Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2771 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2771 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
Oggetto: sanzioni -amministratore di fatto -utilizzo schermo societario -concorso ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12860/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, depositata il 10/1/2023.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rimini un atto di contestazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria ammontante ad euro 1.277.693,59, già irrogata con distinto avviso anche alla RAGIONE_SOCIALE per violazioni della normativa tributaria relative all’anno d’imposta 2013, quale dominus della predetta società, da lui utilizzata per porre in essere un meccanismo fraudolento con lo scopo di trarre un indebito risparmio d’imposta nonché un provento illecito tramite l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Il Giudice di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che le sanzioni non sono applicabili all’amministratore di fatto, ponendole l’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 a esclusivo carico della società con personalità giuridica.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, investita dell’appello dell ‘RAGIONE_SOCIALE, accolse il gravame, evidenziando in particolare, per quanto qui di interesse, che la norma eccezionale di cui all’art. 7 cit. non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in cui l’amministratore della società aveva agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio.
Avverso tale ultima pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a nove motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte regionale ha fondato la propria decisione su argomentazioni introdotte dall’Ufficio soltanto con l’atto d’appello, argomentazioni peraltro contrastanti con il contenuto dell’atto di contestazione impugnato. In particolare, il ricorrente lamenta che mentre nell’atto di contestazione la sanzione era stata irrogata ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, cioè nel presupposto di una sua responsabilità in concorso con la società nella presentazione di dichiarazioni infedeli, la sentenza di secondo grado ha invece dichiarato la sua responsabilità quale amministratore di fatto che avrebbe agito nel proprio esclusivo interesse utilizzando la società come mero schermo, escludendo così l’applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, a cui però non era fatto alcun cenno nell’atto impugnato.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Nell’atto di irrogazione sanzioni per cui è causa, integralmente trascritto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, si legge: « In conclusione nel corso dell’istruttoria eseguita dal Comando di Finanza di Forlì è stato appurato che i sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno esercitato in modo continuativo, funzioni di diritto e di fatto riservate agli amministratori diventando i ‘dominus’ RAGIONE_SOCIALE società innanzi citate, i quali si sono avvalsi di prestanome -tra i quali il Sig. NOME COGNOME– per porre in essere un meccanismo fraudolento con lo scopo di trarre un indebito risparmio d’imposta nonché un provento illecito, tramite l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti »; e ancora: «… il sig. COGNOME NOME, in concorso con altri
soggetti, ha agito con l’intento specifico di sottrarre all’Erario ingente materia imponibile tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’omessa dichiarazione dei ricavi avvalendosi per gli scopi fraudolenti di società progressivamente costituite e da considerare come meri schermi giuridici. La responsabilità attribuita al Sig. COGNOME NOME è da qualificarsi come soggettiva in quanto derivante dalla condotta dolosa realizzata mediante l’utilizzo dello schermo societario considerato che, nel compimento RAGIONE_SOCIALE attività che hanno determinato le violazioni alla normativa tributaria, non ha agito al fine di raggiungere lo scopo societario; al contrario, in concorso con i sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha sfruttato lo schermo societario al fine di perseguire obiettivi di interesse privato che esulano dall’attività di impresa. Considerato che le violazioni contestate al Sig. COGNOME NOME, in concorso con i sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME, non sono state commesse nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni gestionali della società bensì derivano dalla condotta dolosa realizzata in concorso con una pluralità di soggetti utilizzando lo schermo societario, non si realizzano i presupposti per l’applicazione dell’art.11 del Dlgs 472/1997 ».
2.2. Come si vede, l’atto impugnato reca una motivazione imperniata sull’attribuzione al COGNOME del ruolo di dominus della società di capitali, da lui sfruttata, unitamente ad altro soggetto, come mero schermo per raggiungere non già lo scopo societario, bensì obiettivi economici di suo esclusivo interesse. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, la sentenza impugnata si è mossa entro il perimetro delineato dall’atto di contestazione, dal momento che, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica, cui il giudice può provvedere in via officiosa a prescindere dalle prospettazioni di parte e anche in contrasto con le stesse, i fatti addebitati nell’atto di cui trattasi sono gli stessi su cui la sentenza d’appello ha fondato il riconoscimento della responsabilità del COGNOME.
Deve pertanto escludersi che il Giudice d’appello si sia pronunciato su nuove argomentazioni dell’Ufficio volte ad un inammissibile ampliamento del thema decidendum .
Quanto, poi, al contestato riferimento operato dal secondo Giudice all’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, deve pure escludersi che esso abbia comportato un ampliamento del tema decisionale giacché tale riferimento era reso necessario dalla necessità di superare le difformi valutazioni della CTP che era giunta ad annullare l’atto di contestazione proprio sulla base della ritenuta applicabilità della detta norma di legge.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, in violazione degli artt. 112 c.p.c., la Corte regionale ha fondato la propria decisione su un argomento, quello dell’avve nuta traslazione in capo al COGNOME del reddito e dei relativi tributi dell’ente collettivo, che non era in alcun modo pertinente al tema di causa, limitato alla sola irrogazione di sanzioni.
Il motivo è infondato in quanto, sebbene la sentenza impugnata contenga considerazioni in tema di traslazione del reddito della società interposta alla persona fisica interponente, che sono del tutto avulse rispetto all’oggetto del contendere, tali considerazioni non costituiscono la vera base della decisione, essendo state svolte ad abundantiam al solo scopo di ribadire come nella specie la società fosse stata utilizzata dal COGNOME quale mero schermo dietro al quale agire per il perseguimento di scopi esclusivamente personali, situazione, questa, che escludeva l’applicabilità dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, ritenuto invece dal primo giudice sufficiente per annullare l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Il vero fondamento della decisione, dunque, va rinvenuto nell’affermazione del ruolo assunto dal COGNOME di dominus di società costituente mero schermo, rispetto alla quale le ulteriori argomentazioni
in merito alla traslazione del reddito appaiono meri obiter dicta o, comunque, superflue considerazioni aggiuntive.
Quanto detto in ordine all’infondatezza del secondo motivo conduce di necessità al rigetto del terzo, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di onere della prova e di valutazione RAGIONE_SOCIALE presunzioni per avere il giudice di seconde cure erroneamente ritenuto sufficienti le prove presuntive offerte dall’Ufficio al fine di dimostrare il possesso del reddito della società da parte del COGNOME e la traslazione di tale reddito al soggetto interponente.
La questione della traslazione del reddito, infatti, pur inserita a sproposito nella motivazione della sentenza, non ne costituisce il fondamento.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 111, comma 2, Cost., 2727 e 2729 c.c. poiché la Corte regionale ha deciso sulla base dei soli elementi presuntivi forniti d all’Ufficio, senza prendere in considerazione i documenti e la perizia forniti dal COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
7.1. Piuttosto che dolersi di un fatto controverso e decisivo non esaminato dal giudice, il ricorrente, nella sostanza, invoca un improprio riesame di merito degli apprezzamenti istruttori, fondati sulle risultanze documentali e testimoniali: riesame che, ovviamente, è precluso al Giudice di legittimità.
7.2. Sotto altro profilo va ricordato che la ricostruzione probatoria, anche qualora censurata sotto il profilo de ll’asserita violazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., non può essere contestata in questa sede, poiché l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove effettuato dal giudice del merito non è sindacabile nel giudizio di legittimità, neppure attraverso l ‘evocazione dell’art. 116, c.p.c. giacché una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea
valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Cass. n. 27000/2016). Punto di diritto, questo, che ha trovato conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (Cass. n. 20867/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell ‘ art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. E inoltre che per dedurre la violazione dell ‘ art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall ‘ art. 116 c.p.c.
7.3. Con specifico riferimento alla valutazione della perizia, di cui il ricorrente lamenta in particolare l’omissione, è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla
formazione dello stesso. Inoltre, l ‘ osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che egli dia conto dell ‘ esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l ‘ iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l ‘ obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato RAGIONE_SOCIALE prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023, Cass. n. 961/2015).
