Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3126 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3126  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 4019, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 13.5.2021, e pubblicata il 14.9.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Irpef 2014 –RAGIONE_SOCIALE  –  Omessa  dichiarazione dei redditi -Retribuzioni dei lavoratori  –  Omesso  versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute – Amministratore e liquidatore occulto -Responsabilità – Condizioni.
La Guardia di Finanza concludeva nell’anno 2016, con la redazione e consegna di Processo Verbale di Costatazione (PVC) una verifica fiscale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in relazione agli anni dal 2011 al 2015. A tutte le RAGIONE_SOCIALE consorziate erano contestati inadempimenti fiscali, in particolare l’omessa dichiarazione e versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci, di fatto lavoratori, che ‘ricevevano mensilmente la busta paga (PVC foglio 65 …)’ (controric., p. 2).
La società RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese nel 2015 (ric., p. 7), riceveva la notificazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’avviso di accertamento, avente ad oggetto l’anno 2014, mediante il quale si contestava il debito tributario dipendente dal mancato versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute operate per oneri previdenziali ed assicurativi. L’avviso di accertamento per i medesimi debiti tributari, che assumeva il n. NUMERO_DOCUMENTO, così come numerosi altri relativi a diverse RAGIONE_SOCIALE consorziate, erano notificati anche a COGNOME NOME, ritenuto amministratore e poi liquidatore, di fatto, della società cooperativa e, in definitiva, il vero datore di lavoro.
Nella ricostruzione della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza prima, e dell’Amministrazione  finanziaria  poi,  le  società  RAGIONE_SOCIALE  erano solo  dei  meri  schermi  interposti  tra  il  datore  di  lavoro,  NOME COGNOME, ed i lavoratori. Le società servivano per disporre di un centro di imputazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni erogate, ed unico utilizzatore RAGIONE_SOCIALE attività  formalmente  svolte  dalle  imprese  consorziate  rimaneva COGNOME NOME.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli a titolo personale, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale  di  Viterbo,  proponendo  plurime  censure,  formali  e sostanziali.  Per  quanto  ancora  d’interesse  lamentava,  tra  l’altro, l’insussistenza  del  presupposto  impositivo,  specie  per  non  essere
stato  provato  il  ruolo  da  lui  svolto  nell’ambito  del  RAGIONE_SOCIALE.  La  CTP  riteneva  infondati  gli  argomenti proposti dal contribuente e rigettava il suo ricorso.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole  conseguita  nel  primo  grado  del  giudizio,  innanzi  alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rinnovando le proprie censure.  La  CTR  rigettava  l’impugnativa,  confermando  la  piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.
Ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
Con il suo primo strumento di impugnazione, indicato come proposto  ai  sensi  dell’art.  ‘360,  c.  1,  n.  3.  Omessa  motivazione’ (ric., p. 7), il ricorrente contesta che ‘il Collegio di gravame non ha inteso motivare circa la sollevata violazione della disposizione di cui all’art. 28, D.Lgs. 175/2014’ ( ibidem ).
Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto del presupposto impositivo, perché ‘non sussiste la prova del fatto che il Sig. COGNOME abbia ricoperto la carica di ‘datore di lavoro di fatto’, unica e necessaria per poter procedere con la richiesta avanzata con l’avviso di accertamento. Né la motivazione apparente riportata nella sentenza oggetto di disamina può colmare il vuoto probatorio contestato’ (ric., p. 14).
Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente censura la violazione  dell’art.  28  del  D.Lgs.  n.  175  del  2014.  In  realtà  non risulta agevole comprendere quale tipo di contestazione sia avanzata, perché il contribuente opera riferimento all’art. ‘360, c. 1,  n.  3’,  evidentemente  del  codice  di  procedura  civile,  e  quindi
mostra in tal modo di voler proporre una questione di violazione di legge. Subito dopo, però, aggiunge ‘Omessa motivazione’, contestazione  che  dovrebbe  essere  riferibile  ad  un  vizio  di  nullità della sentenza a causa di una omessa pronuncia (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), o ad un vizio di omessa motivazione su un fatto controverso (art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.).
Anche  il  riferimento  alla  norma  richiamata  risulta  incompleto, perché l’art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014 si compone di numerosi commi che disciplinano istituti diversi. Verosimilmente il contribuente intende operare riferimento al comma cinque dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014, norma che dispone: ‘ 5. All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma primo è sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. »
3.1. La tesi proposta dall’Amministrazione finanziaria nell’avviso di  accertamento  è  che  NOME  COGNOME  fosse  il factotum RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consorziate, rivestendo pertanto, di fatto, le cariche di socio,  amministratore  e  poi  liquidatore,  tematica  su  cui  occorrerà tornare esaminando il secondo motivo di impugnazione.
