Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6249 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6249 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9223 -20 16 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto:
TRIBUTI
avverso la sentenza n. 1014/02/2015 della Commissione Tributaria Regionale della SICILIA, Sezione staccata di MESSINA, depositata in data 11 marzo 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/01/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP emesso con riferimento all’anno d’imposta 200 1 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con cui l’amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente, tra le altre cose, l’indebita deduzione di quote di ammortamento di un immobile acquistato dalla predetta società, di canoni di leasing relativi ad un’autovettura, di interessi e altri oneri finanziari sostenuti per l’acquisto di una imbarcazione nonché l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti, stante la natura di società finanziaria della società contribuente e della prevalenza RAGIONE_SOCIALE operazioni esenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) accoglieva l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e rigettava quello incidentale della società contribuente, confermando l’atto impositivo , «con la sola esclusione del recupero del canone leasing».
Sosteneva che:
-la società, con riferimento all’acquisto di un immobile, non poteva sottoporlo ad ammortamento anticipato per il primo anno, ex art. 67, comma 3, TUIR, in quanto privo di riscontro contabile;
-la società nell’anno in esame aveva svolto compravendita di partecipazioni e la nota integrativa del bilancio documentava la natura finanziaria dell’attività svolta dalla stessa, sicché le plusvalenze realizzate erano state impropriamente iscritte a «’proventi straordinari’ in luogo dell’effettiva natura di proventi finanziari»;
-la generica indicazione nell’avviso di accertamento degli estremi RAGIONE_SOCIALE leggi violate senza la specificazione degli articoli applicati non incideva sulla congruità della motivazione dell’atto impositivo.
Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui replica l’intimata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 7 della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto motivato l’avviso di accertamento nonostante la manca ta puntuale indicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge applicate, che invece faceva generico riferimento al «disposto del DPR 917/86, nonché dell’art. 39 del DPR 600/73 ed il DPR 633/72, in quell’anno vigenti».
Il motivo è manifestamente infondato.
Precisato preliminarmente che la ricorrente non lamenta la incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE ragioni esposte dall’amministrazione finanziaria nell’atto impositivo per giustificare le varie ripr ese a tassazione, e che le ‘ragioni giuridiche’ da esplicitarsi nell’atto non sono identificabili, come erroneamente sostiene la ricorrente, con le norme di legge violate, la censura in esame si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di imposte sui redditi, la mancata indicazione, nell’avviso di accertamento, della norma asseritamente violata non è, di per sé, causa di nullità dell’atto per inosservanza dell’obbligo di motivazione, ove lo stesso indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto difensivo (Cass. n. 9499/2017; Cass. n. 3257/2002 e n. 28968/2008,
che hanno escluso la sussistenza del vizio anche nell’ipotesi di erronea indicazione della norma di legge violata).
Con riferimento, poi, al generico riferimento all’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 per indicare il procedimento di accertamento adottato nel caso concreto dall’amministrazione finanziaria, va ricordato il principio in base al quale, in sede di redazione dell’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta ad indicare in quale categoria dogmatica (analitico, analitico induttivo, analitico presuntivo, sintetico, etc.) deve essere iscritto l’atto impositivo notificato al contribuente, poiché rilevano, ai fini della legittimità dell’accertamento tributario e del rispetto del diritto di difesa, la sua fondatezza e la chiara intelligibilità (Cass. n. 16105/2024), di cui nella specie non è dato dubitare.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, per avere la CTR confermato per intero la ripresa a tassazione della quota di ammortamento dell’immobile acquistato, nonostante in motivazione (pag. 3, righi da 9 a 17) avesse riconosciuto la deducibilità RAGIONE_SOCIALE stesso anche con riferimento alla quota relativa all’anno di acquisto (nella specie il 2021), ma con l’applicazione di un’aliquota dimezzata.
6. Il motivo è infondato.
La CTR, pur avendo ammesso la deducibilità della quota di ammortamento nell’anno in cui il bene da sottoporre ad ammortamento viene acquistato, ne ha poi esclusa l’applicabilità alla fattispecie per difetto di «riscontro contabile», e più precisamente per mancanza di ‘appostamento’ nella contabilità e nella nota integrativa al bilancio in cui era specificato «che ‘la società non ha ritenuto di effettuar e alcun accantonamento per usufruire dei vantaggi fiscali’». Pertanto, deve escludersi il dedotto contrasto.
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente ratione temporis , per non avere la CTR rilevato che, benché non avesse provveduto all”appostamento’ della quota di ammortamento nella contabilità e nella nota integrativa al bilancio, la società contribuente aveva comunque ritenuto opportuno operare direttamente una variazione in diminuzione del reddito in sede di dichiarazione.
Il motivo è fondato.
L’art. 67 del TUIR, nella versione vigente all’epoca dei fatti (2001) prevedeva:
al comma 1, che «Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene»;
al comma 2, che «La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE finanze pubblicato nella G.U., ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi»;
al comma 3, che «La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale di settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l’eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all’ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell’ammortamento; . Con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al
periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell’ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l’apposita riserva concorre a formare il reddito per l’ammontare prelevato dall’imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte».
In base a tale disposizione, la deduzione RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento di un bene non è ammessa, nel primo esercizio, in misura superiore alla metà dei coefficienti presi a base per il calcolo degli stessi secondo quanto stabilito con decreto ministeriale, mentre, nell’ipotesi di ammortamento anticipato, previsto dal terzo comma, la quota di ammortamento per il primo anno e per i due successivi può essere raddoppiata alle condizioni previste in detta disposizione, ovvero che «che l’eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all’ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell’ammortamento».
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur avendo accertato l’insussistenza di tali condizioni e, quindi, la non spettanza di una deduzione della quota di ammortamento per il primo anno di esercizio del bene acquistato dalla società contribuente nella misura raddoppiata, ha errato in diritto là dove ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione dell’intera quota di ammortamento , in quanto comunque alla società contribuente spettava la deduzione della quota ridotta alla metà per il primo esercizi o, come previsto dal comma 2 dell’art. 67 citato
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciare sulla dedotta illegittimità ed infondatezza della ripresa a tassazione ai fini IRPEG di interessi ed oneri finanziari per € 31.229,00.
10. Non vi è dubbio, avendo la ricorrente riportato le parti della sentenza di primo grado (che aveva accolto il motivo di ricorso proposto al riguardo dalla ricorrente) e dell’appello dell’Ufficio (che aveva impugnato tale statuizione), che quella della ripresa a tassazione di interessi ed altri oneri finanziari per l’importo complessivo sopra indicato, «in quanto non inerenti alla produzione del reddito ai sensi dell’art. 75 del Tuir» (così nell’atto impositivo riprodotto aa pag. 10 del ricorso), costituiva oggetto di uno specifico motivo di impugnazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE su cui, però, la CTR non ha assunto alcuna statuizione.
Il motivo va, pertanto, accolto non potendosi ritenere ravvisabile nella specie, diversamente da quanto sostiene la controricorrente, alcun rigetto implicito, trattandosi di questione non ricompresa in alcuna di quelle trattate in sentenza, né dipendente da alcuna di esse.
11. L’accoglimento del motivo in esame comporta l’assorbimento del quinto motivo con cui la ricorrente deduce la medesima questione ma sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione, in violazione dell’artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.
12. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione di intervenuto giudicato esterno sulla natura di ‘holding finanziaria’ della società contribuente, rinvenibile nella sentenza n. 564 /10/2007 della CTP di Messina che aveva escluso tale natura con riferimento all’anno d’imposta 2002, successivo a quello (2001) per cui è causa, con statuizione non att inta dall’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e quindi passata in giudicato.
Il motivo è infondato e va rigettato in quanto la statuizione che qui viene impugnata e che ha qualificato la società contribuente come società finanziaria, costituisce implicito rigetto della domanda che la ricorrente assume essere stata pretermessa.
14. Con il settimo motivo la ricorrente deduce la medesima questione di cui al precedente motivo ma sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
15. Il motivo è infondato.
Va rammentato l’insegnamento di Cass. Sez. U n. 13916 del 16/06/2006, secondo il quale qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame RAGIONE_SOCIALE stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori RAGIONE_SOCIALE stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibilì), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira
all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro ì limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non sì risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta.
Ancora, più recentemente, si è affermato che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte RAGIONE_SOCIALE stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. n. 38950/2021).
Con specifico riferimento all’IVA, si è affermato che nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall’art. 2909 c.c. è soggetto alla primazia del diritto unionale (come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub), anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di imposta considerato circa i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie impositiva che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, allorquando affiori
una questione di contrasto a pratiche abusive, sicché ove esse non sussistano, il giudicato formatosi su diverso anno di imposta richiede l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annualità e la sua efficacia dipende dalle concrete circostanze accertate. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della CTR che, in assenza di deduzione di abuso del diritto, aveva riconosciuto l’effetto di cosa giudicata sostanziale ai fini della diversa annualità IVA, senza automatismo, dopo aver accertato l’identità di soggetti, del “petitum” e della “causa petendi”, RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali e RAGIONE_SOCIALE questioni di diritto del p.v.c. alla base della ripresa a tassazione, riguardante unitariamente due annualità) (Cass. n. 15374/2020; così anche in Cass. n. 29992/2022).
Pertanto, l’accertamento della natura, finanziaria o meno, svolta dalla società contribuente non costituisce elemento (neppure potenzialmente) permanente, ma va effettuato in concreto con riferimento ad ogni singolo anno d’imposta .
Né a tal fine rileva la circostanza che la sentenza d’appello , che la ricorrente sostiene costituire giudicato, aveva esaminato anche il bilancio societario dell’anno 2001.
Al riguardo deve osservarsi che ai sensi dell’art. 2 , comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro del 6 luglio 1994, l’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie di cui all’art. 106, comma 1, va effettuata verificando la sussistenza dei due presupposti elencati nella predetta disposizione ma «in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi». Sicché, l’accertamento operato in quella pronuncia non è idoneo a fare stato nel presente giudizio giacché nel caso di specie, ai sensi della predetta legge, devono essere valutati i dati di bilancio del 2010 insieme a quelli del 2011, per verificare la natura dell’attività svolta in tale ultimo anno.
16. Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 6 e 45 del d.lgs. n. 446 del 1997, 1 del d.lgs. n. 87 del 1992, 106 e 113 del TU bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, vigenti ratione temporis .
La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto nella specie sussistenti nell’anno 20 11 i requisiti, sia formali che sostanziali, RAGIONE_SOCIALE svolgimento prevalente di attività di natura finanziaria.
Sostiene, in relazione al profilo formale, che l’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale tenuto dall’UIC, di cui all’art. 106 TU bancario , prevista dall’art. 113 TU citato per i soggetti che svolgono in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di cui all’art. 106, comma 1, TU bancario, era stata effettuata dalla società contribuente nel 201 2, ovvero nell’anno successivo a quello oggetto di accertamento, peraltro volontariamente.
Quanto al profilo sostanziale, oltre a sostenere che l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 2 del d.m. del 6 luglio 1994 andava effettuato con riferimento ai dati di bilancio degli ultimi due esercizi chiusi e non, invece, come aveva fatto la CTR, con riferimento al solo anno oggetto di accertamento, evidenzia gli elementi di criticità in relazione a tutti i dati emergenti dalla nota integrativa del bilancio 2011 valutati dai giudici di appello per ritenere che quella finanziaria era l’attività prevalente svolta dalla società contribuente nell’anno di riferimento.
17. Ciò posto, va preliminarmente rilevato che l’assenza del dato formale dell’iscrizione della società contribuente nell’apposita sezione dell’elenco generale tenuto dalla UIC, previsto dall’art. 113 t.u.b., non è idonea di per sé sola ad escludere l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni fiscali ai soggetti che si accerta svolgere in concreto una RAGIONE_SOCIALE attività di cui agli artt. 106 e 113 t.u.b.
Come già questa Corte ha avuto modo di rilevare (ad esempio in Cass., ordinanza n. 7243/2024 e in Cass. Sez U, sentenza n. 33719/2022), con riferimento a fattispecie seppur diverse da quella in esame ma comunque involgenti analoghi profili e disposizioni contenute nel medesimo testo normativo (il t.u.b.), addirittura lo stesso art. 106 t.u.b. nell’ordinanza sopra citata, tale disposizione , come logicamente anche l’ art. 113 t.u.b., che prevedono entrambe l’obbligo di iscrizione , rispettivamente, nell’elenco generale tenuto dall’RAGIONE_SOCIALE e nell’apposita sezione RAGIONE_SOCIALE stesso, dei soggetti svolgenti attività finanziarie, a seconda che operino o meno nei confronti del pubblico, «attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali» (così nella citata ordinanza).
Ne consegue che, per le medesime ragioni esposte nelle citate pronunce con riferimento a rapporti civilistici, l’omessa iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 106 t.u.b. o nell’apposita sezione prevista dall’art. 113 t.u.b., può assumere rilievo sul pia no del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici ma di certo non ai fini fiscali nel rapporto con l’amministrazione finanziaria.
18. Quanto al profilo sostanziale, ribadendo quanto si è più sopra già osservato esaminando il settimo motivo di ricorso, l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro del 6 luglio 1994, recante «Determinazione, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l’esercizio in via prevalente, no n nei confronti del pubblico, RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie di cui all’art. 106, comma 1», prevede che tale tipo di esercizio di attività finanziaria sussiste quando ricorrono
entrambi i presupposti ivi elencati ma «in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi».
Valutazione che nella specie non risulta essere stata effettuata in quanto dalla sentenza impugnata emerge molto chiaramente che l’accertamento è stato compiuto «per l’anno in esame» (così a pag. 3 della motivazione), quindi erroneamente prendendo in esame i soli dati emergenti dal bilancio e dalla nota integrativa dell’anno oggetto di accertamento (2011).
I n definitiva, l’ottavo motivo di ricorso va accolto in relazione al profilo appena sopra esaminato.
Con il nono motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 19 e 19bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che dall’avviso di accertamento impugnato (pag. 9) oltre che per stessa ammissione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (pag. 8 dell’atto di appello) risultava l’effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA sicché andava applicato il comma 5 del citato art. 19 del citato d.P.R.
Il motivo è all’evidenza assorbito dall’accoglimento dell’ottavo.
In estrema sintesi, vanno accolti il terzo, il quarto e l’ottavo motivo, quest’ultimo nei termini di cui sopra, assorbito il quinto e nono, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata con riferimento ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il terzo, il quarto e, nei termini di cui in motivazione, l’ottavo motivo di ricorso, assorbito il quinto e il nono, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,
in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 28 gennaio 2026
La Presidente NOME COGNOME