7.4. Identiche considerazioni valgono, poi, per gli ulteriori documenti di cui viene lamentata l’omessa considerazione in sentenza e che, a detta del ricorrente, fornivano elementi atti a dimostrare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE presunzioni addotte dall’Ufficio per far emergere il proprio ruolo di amministratore di fatto e dominus della società.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 111, comma 2, Cost., 2727 e 2729 c.c. poiché la Corte territoriale non ha considerato, ai fini della statuizione, il contenuto di due sentenze (nn.
1345/2022 e 1346/2022) prodotte in giudizio dal ricorrente, peraltro passate in giudicato, con cui la stessa Corte aveva confermato l’annullamento di altri due atti di contestazione di sanzioni, rispettivamente per gli anni 2010 e 2011, emessi a carico del COGNOME, escludendo che gli elementi istruttori ivi emergenti, che erano gli stessi fondanti le presunzioni utilizzate nella presente controversia, fossero idonei a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto e dominus della società in capo al NOME.
Il motivo è per un verso inammissibile e per un verso infondato.
9.1. È inammissibile per le stesse ragioni già illustrate a proposito del quarto motivo, trattandosi di censura sostanzialmente diretta a sollecitare una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, e dovendo comunque escludersi un obbligo del giudice di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti.
9.2. Qualora, poi, si ritenga che il mezzo sia diretto a censurare una violazione del giudicato esterno -avendo il ricorrente più volte sottolineato la definitività RAGIONE_SOCIALE due sentenze in ragione della loro mancata impugnazione -è sufficiente osservare come le pronunce in questione abbiano riguardato non solo annualità d’imposta differenti rispetto a quella oggetto del presente giudizio, ma anche violazioni imputate al COGNOME in qualità di dominus di una società -la RAGIONE_SOCIALE -diversa rispetto a quella cui si riferisce l’atto di contestazione di cui si controverte in questa sede. Ne deriva che il giudicato formatosi in seguita alla definitività di quelle due sentenze non può certo spiegare efficacia vincolante nella presente controversia, caratterizzata da un thema decidendum diverso sia sul piano oggettivo che su quello temporale.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, in contrasto con gli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n.
4, d.lgs. n. 546 del 1992, essa non ha illustrato il processo cognitivo attraverso cui si sarebbe formato il convincimento giudiziale, e in particolare ha omesso di esporre le ragioni del giudizio di prevalenza della tesi dell’ufficio rispetto a quella del contribuente. La doglianza viene formulata dal ricorrente con specifico riguardo all’accertamento del suo ruolo di amministratore di fatto e dominus della società.
11. Il motivo è infondato.
11.1. A sostegno della sua doglianza il ricorrente invoca il principio giurisprudenziale a mente del quale « Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto ‘statico’ della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto ‘dinamico’ della dichiarazione stessa » (Cass. n. 15964/2016; v. anche Cass. n. 32980/2018).
11.2. Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata non si pone in contrasto con il riferito principio, giacché non si limita ad affermare che NOME COGNOME fosse amministratore di fatto e dominus della società RAGIONE_SOCIALE, ma dà conto in modo dettagliato di tutti gli elementi fattuali che hanno giustificato una simile conclusione. A tal fine la Corte regionale, dopo aver premesso che la RAGIONE_SOCIALE aveva emesso fatture per operazioni inesistenti relative a servizi di sponsorizzazione presso il palazzetto della sport di RAGIONE_SOCIALE, ha in particolare valorizzato: – la circostanza che il teste NOME COGNOME avesse indicato il COGNOME quale referente, insieme a NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e, appunto, RAGIONE_SOCIALE, società risultate essere ‘cartiere’ e costituite allo scopo di gestire le sponsorizzazioni; – il rinvenimento presso
l’ufficio del COGNOME, in occasione di una perquisizione domiciliare, di scritture con le quali le società sportive autorizzavano le cartiere a concludere per loro conto contratti di sponsorizzazione; – il rinvenimento presso il COGNOME di alcuni manoscritti dai quali si evinceva la ripartizione dei proventi derivanti dall’illecita attività di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; l’esistenza di documentazione bancaria che dimostrava come il COGNOME operasse cui conti correnti bancari riconducibili alle società cartiere mediante versamenti di assegni bancari o presentandoli personalmente all’incasso; – la riconducibilità al COGNOME di alcune RAGIONE_SOCIALE società utilizzatrici RAGIONE_SOCIALE fatture false.
