Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27409 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2962/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo in INDIRIZZO, INDIRIZZO e domicilio digitale PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi – amministratore di fatto
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, n. 738/08/22 depositata in data 20 giugno 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato, unitamente a COGNOME NOME, un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012 con il quale, previo accertamento della natura di soggetto privo di organizzazione della società RAGIONE_SOCIALE, si deduceva il ruolo di amministratore di fatto del contribuente;
che il contribuente ha dedotto violazione del contraddittorio preventivo, difetto di motivazione e insussistenza del presupposto impositivo;
che la CTP di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso;
che la CTR dell’Emilia -Romagna, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, proposto anche dal terzo COGNOME;
che il giudice di appello ha ritenuto che l’atto impugnato ha messo il contribuente in grado di conoscere la pretesa impositiva, ritenendo poi fondato nel merito l’accertamento, essendo stata accertata sia la natura di soggetto privo di organizzazione della società RAGIONE_SOCIALE, sia il ruolo svolto dal contribuente, sia dal terzo COGNOME, così come ha ritenuto insussistente l’obbligo del contraddittorio preventivo in assenza di accesso presso i locali dell’impresa ;
che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria e che l’Ufficio si è costituito in giudizio ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 24 della Costituzione , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto rispettato l’obbligo di motivazione nei provvedimenti amministrativi, sostenendo il ricorrente che il PVC non sarebbe stato integralmente notificato, né allegato al ricorrente, in quanto mancante dei suoi allegati e in particolare della annotazione di p.g. relativa alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia;
che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2639 e 2697 cod. civ, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i requisiti di amministratore di fatto in capo al ricorrente, essendo mancato nella sentenza impugnata l’accertamento di una continuativa attività gestoria della società RAGIONE_SOCIALE tale da avere caratteri di sistematicità e completezza;
che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 12 l. n. 212/2000, 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non violato l’obbligo del contraddittorio preventivo, ritenendo sussistente un generalizzato obbligo del contraddittorio, con particolare riferimento alle imposte armonizzate;
che deve essere integrato il contraddittorio nei confronti del terzo COGNOME NOME, già parte dei due gradi del giudizio di merito;
P. Q. M.
Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, concedendo al ricorrente per l’incombente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2024