Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2767 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2767 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
Oggetto: sanzioni – ammini- stratore di fatto – concorso ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30909/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 708/6/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 21/5/2021.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso un avviso di irrogazione sanzioni del 23 ottobre 2018 con il quale l’RAGIONE_SOCIALE gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria ammontante ad euro 468.316,50, già irrogata con distinto avviso anche alla RAGIONE_SOCIALE per violazioni inerenti le registrazioni e la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010, quale amministratore di fatto della predetta società, ritenuta una ‘RAGIONE_SOCIALE‘ coinvolta in una frode carosello.
Il Giudice di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che era vanamente decorso il termine di decadenza per l’emissione dell’avviso, ritenendo nella specie inoperante il cd. raddoppio dei termini di cui all’art. 1, comma 132, legge n. 208 del 2015 alla luce dell’archiviazione disposta nei confronti del COGNOME nell’ambito del procedimento penale promosso in relazione ai medesimi fatti che avevano dato origine al provvedimento sanzionatorio.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, investita dell’appello dell ‘RAGIONE_SOCIALE, accolse il gravame, evidenziando in particolare, per quanto qui di interesse, che l’accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE era divenuto definitivo e che dei fatti contestati rispondeva personalmente, in virtù della sua condotta dolosa
realizzata tramite l’utilizzo dello schermo societario, anche il COGNOME quale amministratore di diritto e di fatto nel periodo cui si riferivano i fatti in contestazione.
Avverso tale ultima pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché affetta da vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c. Secondo il ricorrente la CTR gli ha applicato una sanzione in qualità di trasgressore diretto e personale della norma tributaria, così modificando d’ufficio il titolo della pretesa sanzionatoria dell’RAGIONE_SOCIALE, che gli aveva invece contestato una responsabilità a titolo di concorso ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 nella violazione commessa in via principale dalla società.
Il motivo è infondato.
2.1. In ordine al punto contestato la sentenza del Giudice d’appello così statuisce: « la responsabilità attribuita al COGNOME riveste carattere personale, in quanto derivante dalla condotta dolosa realizzata mediante l’utilizzo dello schermo societario. Con l’avviso, infatti, l’ufficio contesta al trasgressore la percezione di proventi illeciti in conseguenza della partecipazione alla frode Iva ». Trattasi di statuizione che, come del resto affermato dalla stessa CTR, è del tutto in linea con il contenuto dell’avviso impugnato, in cui si afferma che « Come esposto nel PVC, la società RAGIONE_SOCIALE costituiva soggetto interposto, privo di elementi organizzativi e gestionali e di fatto non operativa. La società RAGIONE_SOCIALE, nel periodo 2010/2013, è stata quindi interposta in operazioni finalizzate a frodare l’IVA », e poi si aggiunge che: « L’Ufficio, constato che la società RAGIONE_SOCIALE era strumento per l’emissione di fatture false e sotto il controllo sia finanziario che commerciale degli amministratori di fatto,
come meglio esposto nel P.V.C. e nella scheda di integrazione, ha ritenuto applicabile nei confronti di questi ultimi l’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 (concorso di persone). Discende pertanto in capo ai predetti soggetti una autonoma responsabilità a titolo concorrente nella violazione tributaria ex art. 9 D.lgs. 472/97. Ciascun coautore RAGIONE_SOCIALE violazioni è stato quindi chiamato a rispondere per violazioni specifiche e non sulla base di un principio di solidarietà tra amministratore e società accertata ».
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nello sviluppo del motivo ora in esame (v. pag. 10 del ricorso), non risponde a verità che nell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni l’Ufficio avrebbe riconosciuto in modo esplicito la realtà effettiva della società, al punto da poggiare su di essa un’estensione verso terzi a titolo di concorso.
2.2. Deve peraltro rimarcarsi che la censura di cui trattasi, per come formulata, è erronea anche ove considerata sul piano astratto, dal momento che essa pone in termini antitetici la responsabilità personale e la responsabilità a titolo di concorso, concependo poi quest’ultima come necessariamente ancillare ad una responsabilità principale di qualchedun altro soggetto; mentre è invece vero che la responsabilità del concorrente è pur sempre personale, e l’imputazione di una responsabilità a titolo di concorso non trova fondamento in un’estensione soggettiva di una supposta responsabilità principale, presupponendo soltanto la partecipazione di più soggetti a un illecito: situazione, questa, che si è verificata nella fattispecie in esame, non fosse altro perché nell’avviso si fa espresso riferimento ad un concorso di più amministratori di fatto nelle violazioni, ciò che ha di per sé giustificato il richiamo all’art. 9 cit.
