Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34388 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34388 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Oggetto : IRPEF 2013 – Amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE – Compensi a nero
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27236/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del primo;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia, n. 1220/11/2021, depositata in data 26 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti del contribuente l’ avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertava, ai
sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973, redditi diversi, per l’ anno di imposta 2013, ai fini IRPEF, per Euro 407.750,00.
L’avviso traeva origine dall’attività di indagine svolta dalla Guardia di finanza nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e, in particolare, dai prelevamenti dai conti correnti intestati a quest’ultima, per complessivi Euro 1.223 .250,00, da parte, tra gli altri, di COGNOME NOME, amministratore di fatto della stessa.
Fallito il procedimento di accertamento con adesione, l ‘COGNOME proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, eccependo l’illegittimità dell’avviso per violazione dell’art. 2697 cod. civ..
La CTP rigettava il ricorso ritenendo provata la qualifica di amministratore di fatto, in capo al contribuente, della RAGIONE_SOCIALE e la mancata giustificazione dei prelievi dai conti correnti dell’ente (eseguiti dall’amministratore di diritto al fine di distribuirli anche al ricorrente).
Il contribuente proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva il gravame, evidenziando che alcuna prova della percezione, da parte dell’COGNOME, di somme in nero era stata fornita dall’Ufficio e che le sanzioni non potevano essere irrogate all’amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE ex art. 7 d.l. 269/2003.
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso , eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 21 novembre 2025.
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che:
Va, preliminarmente, delibata l ‘eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal controricorrente, sotto un profilo generale, ovvero per la mancata specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ..
La doglianza non ha pregio. I motivi, invero, sono specifici, in quanto riportano nella rubrica il vizio lamentato e nel contenuto la compiuta esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche poste a loro fondamento (v. infra ).
Piuttosto, va verificata la procedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., per essere stata allegata una copia della sentenza gravata priva RAGIONE_SOCIALE pagine 3, 4 e 5 (su 6 complessive). La questione, sollecitata dal PG che nella memoria si è rimesso alle decisioni di questa Corte, deve essere risolta nel senso della procedibilità del ricorso atteso che nel fascicolo cartaceo risulta allegata la copia autentica della sentenza gravata, nella sua interezza.
Ciò posto, con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 14, comma 4, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell’art. 67 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, numero 3), c.p.c.» per aver e la CTR fondato l’ampia motivazione del decisum sull’esegesi dell’art. 7 d.l. 269/2003, norma non applicabile nel caso di specie.
Il motivo è infondato.
Premesso che, come giustamente argomentato dal controricorrente, la motivazione della CTR è fondata sull’esegesi dell’art. 7 d.l. 269/2003 solo con riferimento alle sanzioni, deve ritenersi che effettivamente nella specie (avviso di accertamento per maggiore IRPEF, addizionali e sanzioni) il profilo RAGIONE_SOCIALE sanzioni non andava investigato al lume della detta norma (che disciplina l’ipotesi, tutta diversa, RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate ad una società e della limitata responsabilità per le dette sanzioni in capo agli amministratori).
Invero, l’annullamento dell’avviso di accertamento, poco prima statuito dalla CTR, era ben sufficiente a far cadere anche le sanzioni in esso contenuto. In tali termini, la motivazione della CTR deve essere rettificata, ed il motivo va rigettato.
Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.; in particolare, la CTR avrebbe omesso di esaminare ‘diversi fatti, puntualmente dedotti in giudizio dall’Ufficio’ che dimostrerebbero il pieno coinvolgimento de ll’COGNOME nel meccanismo fraudolento oggetto della pretesa fiscale. Riproduce, quindi, integralmente le controdeduzioni depositate in sede di appello, nelle quali erano evidenziate le seguenti circostanze:
il ruolo di gestore del personale RAGIONE_SOCIALE cooperative (in punto di assunzione/licenziamento dei dipendenti, gestione dei turni, sostituzione di personale assente, determinazione degli stipendi);
-l’avere l’COGNOME prelevato, nel 2013, danaro dai conti correnti intestati alla RAGIONE_SOCIALE (27 volte, e di tali movimentazioni non aveva fornito documentazione atta a spiegarne la natura);
il danaro derivava da proventi illeciti, avendo la Guardia di finanza accertato che la RAGIONE_SOCIALE era inserita in una più ampia operazione di somministrazione fraudolenta di personale.
4.1. Il motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni, ciascuna ex se idonea a fondare la relativa declaratoria.
4.1.1. L’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis , prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .
Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione
della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo .
In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111).
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso , che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo ; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).
Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637).
Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o
deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. 13/04/2021, n. 9637), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass. 31/03/2022, n. 10525).
4.1.2. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso e same di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).
4.1.3. Nella specie le circostanze asseritamente addotte non solo non integrano ‘fatti’ nel senso sopra delineato (concretando piuttosto argomentazioni o deduzioni difensive), ma alcuni non appaiono nemmeno decisivi (in particolare, quelli finalizzati a ritenere l’COGNOME amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, essendo la questione principale l’aver percepito somme).
4.2. Sotto altro profilo, la censura mira in realtà ad una diversa valutazione del materiale probatorio ed a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito di secondo grado.
Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di un costante indirizzo (Cass. 23/04/2024, n. 10927), che ‘deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme’; in precedenza anche Sez. U,
sent. n. 34476 del 27/12/2019 ha affermato esplicitamente che ‘ è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’.
Del resto, con più specifico riferimento alla valutazione probatoria dei documenti operata dal giudice del merito, questa Corte (Cass. 19/07/2021 n. 20553), ha affermato che ‘ la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito’ .
Il ricorso va, in definitiva, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Euro 200,00 a titolo di esborsi, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME