Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4986 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 26/02/2024
NOME (C.F.)
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1484/01/19 depositata in data 17 dicembre 2019
Oggetto: tributi -ammissione temporanea autoveicoli per uso privato – presupposti
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13419/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 19 gennaio 2024;
udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME ha impugnato un atto di contestazione di sanzioni e contestuale confisca di autoveicolo immatricolato extra UE, conseguente a precedente PVC e sequestro. In particolare, si accertava che il contribuente, residente polacco (in Varsavia), aveva fatto ingresso in data 28 gennaio 2017 nel territorio doganale dalla Tunisia alla guida di una autovettura Hyundai Tucson targata Libia (LAR) senza il possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 della Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 per poter circolare sul territorio nazionale, con conseguente contestazione del contrabbando doganale ex art. 282 e 293 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD) per avere tentato di importare un autoveicolo immatricolato extra UE senza pagamento dei diritto di confine e con evasione di IVA all’importazione ex art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La CTP di Genova ha accolto il ricorso.
La CTR della Liguria, con sentenza in data 17 dicembre 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che per usufruire del regime di importazione temporanea di cui alla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 occorre la circolazione all’interno del territorio doganale per un periodo non superiore a sei mesi, solo all’esito del quale viene a configurarsi il contrabbando doganale. Ha, peraltro, ritenuto il giudice di appello che nel caso di specie ricorrevano i presupposti per l’importazione temporanea,
trattandosi di autoveicolo ad uso personale immatricolato extra UE a nome di persona stabilita fuori UE ma utilizzata da persona stabilita all’interno dell’UE , che quindi avrebbe potuto circolare per un periodo di sei mesi. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che la situazione politica della Libia abbia costituito valido motivo per il ricorrente per lasciare il Paese per motivi di sicurezza e che l’importo esiguo della vettura avrebbe comunque escluso l’illecito di contrabbando.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. La causa, inizialmente chiamata all’adunanza camerale del 7 giugno 2023, è stata rimessa in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico e complesso motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione della Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, ratificata in Italia con l. 26 ottobre 1995, n. 479, nonché degli artt. 201, 202, 203, 204, 205 e 137 Reg. (CEE) n. 2913/1992, nonché degli artt. 232, 233, 558 Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC), come sostituiti dagli artt. 250, par. 2, lett. d) Reg. (UE) n. 952/2013 e dagli artt. 214 e ss. Reg. (UE) n. 2446/2015. Deduce parte ricorrente che l’esenzione daziaria all’immissione di mezzi di trasporto con immatricolazione estera nel territorio doganale UE è riservata a soggetti non residenti nell’Unione Europea e condotti da soggetti anch’essi non residenti nell’Unione, in assenza dei cui requisiti non può configurarsi la temporanea importazione. Nella specie, osserva parte ricorrente, l’autovettura è stata introdotta da soggetto utilizzatore e proprietario del mezzo residente nell’Unione in quanto persona residente nel territorio doganale, per cui non ricorrerebbero i presupposti per applicare l’ importazione temporanea in esenzione dei diritti di confine.
Il ricorrente censura, inoltre, la statuizione del giudice di appello, nella parte in cui ha ravvisato la condizione di emergenza dovuta alla situazione politico-sociale della Libia, in quanto tale circostanza non sussisterebbe « una volta trovatosi sul territorio doganale UE ». Viene, inoltre, censurata, la statuizione secondo cui l’importo esiguo del valore dell’autoveicolo escluda il contrabbando doganale, osservandosi che il contrabbando si configura indipendentemente dal valore del veicolo introdotto in territorio doganale.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata si fonda su (almeno) due diverse rationes decidendi. La prima, secondo cui sussistono i presupposti per l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto a uso privato, ove concorrano tre condizioni, ossia l’immatricolazione del veicolo fuori dall’UE, a nome di una persona stabilita fuori dall’UE, purché siano utilizzati da persone stabilite all’interno dell’UE. La seconda, costituita dall’introduzione del mezzo per condizione di emergenza, in caso di « situazione politica precaria e rischiosa della Libia », tale da rappresentare un « valido motivo per lasciare il Paese per motivi di sicurezza ».
Le due ragioni della decisione hanno presupposti differenti. La prima si fonda sulla Convenzione di Istanbul del 6 giugno 1990, Allegato C (Capitolo III dell’ Annesso C), approvata con Decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993 e ratificata in Italia con l. 26 ottobre 1995, n. 479. Detta Convenzione riproduce la disciplina della precedente Convenzione di New York del 4 giugno 1954 (ratificata con l. 27 ottobre 1957, n. 1163), alla quale ultima fa rinvio l’art. 216 TULD. In particolare, l’ art. 5, lett. b) del menzionato Annesso C della Convenzione di Istanbul è dedicato a ll’ammissione temporanea di mezzi di trasporto a uso privato – la lett. a) regola i mezzi di trasporto a uso commerciale – e dispone che tali veicoli « devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione
temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati» e utilizzati da dette persone . Nel qual caso, i mezzi di trasporto possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo massimo di sei mesi, anche non consecutivi (art. 9, par. 2, conv. ult. cit.).
5. In termini analoghi , l’art. 719 , par. 3 Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC) prevede che il beneficio dell’ammissione temporanea si applicasse, in linea generale, ai veicoli stradali per uso privato subordinatamente alla condizione che i veicoli fossero « a) importati da persone stabilite fuori del territorio doganale della Comunità; b) utilizzati per uso privato da dette persone, e c) immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio ». Nel qual caso, il veicolo sarebbe rimasto in regime di sospensione doganale per un massimo di sei mesi, anche non consecutivi ex art. 719, par. 6, Reg. (CEE) n. 2454/1993, entro il quale si sarebbe dovuto procedere all’ appuramento del regime doganale, mediante esportazione o importazione definitiva.
6. La disciplina è parzialmente mutata per effetto dell’entrata in vigore del nuovo codice doganale – CDU, Reg. (UE) n. 952/2013 – e del relativo Regolamento (UE) n. 2446/2015 di attuazione, al quale soggiace l’odierna controversia, trattandosi (come accertato nella sentenza impugnata) di ingresso nel territorio doganale in data 28 gennaio 2017. L’art. 250, par. 2 CDU, applicabile ratione temporis , prevede che merci non unionali destinate all’esportazione possono andare esenti totalmente dal regime daziario a condizione che le merci non siano destinate a modifiche, siano identificabili e il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio dell’Unione, salvo che sia diversamente disposto. In questi casi il regime di ammissione temporanea consente alle merci non unionali, destinate alla riesportazione, di essere utilizzate nel territorio doganale della
Comunità in esenzione totale o parziale dei dazi all’importazione e senza essere soggette ad altri oneri o alle misure di politica commerciale. A tali condizioni, merci non unionali possono godere di un regime doganale sospensivo che ne consenta l’utilizzo senza pagamento di diritti di confine.
Il Reg. (UE) n. 2446/2015 ribadisce all’art. 212, par. 3, in materia di esenzione totale dai dazi in caso di introduzione nel territorio doganale di mezzi di trasporto che l’esenzione daziaria spetta per i soli mezzi di trasporto (anche stradale) che siano immatricolati « al di fuori del territorio doganale dell’Unione », « a nome di una persona stabilita fuori di tale territori o» (art. 212, par. 3, lett. a) Reg. cit.) e che siano « utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione » (art. 212, par. 3, lett. b).
Questo è il regime generale (ordinario) dell’ammissione temporanea (in conformità alla menzionata Convenzione di Istanbul), al quale si aggiungono ulteriori regimi speciali disciplinati dagli artt. 214, 215 e 216 del Reg. (UE) n. 2446/2015, cui viene fatto rinvio recettizio nel menzionato art. 212, par. 3, lett. b) cit. Il regime ordinario è, peraltro, stato esteso al caso in cui i mezzi di trasporto siano utilizzati per uso privato da una terza persona (stabilita sempre al di fuori del territorio dogan ale dell’Unione ), ove l’utilizzatore sia stato autorizzato per iscritto dal titolare dell’autorizzazione (art. 212, par. 3, comma 2, Reg. cit.), nonché al caso di utilizzo da parte di persona stabilita nel territorio doganale che utilizzi il veicolo per uso privato, uso che sia stato previsto da un contratto di impiego che lega la persona al proprietario del veicolo stabilito al di fuori del territorio UE (Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2013, Fekete, C-182/12).
Appare, pertanto, evidente -come evidenziato anche dal Pubblico Ministero -che presupposto per la ordinaria ammissione temporanea di veicoli stradali immatricolati fuori dall’UE in esenzione
daziaria (e salvo l’appuramento del regime doganale nel termine di sei mesi) è che siano residenti fuori dall’Unione sia la persona fisica a nome del quale venga introdotto il veicolo immatricolato extra UE (ossia il proprietario), sia l’utilizzatore del veicolo . Il che è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’importazione temporanea è consentita per mezzi di trasporto (autoveicoli) a uso privato per persone che abbiano la propria residenza abituale ( residence normale ) al di fuori del territorio doganale dello Stato in cui il veicolo è temporaneamente introdotto (Cass., Sez. V, 4 ottobre 2013, n. 22709), ma non anche per persone che siano residenti nell’Unione, posto che per beneficiare del beneficio dell’importazione temporanea di veicoli stradali nel territorio doganale, il contribuente deve dimostrare di esser e residente al di fuori dell’Unione (Cass., se z. V, 4 ottobre 2013, n. 22709, conf. Cass., Sez. V, 6 giugno 2023, n. 15947; Cass., Sez. V, 22 giugno 2022, n. 20076).
10. Il regolamento n. 2446/2015 prevede, come si evidenziava, ulteriori casi di fruizione del regime di esenzione daziaria e, in particolare, prevede casi (speciali) di introduzione nel territorio doganale di mezzi di trasporto (anche non stradale), riguardanti persone invero residenti nell’Unione (« persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione » ) , indicati all’art. 214 Reg. ult. cit., come richiamato dall’art. 21 2, par. 3, lett. b). Tra questi rientra il caso in cui i mezzi di trasporto, quali che siano, siano « utilizzati in una situazione di emergenza» (art. 214, par. 1, lett. c) Reg. ult. cit.).
11. Sotto questo profilo, il giudice di appello ha accertato a carico del contribuente intimato sia la condizione di soggetto residente nell’UE, sia la sussistenza della situazione di emergenza indicata nell’art. 214 Reg. ult. cit. (« non può dubitarsi che la situazione politica precaria e rischiosa della Libia rappresenti un valido motivo per lasciare il Paese per motivi di sicurezza »).
La censura del ricorrente relativa a tale seconda ratio decidendi appare in parte inammissibile e in parte infondata. Sotto il primo profilo, inammissibile si rivela la censura, nella parte in cui si deduce che tale situazione di emergenza non risulti provata, in quanto volta a censurare con il vizio di violazione di legge un accertamento in fatto operato dal giudice del merito; censura -peraltro -contraddittoriamente smentita dallo stesso ricorrente ove afferma che non vi sarebbe « dubbio che la precaria e rischiosa situazione politica della Libia rappresenti un valido motivo per indurre a lasciare il Paese per motivi di sicurezza » (pag. 10 ricorso).
Censura, invero, infondata ove deduce il venir meno della condizione di emergenza all’atto dell’ingresso del contribuente nel territorio doganale, in quanto -e sul punto non si condividono le conclusioni del Pubblico Ministero -la situazione di emergenza va accertata al momento dell’introduzione nel territorio doganale in relazione al territorio di originaria provenienza della persona.
Ne consegue che, stabilizzatasi tale autonoma ratio decidendi , il ricorrente non ha interesse all’esame della ulteriore censura relativa alla violazione della Convenzione di Istanbul, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in mancanza di costituzione dell’intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, in data 19 gennaio 2024