11.3. Il ricorrente contesta, inoltre, che i giudici d’appello non avrebbero dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della prevalenza della tesi dell’Ufficio rispetto alla propria, non avendo argomentato in ordine agli elementi di prova contraria da lui offerti per dimostrare di non aver mai assunto la veste di dominus della società. A ben vedere, però, ciò di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione non sono elementi di prova contraria, quanto piuttosto, mere argomentazioni, in prevalenza contenute in una perizia di parte, volte a ridimensionare i dati presuntivi addotti dall’RAGIONE_SOCIALE (o, comunque, a fornirne una diversa interpretazione).
Non può peraltro obliterarsi, proprio con riguardo alla perizia, che, come già chiarito da questa Corte, nel processo tributario la perizia stragiudiziale costituisce un ‘ allegazione difensiva a contenuto tecnico, e non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (v. Cass. n. 33503/2018; più di recente Cass. n. 257/2026).
Pertanto, anche in relazione alla censura mossa con il motivo in esame alla motivazione della sentenza d’appello deve rilevarsi che il ricorrente
pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744/2022, Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 8315/2013).
12. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, in contrasto con gli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, essa contiene una motivazione illogica e contraddittoria, avendo al contempo ritenuto sia che la RAGIONE_SOCIALE fosse solo uno schermo o paravento, sia che la stessa fosse esistente ed operativa, tanto da potersi considerare correttamente applicato l’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 in tema di concorso di persone nella violazione.
13. Il motivo è infondato poiché, come già illustrato in relazione al primo motivo, la motivazione della sentenza impugnata è interamente centrata sul fatto che « l’attività apparentemente svolta dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE fosse riconducibile direttamente a COGNOME NOME » e da lui utilizzata per scopi esclusivamente personali, ciò che ha appunto condotto il giudice di merito a collocare la fattispecie concreta al suo esame al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 7 d.l. n. 269/2003. Il fatto che poi la Corte territoriale abbia ritenuto che la società fosse esistente ed operativa non costituisce un elemento di contraddittorietà nel percorso motivazionale: da un lato, va infatti osservato che la società di capitali, quale ente con personalità giuridica, è giuridicamente esistente anche ove utilizzata come mero schermo (in questo senso v. Cass. n. 29700/2019 nonché Cass. n. 23231/2022 che riconosce l’ effettività della società di
capitali, al di là del proposito dei soci e ideatori di realizzare con essa un mero schermo rispetto ad eventuali attività illecite), dall’altro, che, alla luce della motivazione complessiva della sentenza, è chiaro che nel discorrere di ‘operatività’ della società il Giudice d’appello si sia riferito a quell’operatività apparente dietro la quale si celava l’intento del COGNOME di conseguire, tramite operazioni illecite da imputare all’ente collettivo, profitti personali.
Del resto, che la ritenuta esistenza ed operatività della predetta società non si ponga in contrasto con la ritenuta natura di schermo della stessa, è ben evidenziato dalla lettura della parte della motivazione in cui il giudice discorre della ‘esistenza’ e della ‘operatività’ della società, in cui invero si afferma che « il ragionamento sotteso al PVC, all’accertamento e all’atto sanzionatorio si manteneva fermo nel ritenere che ‘RAGIONE_SOCIALE‘, società la cui esistenza ed operatività, al pari RAGIONE_SOCIALE altre società considerate cartiere, non veniva messa in discussione, fosse stata appositamente costituita all’unico fine di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e di procurare a COGNOME NOME, oltre che a COGNOME NOME e COGNOME NOME profitti personali, artatamente sottratti a tassazione» . In altri termini, nel ragionamento del giudice d’appello l’esistenza e l’operatività della società sono comunque in funzione dell’utilizzazione della stessa da parte dei domini per sottrarsi alle conseguenze di illeciti tributari commessi non già nell’interesse della stessa, ma nel loro interesse esclusivo.
14. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenza impugnata poiché, a fronte della rilevata esistenza ed operatività della RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto concludere per l’annullament o dell’atto impugnato, fondato sull’applicazione dell’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, posta, in tale ipotesi, la riferibilità esclusiva RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate alla sola persona giuridica come disposto dall’art. 7 d.lgs. n. 269 del 2003.
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte in occasione dell’esame del primo e del settimo motivo.
15.1. Questa Corte ha precisato che l ‘ applicazione della norma eccezionale introdotta dall ‘ art. 7, decreto-legge n. 269 del 2003, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell ‘ interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l ‘ autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l ‘ amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l ‘ ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l ‘ applicazione dell ‘ art. 7, d.lgs. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell ‘ illecito (Cass. n. 12334/2019; v. anche Cass. n. 29038/2021).
15.2. Con riferimento, quindi, al caso di specie, la sentenza censurata, muovendo dalla considerazione della natura di società cartiera della RAGIONE_SOCIALE e dalla circostanza che il ricorrente era amministratore di fatto e dominus della stessa, ha conseguentemente ritenuto di fare applicazione dei suddetti principi, evidenziando l ‘ applicabilità della sanzione nei suoi confronti atteso che la società era una mera fictio (termine da intendersi con le precisazioni operate dalle già citate Cass. n. 29700/2019 nonché Cass. n. 23231/2022), creata nel l’esclusivo interesse suo e dell’altro dominus NOME COGNOME.
16. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, in contrasto con gli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, essa non ha indicato le ragioni per le quali abbia ritenuto sussistere gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale di cui all’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, imputata al ricorrente nell’atto di irrogazione sanzioni.
17. Il motivo è infondato.
Esso non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata la quale fa leva sul fatto che la società, benché formalmente esistente, è stata artificiosamente costituita nell ‘ interesse di persone fisiche, esclusive beneficiarie RAGIONE_SOCIALE violazioni, tra cui figurava proprio NOME COGNOME, ritenuto amministratore di fatto e dominus della società sulla base RAGIONE_SOCIALE molteplici circostanze puntualmente enumerate nella sentenza impugnata, di cui si è già dato atto in occasione dell’esame del sesto motivo. Con la conseguenza, già più volte affermata da questa Corte (Cass. n. 10975/2019), che non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente, e che, quindi, non vi è ragione di dar conto in sentenza della sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie concorsuale.
18. Da ultimo, va escluso che la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1320/2024, depositata nel presente giudizio con la memoria illustrativa e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, possa qui spiegare, come sostenuto dal ricorrente, gli effetti di cui all’art. 21bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Tale norma prevede, al suo primo comma, che « La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l ‘ imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel
processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi ».
Tuttavia dall’esame della sentenza penale invocata dal ricorrente si evince che lo stesso è stato assolto con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ solo per l’imputazione di cui al capo g) richiamato in sentenza (riferita all’omessa presentazione della dichiarazione RAGIONE_SOCIALE relativa ad Iva e imposte sui redditi per l’anno 2014, delitto consumatosi il 31 dicembre 2015) nonché per l’imputazione di cui al capo h) (riferita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a servizi di sponsorizzazione in relazione ai periodi d’imposta dal 2012 al 2015), ma, in quest’ultimo caso, soltanto limitatamente agli anni d’imposta 2014 e 2015. Non sussiste, pertanto, il requisito dell’identità dei fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, posto che questo ha ad oggetto violazioni concernenti il periodo d’imposta 2013.
In relazione agli altri reati ascritti al COGNOME, invece, riferiti anche a taluni fatti identici a quelli oggetto di questo giudizio, nei confronti del ricorrente è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, formula di proscioglimento che, non recando alcun accertamento del fatto storico, non rientra nello spettro operativo dell’art. 21bis d.lgs. n. 74 del 2000 e non produce gli effetti da esso previsti.
19. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 13.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME