Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24238 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
Oggetto:
Tributi
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26756/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lazio n. 1854/06/2022, depositata il 26.04.2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 3 settembre 2024.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso l’ avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, in qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, con il quale erano stati recuperati a tassazione, per l’anno d’imposta 2014, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della l. n. 537/1993, proventi di natura illecita (qualificati come reddito diverso ex art. 67 del TUIR), in misura pari al 50% dell’IVA rel ativa a fatture per operazioni di cessione, ritenute soggettivamente inesistenti;
dalla sentenza della CTR si evince, in sintesi, per quanto ancora qui rileva, che:
dal PVC risultava chiaramente che la contribuente aveva operato nella qualità di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE;
-nella motivazione nell’avviso di accertamento erano puntualmente indicate le circostanze e le ragioni di diritto che avevano determinato la maggiore imposizione ed erano illustrate le indagini che avevano condotto all’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie contestate, mediante il richiamo, quale fonte di prova, al PVC che era conosciuto dalla contribuente, in quanto alla stessa regolarmente notificato in data 1.12.2016;
la responsabilità della contribuente si evinceva dalle attendibili dichiarazioni rese dall’amministratore unico, riscontrate da quelle di altri soggetti e da ulteriori indizi (in ordine ai quali la ricorrente non aveva speso alcuna parola), da cui si evinceva il coinvolgimento della COGNOME nell’organizzazione e nella gestione societaria;
era infondata la censura sulla omessa attestazione di conformità all’originale della copia dell’atto impositivo, notificata alla contribuente, in quanto l’avviso di accertamento notificato alla ricorrente era
l’originale cartaceo predisposto dall’Ufficio e sottoscritto con firma autografa dal Direttore Provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE convenuta;
anche la censura relativa alle sanzioni era infondata, in quanto nel caso in cui l’amministratore, anche di fatto, della società con personalità giuridica agisce nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società o ente con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa colpisce la persona fisica autrice dell’illecito; nella specie, nessuna prova contraria aveva offerto la contribuente, che si era limitata a censurare gli atti a suo carico;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
in data 4.12.2023 il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’articolo 380bis , comma 1, cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso;
la proposta è stata comunicata in data 11.12.2023 e il difensore della ricorrente ha depositato il 27.12.2023 tempestiva istanza per la decisione del ricorso;
è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza camerale del 29.05.2024. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare occorre rilevare che, con nota depositata in data 21.02.2024, il difensore della ricorrente ha depositato copia della sentenza penale n. 9782/2023 del Tribunale di Roma, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti della COGNOME e di NOME, divenuta irrevocabile per la COGNOME il 3.11.2023, come risulta dalla
relativa attestazione del 22.01.2024, con la quale la contribuente è stata assolta dal reato di cui agli artt. 110 c.p. e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 per non avere commesso il fatto;
– ciò premesso, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; artt. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., assenza testuale di motivazione ‘ circa il mancato accertamento e dichiarazione della totale estraneità della COGNOME al ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE ‘ ; sostiene che la CTR ha erroneamente ritenuto la COGNOME amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, sulla base di elementi inattendibili e non riscontrati;
con il secondo motivo, deduce: art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.; assenza testuale di motivazione: sulla non corretta qualifica dell’amministratore di fatto in capo alla contribuente, per avere la CTR attribuito erroneamente alla COGNOME il ruolo dell’amministratore di fatt o, non valutando correttamente le prove emerse nel caso di specie;
-con il terzo motivo, deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto; sulla nullità dell’atto impugnato per mancanza di motivazione e
violazione dell’art. 7, comma 1, parte seconda , legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2001, per avere la CTR errato nel non ritenere nullo l’avviso di accertamento impugnato che era motivato esclusivamente per relationem al PVC;
con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto nullo l’atto impugnato per omessa attestazione della conformità , all’originale digitale, della copia cartacea notificata;
con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR annullato l’atto impugnato per l’illegittimità, l’infondatezza e/o l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate;
ritenuto opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devono essere esaminate, a seguito della entrata in vigore dell’art. 21 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024 (‘Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 ‘).
P.Q.M.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 maggio 2024 e, a