricerca e sviluppo, peraltro come altresì confermato dalla difesa pubblica, che riconosce l’appello limitato esclusivamente a quel capo di sentenza (cfr. pag. 2, secondo capoverso, del controricorso). Se è vero, infatti, che la specificità dei motivi d’appello è assolta anche dalla riproposizione delle ragioni esposte in primo grado, occorre comunque esplicita la volontà di opporsi alle argomentazioni della sentenza o di un suo capo specifico (Cass. VI-5, n. 6302/2022), mentre nel caso in esame risulta espressa (e confermata dal medesimo patrono erariale anche in questa sede) la limitazione del gravame al capo relativo alla ripresa a tassazione delle spese di sviluppo e ricerca, non potendosi quindi ritenere implicita l’ impugnazione relativa agli ammortamenti delle macchine da caffè locate a terzi, costituente autonoma ripresa a tassazione e distinto capo di sentenza.
Il motivo è dunque fondato e dev’essere accolto.
Con il secondo motivo si profila censura e sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di rito civile per violazione dell’articolo 112 del medesimo codice, dell’articolo 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992 lamentando vizio di extra petizione con riguardo alla ripresa concernente gli ammortamenti per costi di ricerca e sviluppo. In buona sostanza, la parte ricorrente afferma che il patrono erariale abbia ancorato l’impugnazione ad una pretesa di giudicato esterno sugli anni 2004 e 2005 e di cui chiedeva l’applicazione anche all’anno 2006, limitando quindi a questo aspetto la propria domanda, di talché sarebbe andato extra petitum il collegio che, una volta riconosciuta l’assenza del giudicato esterno, abbia pronunciato sulla domanda, accogliendola per altre ragioni.
Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, dalla parte narrativa della sentenza in scrutinio emerge la volontà della difesa pubblica di contrastare la decisione relativa a questa ripresa tassazione e veder confermata la ripresa a tassazione del secondo rilievo (quello relativo alle spese di ricerca e sviluppo). Come anche sopra ricordato, in
tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024).
Il secondo motivo è dunque infondato e non può essere accolto. Con il terzo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’articolo 108, commi primo e secondo, nonché dell’articolo 109, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986. Nella sostanza si contesta che il collegio abbia confuso le spese di ricerca e sviluppo con quelle di pubblicità applicando alle prime i criteri di ammortamento delle seconde. Afferma che l’articolo 108, primo comma, nel prevedere per le spese diverse dalla pubblicità il criterio di ammortamento pluriennale consente la divisione nel quinquennio secondo un criterio civilistico, che è quello adottato nel caso specifico su indicazione del collegio sindacale e del revisore contabile della società. Il motivo è fondato, non potendosi applicare alle spese di ricerca e sviluppo i criteri propri per l’ammortamento delle spese di pubblicità o rappresentanza. Per altro verso, questa Corte ha già ritenuto legittimo l’ammortamento civilistico anche delle spese diverse dalla pubblicità, secondo i criteri contabili OIC n. 24, che sono quelli adottati dalla società nel caso in esame. Ed infatti, in tema di reddito di impresa, ove le spese per la formazione tecnica e la ricerca di personale siano state iscritte nell’attivo patrimoniale, benché ciò non sia obbligatorio ai sensi del Principio contabile n. 24
(analogo al successivo OIC n. 24) stante l’alto grado di aleatorietà di tali costi, l’art. 108 T.U.I.R. (applicabile “ratione temporis”) ne impone la deducibilità in quote costanti secondo il principio di competenza, trattandosi di spese pluriperiodali residuali, e ne comporta la deducibilità in cinque anni secondo l’ammortamento civilistico (cfr. Cass. V, n. 6015/2020).
In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo e dal terzo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia -Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.