Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27658 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24704/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELL’APPELLO TRIBUTARIO
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 538/2017, depositata in data 17/3/2017; Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 13 settembre 2024;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, emise l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2009, a seguito del PVC redatto dalla Guardia di Finanza, in data 23/12/2020.
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora in avanti, anche ‘la società’ o ‘la contribuente’ ) propose ricorso alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE che, nel contraddittorio con l’Ufficio, lo accolse e annullò l’avviso di accertamento impugnato.
L’appello dell’RAGIONE_SOCIALE fu dichiarato inammissibile dalla RAGIONE_SOCIALE perché essa non aveva depositato, entro il termine di costituzione in giudizio, la fotocopia della ricevuta di spedizione postale dell’atto di appello .
Avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste la contribuente con controricorso.
Il Sostituto P.G., AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta , chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 2699 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, l’amministrazione censura la sentenza d’appello nella parte in cui afferma che ‘solo in forza della ricevuta di spedizione il Giudice può utilmente verificare l’osservanza del termine di decadenza dell’impugnazione e la tempestività della costituzione in giudizio dell’impugnante’ e che ‘l’unico documento valido ai fini della esatta conoscenza della accettazione e spedizione della raccomandata è la ricevuta di spedizione’ .
1.1. Il motivo è fondato.
Nel corpo del ricorso per cassazione, l’RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha fototrascritto l’avviso di ricevimento , depositato all’atto della costituzione nel giudizio di appello, avvenuta tempestivamente entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata (contenente l’atto di appello) da parte della contribuente.
Orbene, dal detto avviso di ricevimento risulta chiara la data della spedizione della raccomandata, apposta con timbro datario dell’Ufficio postale, che dimostra la tempestività dell’impugnazione da parte dell’appellante.
Da ultimo, infatti, questa Corte ha ribadito che nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che
sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24726 del 11/08/2022, Rv. 665493 -01, sulla scia di Sez.U., Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 – 03).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo.
La sentenza è cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre