Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24500 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24500 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 2827/2024 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al ricorso per cassazione.
PEC: NOMEEMAIL EMAIL
-controricorrente –
Oggetto:
Tributi
avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 3686/23/2022 depositata il 28.09.2022, notificata il 30.12.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Bergamo, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dal contribuente avverso distinti avvisi di accertamento e atti di contestazione di sanzioni, relativi ad imposte dirette, Iva e altro per gli anni di imposta 2013-2014;
con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 accoglieva l’appello del contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:
-il primo giudice si era soffermato esclusivamente su una ‘ presunta operazione di compravendita immobiliare avente ad oggetto un immobile ubicato in Comune di Casirate d’Adda a sede operativa della società RAGIONE_SOCIALE, valorizzando l’acquisto da parte del COGNOME di un immobile per l’importo di euro 252.330,00, destinato di fatto ad uso della RAGIONE_SOCIALE e dopo quattro anni alla stessa venduto al prezzo di euro 900.000,00, per desumerne il ruolo di amministratore di fatto della predetta società e, quindi, corresponsabile delle violazioni tributarie commesse dalla persona giuridica;
-gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio erano privi della connotazione di gravità, precisione e concordanza a fronte della puntuale smentita desumibile dalla documentazione fornita dal contribuente, da cui si evinceva che l’immobile era detenuto dalla società in forza di un contratto preliminare di vendita del 19.04.2013 e che il COGNOME non aveva acquistato l’immobile al prezzo di euro 252.330,00, ma il terreno sul quale tale immobile era stato poi realizzato;
il COGNOME aveva documentato sia la natura dei rapporti intercorsi con la RAGIONE_SOCIALE dapprima in forza di un contratto di agenzia e poi quale
dipendente responsabile delle vendite, sia le causali delle somme versategli dalla RAGIONE_SOCIALE per complessivi euro 187.000,00, da ricondursi alle somme pattuite per il contratto preliminare di acquisto dell’immobile, poi risolto in sede transattiva con successiva stipula di un contratto di locazione, e dell’importo di euro 40.000,00 versato all’amministratore e socio unic o della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, per l’acquisto di alcuni beni mobili di valore, dallo stesso utilizzato per sostenere l’aumento di capitale della società ;
-nella specie, quindi, difettava totalmente la prova, seppur presuntiva, del ruolo di amministratore di fatto del COGNOME, a fronte della puntuale smentita desumibile dalla documentazione in atti, non vagliata dal primo giudice e neppure adeguatamente contestata e confutata dall’Ufficio ;
-l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
NOME COGNOME resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
-Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione, proposta dal controricorrente;
la notifica di detto ricorso è stata effettuata in data 26.01.2024, come si evince dalla ricevuta di consegna della PEC, depositata dalla ricorrente;
-il comma 199 dell’art. 1 della l. n. 197 del 2022 stabilisce che: « Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023 »;
il periodo di undici mesi deve essere aggiunto al termine computato secondo le ordinarie regole processuali (Cass. n. 7510 del 2024) e la
sospensione straordinaria delle liti definibili non si cumula con quella dei termini processuali nel periodo feriale, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass. n. 3598 del 2023, con riguardo all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, e Cass. n. 19078 del 2025, con riguardo all’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022);
poichè il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. per proporre impugnazione, decorrente nella specie dal 30.12.2022 (data di notifica della sentenza di appello, depositata il 28.09.2022), sarebbe scaduto martedì 28.02.2023 e, quindi, tra la data di entrata in vigore della predetta legge (1.01.2023) e il 31.10.2023), l’ulteriore termine di undici mesi, aggiunto ai sensi dell’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022 e succ. modifiche, andava a scadere in data 29.01.2024 (lunedì), trattandosi di sospensione prevista per tutte le controversie definibili, a prescindere dalla presentazione della domanda di definizione;
tanto premesso, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR fondato la pronuncia su una motivazione apparente consistente in un’affermazione apodittica dalla quale è impossibile desumere l’iter logico attraverso il quale il giudice è pervenuto alla decisione, non essendosi soffermato sui principali elementi posti a base degli atti di contestazioni emessi nei confronti del contribuente;
– il motivo è infondato;
va ribadito il principio secondo il quale ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante
argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto spiega chiaramente le ragioni per le quali COGNOME NOME non è stato ritenuto amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, sia con riferimento all’operazione riguardante l’immobile presso il quale la predetta società aveva la propria sede, sia in relazione al rapporto intercorso tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).
-con il secondo motivo, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare gli elementi di fatto evidenziati nelle motivazioni degli atti di contestazione, che qualificavano il contribuente come amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e che portavano indirettamente a concludere che lo stesso utilizzava lo schermo societario per ottenere benefici economici diretti; in particolare, non sono stati considerate le circostanze indicate alle pagine 6 e seguenti delle controdeduzioni in appello, quali il rinvenimento nei locali aziendali in sede di accesso, di n. 12 timbri riportanti i dati societari di soggetti economici nazionali ed esteri, asseriti fornitori della RAGIONE_SOCIALE e di numerosa documentazione contabile, amministrativa e bancaria inerente ai rapporti intrattenuti con diversi operatori economici, nazionali ed esteri, comprese le chiavi home banking per la gestione specifica
degli stessi conti correnti, da cui si evinceva la possibilità per la RAGIONE_SOCIALE di attribuire a società cartiere pagamento di forniture di merci e servizi, mai effettuati; l’emissione ed il ricevimento di fatture per prestazioni mai effettuate ed il successivo riciclaggio transnazionale dei proventi di tale attività delittuosa; il ruolo di schermo della RAGIONE_SOCIALE; le somme versate dal COGNOME all’amministratore della RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME erano servite per effettuare un aumento di capitale sociale della predetta società;
il motivo è inammissibile;
al riguardo occorre premettere che con l’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” ( ex multis , Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.);
resta fermo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie ( ex plurimis , Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.);
-nel richiedere che il vizio riguardi l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella sua nuova formulazione, esclude le mere questioni o argomentazioni difensive, quali quella formulata con la terza censura (riguardante il metodo di ricostruzione delle rimanenze), che non costituiscono “fatto storico” (Cass. n. 13024 del 26/04/2022);
-la sentenza impugnata ha ritenuto, anche a fronte della documentazione prodotta dal contribuente, che non fossero stati indicati elementi idonei a qualificare il COGNOME, neppure in via presuntiva, come amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE;
a prescindere dal fatto che la ricorrente ha censurato, nella sostanza, una insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata in ordine ad alcuni aspetti di valutazione delle prove, con ciò attingendo l’apprezzamento e l’articolata motivazione del giudice di merito, al fine di provocare un nuovo accertamento in fatto, non consentito in questa sede, occorre evidenziare che i fatti indicati dalla ricorrente come non esaminati dal giudice di appello attengono, in realtà, alla condotta della RAGIONE_SOCIALE e non specificatamente al ruolo svolto dal COGNOME all’interno di detta società, essendo, quindi, comunque carenti del requisiti della decisività;
in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 10.000, per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno 2025