La  tesi  del  ricorrente  è  che  ai  sensi  dell’art.  2495  cod.  civ.  i creditori sociali, tra cui il Fisco, possono agire nei confronti dei soci della  estinta  società  di  capitali  sino  alla  concorrenza  di  quanto
questi ultimi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione ‘e possono agire anche nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento  è  dipeso  da colpa di  costui’  (ric.,  p.  7,  evidenza aggiunta).
3.2.  Afferma  il  ricorrente  che  ‘l’RAGIONE_SOCIALE  non  ha fornito  prova  alcuna  circa  la  colpa  del  ‘liquidatore  di  fatto’  per  il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE ritenute asseritamente non versate dalla compagine.  Sul  punto,  nonostante  la  sollevata  eccezione  sia  in primo  che  in  secondo  grado,  il  Collegio  non  ha  inteso  motivare’ (ric., p. 9).
3.3. La critica, come proposta, risulta inammissibile. Il ricorrente, infatti, non provvede a riportare quando abbia tempestivamente proposto la propria contestazione, e mediante quale formula, nel corso dei gradi di merito del giudizio, e neppure ha cura di indicare come l’abbia diligentemente coltivata, in modo di consentire a questa Corte di legittimità di provvedere al controllo che le compete circa la tempestività e congruità RAGIONE_SOCIALE critiche proposte dalla parte, prima ancora di provvedere a valutarne la decisività.
3.3.1. La contestazione è comunque infondata. Sostiene il ricorrente che ‘in base all’art. 2697 c.c., incombe sul creditore che agisce in giudizio l’onere della prova della distribuzione dell’attivo e della riscossione di quote RAGIONE_SOCIALE stesso da parte del socio nei cui confronti agisce’ (ric., p. 10). Il contribuente trascura, però, di tener conto della peculiarità della materia e del processo tributario, avendo questa Corte regolatrice recentemente avuto modo di ribadire che ‘in materia di accertamento tributario, può ritenersi, in via presuntiva e secondo l'”id quod plerumque accidit”, che l’amministratore di fatto di una società “cartiera” abbia direttamente incamerato i proventi dell’evasione fiscale addebitabile all’ente, anche in assenza di evidenze contabili
dell’evasione,  sicché  spetta  all’amministratore  stesso  fornire  la prova contraria’, Cass. sez. V, 22.11.2021, n. 36003.
Il  primo mezzo di impugnazione risulta pertanto inammissibile ed è comunque infondato.
Con il secondo strumento di ricorso il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello, per aver trascurato che non risulta integrato, nel caso di specie, il presupposto impositivo, perché non vi è prova, neppure presuntiva,  del  ruolo  svolto  da  NOME  COGNOME  nell’ambito  del RAGIONE_SOCIALE,  tra  cui  la  RAGIONE_SOCIALE,  resesi  responsabile dell’omesso  versamento  RAGIONE_SOCIALE  ritenute  operate  sulle  retribuzioni corrisposte ai lavoratori.
4.1. Anche a questo proposito devono rilevarsi difetti di contestazione in alcune RAGIONE_SOCIALE critiche proposte dal ricorrente, che risultano perciò inammissibili. Sostiene il contribuente che ‘preme sottolineare come già nel corso del primo grado la difesa del ricorrente aveva sollevato eccezioni circa la assenza di prova circa la presunzione della qualifica del Sig. COGNOME di amministratore e di liquidatore di fatto della cooperativa sottoposta ad accertamento’ (ric., p. 13). Deve allora confermarsi che è onere del ricorrente, nel giudizio di cassazione, aver cura di riportare quando abbia tempestivamente proposto la propria contestazione, e mediante quale formula, oltre ad indicare come l’abbia diligentemente coltivata, in modo di consentire a questa Corte di legittimità di provvedere al controllo che le compete circa la tempestività e congruità RAGIONE_SOCIALE critiche proposte dalle parti, prima ancora di provvedere a valutarne la decisività.
Tanto premesso, la CTR scrive che ‘dalle plurime dichiarazioni rese ai verbalizzanti e puntualmente riportate nel PVC, risulta che i soci RAGIONE_SOCIALE varie RAGIONE_SOCIALE consorziate nella RAGIONE_SOCIALE, non partecipavano affatto  alla  vita  RAGIONE_SOCIALE  rispettive  società,  limitandosi  a  svolgere
esclusivamente mansioni lavorative (prevalentemente quelle di autista); tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che i medesimi ricevevano mensilmente la propria busta paga. In secondo luogo, è emerso che le società RAGIONE_SOCIALE così consorziate espletavano la propria attività esclusivamente per la citata RAGIONE_SOCIALE. Infine, risultano accertati i seguenti elementi: a) i dirigenti RAGIONE_SOCIALE società consorziate hanno partecipato in misura assolutamente minimale all’attività RAGIONE_SOCIALE rispettive società; b) i dirigenti RAGIONE_SOCIALE società consorziate hanno svolto una pregressa attività di autista alle dipendenze dell’attuale appellante; c) le società consorziate sono state quasi tutte costituite nel medesimo giorno e liquidate contemporaneamente; d) le società consorziate hanno tutte utilizzato i servizi di un unico commercialista e di un unico liquidatore, e) diversi dirigenti RAGIONE_SOCIALE società consorziate sono stati assunti, dopo la liquidazione, in altre società comunque riconducibili all’attuale appellante; f) non sono stati reperiti i documenti contabili della società RAGIONE_SOCIALE che non risultano neanche in possesso della liquidatrice. Tali elementi rappresentano presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 600/1973, che fanno ritenere la natura fittizia RAGIONE_SOCIALE società consorziate, costituite al solo fine di consentire al contribuente di scaricare sulle società fittizie il costo del lavoro oltre che emettere la dichiarazione e il versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute operate sui loro emolumenti. Dai medesimi elementi risulta la prova della natura di effettivo datore di lavoro da attribuire al contribuente, il quale è stato amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE fino alla sua liquidazione’ (sent. CTR, p. III s.).
5.1.  Pertanto,  il  giudice  dell’appello  ha  ritenuto  provata  la responsabilità fiscale del ricorrente sul fondamento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dai lavoratori e dei numerosi elementi raccolti per affermare  la  fittizia  costituzione  ed  attività  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  di fatto gestite esclusivamente da NOME COGNOME. Il ricorrente non si
confronta  con  la  pronuncia  adottata  dalla  CTR  non  ne  confuta  il fondamento. Continua a riproporre le proprie tesi senza tener conto della decisione impugnata, non illustra perché le valutazioni espresse dal giudice di secondo grado dovrebbero ritenersi errate, riproponendo  piuttosto  il  proprio  parere  su  quale  avrebbe  dovuto essere l’oggetto della prova da parte dell’Amministrazione finanziaria (ric., p. 14).
5.2.  Non solo, risulta in  tal  senso  anche  possibile  integrare  la motivazione adottata dalla CTR. Nel caso di specie, infatti, il PVC e quindi l’avviso di accertamento, non ricercano il proprio fondamento,  ai  fini  della  definizione  del  reale  ruolo  rivestito  da NOME COGNOME nell’ambito del gruppo di RAGIONE_SOCIALE, soltanto negli elementi valorizzati dal giudice dell’appello.
A tacer d’altro l’RAGIONE_SOCIALE ha sottolineato nel suo controricorso che ‘le ritenute non dichiarate (e non versate) venivano desunte dagli appositi prospetti del costo mensile del personale facente capo alla rispettiva ‘cooperativa’ consegnati dallo stesso Sig. COGNOME NOME ai verificatori su specifico invito dei medesimi (PVC foglio 68): la qual cosa, oltretutto, costituiva un ulteriore elemento a riscontro della qualità di effettivo datore di lavoro in capo al Sig. COGNOME‘ (controric. p. 4). Si tratta di circostanze non contestate dal ricorrente, che costituiscono ulteriore riscontro del ruolo da lui svolto nel RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto in parte inammissibile, e per il resto è infondato.
 In  definitiva  il  ricorso  introdotto  da  NOME  COGNOME  risulta infondato e deve essere rigettato, confermandosi pertanto l’orientamento  espresso,  tra  le  altre,  con  le  decisioni  n.  8425, 8404, 8427, 8416, 8077, 15084, 15085, 15179 e 15198 del 2023, intervenute tra le stesse parti ed aventi analogo oggetto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza,  e  sono  liquidate  in  dispositivo,  in  considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della causa.
7.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, e le  liquida  in  complessivi  Euro  2.300,00  per  compensi,  oltre  spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25.1.2024.