Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31229 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4902/2019 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Atessa (CH), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 14 febbraio 2019, n. 20, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME entrambi con studio in Francavilla al Mare (CH), elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo il 27 giugno 2018, n. 665/02/2018;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTIO AMMISSIONE CON RISERVA DI CREDITO AL PASSIVO FALLIMENTARE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 novembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo il 27 giugno 2018, n. 665/02/2018 , che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. TAU2014001DV0000007350002 per l’imposta di registro in dipendenza della registrazione del l’ordinanza depositata dal giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Pescara il 24 febbraio 2016, all’esito di opposizione al decreto dichiarativo dell’esecutività dello stato passivo, con la quale il credito vantato dal Comune di Atessa (CH) per l’importo di € 1.048.236,00 nei confronti del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, a titolo di penale in dipendenza della risoluzione per inadempimento di un contratto stipulato il 4 giugno 2008 (col nomen iuris di ‘ compravendita/convenzione urbanistica ‘), era stato ammesso ‘ con riserva ‘ al passivo fallimentare ex art. 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Atessa (CH) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara il 4 ottobre 2017, n. 864/01/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente -sul presupposto che il provvedimento di ammissione con riserva di un credito al passivo fallimentare dovesse scontare l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo subordinato -dopo la rinuncia
convenuta tra le parti all’escussione preventiva del debitore principale alla condizione sospensiva dell’inadempimento all’esito dell’escussione preventiva del la fideiussione assicurativa con clausola ‘ a prima richiesta ‘.
Il Comune di Atessa (CH) ha resistito con controricorso;
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., deducendo la cessazione della materia del contendere in conseguenza della sopravvenuta condanna del garante al pagamento in proprio favore della somma di € 339.573,00 (con i relativi accessori) in dipendenza della polizza fideiussoria (sentenza depositata dal Tribunale di Lanciano il 27 settembre 2017, n. 362/2017).
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, il collegio valuta la rilevanza nomofilattica della questione, posta con i due motivi di ricorso, concernente l’applicazione dell’imposta di registro sul provvedimento (a seconda dei casi, in forma di decreto o di ordinanza) di ammissione ‘ con riserva ‘ al passivo fallimentare di un credito assistito dal beneficium excussionis del garante ‘ a prima richiesta ‘ (rispetto al debitore garantito) ex art. 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 , venendo in rilievo – al fine di stabilire, sulla scorta de ll’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di cui è indubbia l’estensione agli atti giudiziari -in tal senso: Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2020, n. 12013; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2021, n. 24159; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2040; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2023, n. 6875; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2023, n. 36190; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2024, n. 20946), la riconducibilità della fattispecie sub iudice , in via alternativa, al l’art. 8, lett. c ), della tariffa –
parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero all’art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la natura giuridica del suddetto provvedimento nel contesto sistematico del diritto fallimentare, anche alla luce della relazione corrente con le previsioni degli artt. 113bis e 115 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Pertanto, stante l’incidenza decisoria della predetta questione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.T.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 novembre