2.3. Va solo aggiunto -anticipando qui un tema che verrà trattato in occasione dell’esame del secondo motivo -che nel caso, come quello delineato nell’avviso impugnato, in cui la società risulti un paravento della persona fisica, che ne faccia un uso strumentale per lo svolgimento di attività illecite e il perseguimento di vantaggi personali, il vero soggetto
beneficiato da ll’illecito fiscale sanzionabile è la persona fisica che se ne avvantaggi e la regola della soggettività passiva dell’ente contribuente va pertanto esclusa. Ne consegue che in casi siffatti non può logicamente discorrersi di concorso tra società e persona fisica che se ne sia avvalsa ai sensi dell’art. 9 cit., non essendovi alcuna differenza tra trasgressore e contribuente (Cass. n. 10975/2019).
Tuttavia, e venendo specificamente al caso in esame, il fatto che l’avviso di irrogazione sanzioni discorra anche di concorso del COGNOME nelle violazioni imputate alla società è circostanza che, sebbene sottenda un’ erronea valutazione sotto il profilo della qualificazione giuridica, è priva di rilievo giacché ciò che rileva ai fini della verifica della corrispondenza tra quanto contestato dall’amministrazione finanziaria e quanto accertato nella sentenza del giudice di merito, sono i fatti concretamente addebitati, e nella specie tali fatti sono gli stessi sia nell’avviso che nella pronuncia impugnata, facendo entrambi riferimento, a prescindere da eventuali erronei richiami normativi, al controllo esercitato dall’amministratore di fatto COGNOME sulla società RAGIONE_SOCIALE, esistente solo fittiziamente perché priva « di elementi organizzativi e gestionali », e costituente mero paravento dell ‘ attività illecita della persona fisica. È stato infatti precisato che in ipotesi di società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ può presuntivamente ritenersi, secondo l ‘ id quod plerumque accidit , che l ‘ amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell ‘ evasione fiscale addebitabile all ‘ ente e che questo sia meramente strumentale al perseguimento RAGIONE_SOCIALE finalità illecite del suo controllore (così Cass. n. 36003/2021; v. anche Cass. n. 23172/2024).
2.4. Sotto altro profilo, si deve poi evidenziare che la sentenza impugnata si è limitata ad accogliere l’appello dell’amministrazione finanziaria, confermando la legittimità dell’avviso impugnato, sicché, non avendo attribuito all’appellante nessuna utilità ulteriore rispetto a quella richiesta, va radicalmente esclusa la configurabilità del denunciato vizio di
ultrapetizione, che ricorre solo allorquando il giudice pronunci oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE pretese o RAGIONE_SOCIALE eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 644/2025).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.l. n. 269 del 2003 e 9 d.lgs. n. 472 del 1997. Secondo il ricorrente la sentenza, nel confermare l’atto di irrogazione di sanzioni nei suoi confronti, si sarebbe posta in conflitto con l’art. 7 cit., che prevede l’applicazione esclusivamente a carico della persona giuridica RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie connesse al rapporto fiscale proprio della stessa: norma, questa, a cui non può derogare l’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 in materia di concorso di persone nella violazione, trattandosi di disposizione precedente e comunque non compatibile con il predetto art. 7.
Il motivo è infondato.
4.1. Si osserva che, in deroga al principio della responsabilità personale dell ‘ autore della violazione stabilito dall ‘ art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, nonché in deroga all ‘ art. 11, stesso d.lgs., l ‘ art. 7, decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha disposto che: « le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica », ponendo esclusivamente a carico di quest ‘ ultima, anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, le sanzioni amministrative tributarie, per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del decreto legge (2 ottobre 2003).
Questa Corte ha precisato che l ‘ applicazione della norma eccezionale introdotta dall ‘ art. 7, decreto-legge n. 269 del 2003, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell ‘ interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che
la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l ‘ autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l ‘ amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l ‘ ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l ‘ applicazione dell ‘ art. 7, d.lgs. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell ‘ illecito (Cass. n. 12334/2019; v. anche Cass. n. 29038/2021).
4.2. Con riferimento, quindi, al caso di specie, la sentenza censurata, muovendo dalla considerazione della natura di società RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e dalla circostanza che il ricorrente era amministratore di fatto della stessa, ha conseguentemente ritenuto di fare applicazione dei suddetti principi, evidenziando l ‘ applicabilità della sanzione nei suoi confronti, quale effettivo percettore dei proventi illeciti, atteso che la società era una mera fictio , creata nel suo esclusivo interesse.
5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 472 del 1997 poiché la sentenza impugnata non ha considerato che le sanzioni sono state illegittimamente irrogate con un atto autonomo, quando invece avrebbero dovuto essere irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento ex art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997, trattandosi di sanzioni collegate ai tributi oggetto di accertamento fiscale.
6. Il motivo è inammissibile.
Al di là del fatto che nel proprio controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE fiscale ha specificamente indicato l’avviso di accertamento (quello contraddistinto con il n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2010), notificato al ricorrente in epoca coeva all’atto di irrogazione sanzioni, relativo al recupero dei proventi illeciti percepiti dal COGNOME per effetto della frode Iva, deve osservarsi che la questione agitata con il motivo ora in esame non risulta essere mai stata sollevata nel corso del giudizio di merito, non avendo il ricorrente indicato né quando né dove l’avrebbe prima d’ora sottoposta al vaglio giudiziale.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione inesistente o apparente. Il ricorrente lamenta, in particolare, che i giudici d’appello non avrebbero in alcun modo indicato le ragioni poste a sostegno del loro convincimento circa il suo coinvolgimento nella violazione tributaria, essendosi piuttosto limitati ad affermare apoditticamente che egli era l’amministratore di fatto della società nel periodo in contestazione. 8. Il motivo è fondato.
8.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all ‘ interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n. 1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un ‘ approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull ‘ esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell ‘ ipotesi in cui le
argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. n.20112/2009).
8.2. Orbene, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha specificamente indicato le parti del proprio ricorso di primo grado nonché RAGIONE_SOCIALE proprie controdeduzioni in appello in cui ha contestato la mancanza di elementi probatori sufficienti a ricondurre le violazioni della società in suo capo, negando, in particolare, di aver mai tenuto comportamenti che potessero giustificare l’attribuzione in suo capo del ruolo di gestore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE dopo la cessazione dalla carica di amministratore, avvenuta il 16 aprile 2010.
8.3. La CTR, però, non si è confrontata con tali contestazioni, limitandosi ad affermare laconicamente la responsabilità del COGNOME in ragione della sua veste di amministratore di fatto nel periodo in contestazione (senza però esplicitare da quali elementi potesse evincersi tale contestata veste) nonché della ‘ condotta dolosa ‘ da lui realizzata (senza però indicare di quale condotta si trattasse in concreto). In altri termini, il Giudice d’appello è giunto all’affermazione di responsabilità del ricorrente dando per assunte circostanze -la gestione di fatto della società nel periodo successivo al 16 aprile 2010 e la dolosa realizzazione di un comportamento illecito -che avevano invece formato oggetto di contestazione.
La sentenza, che omette di esternare gli argomenti che hanno portato a ritenere che il COGNOME abbia gestito di fatto la società e l’abbia utilizzata come schermo di un’attività illecita da lui perpetrata per il perseguimento di scopi esclusivamente personali, reca quindi una motivazione apparente nel senso precisato dalla giurisprudenza dianzi menzionata.
8.4. Né potrebbe darsi rilievo in contrario al fatto che la sentenza abbia anche accertato che nel periodo in contestazione il COGNOME è stato anche amministratore di diritto della società, essendo pacifico che l’avviso
impugnato, relativo a violazioni dichiarative e contabili riguardanti l’anno d’imposta 2010, sia stata emesso sulla base del fondante presupposto che l’odierno ricorrente abbia amministrato di fatto (e controllato) la società dopo la cessazione della sua carica di amministratore di diritto nell’aprile 2010.
L’accoglimento del quarto motivo comporta l’assorbimento del quinto, con il quale il ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ignorato un decisivo elemento probatorio, quale quello rappresentato dall’archiviazione del procedimento penale promosso contro di lui in relazione ai medesimi fatti controversi.
In conclusione, deve accogliersi il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto e rigettati gli altri, e deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto e rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME