Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19079 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19079 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
Oggetto: Tributi Amministratore di fatto
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 1916 del ruolo generale dell’anno 202 4, proposto
Da
Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
Di Francescantonio COGNOME
per la cassazione della sentenza n. 4150/02/2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata in data 3/07/2023, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1. L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE – dichiarata fallita nel febbraio del 2018 – avviso di accertamento con il quale, previo p.v.c. della Direzione centrale Accertamento-Ufficio Antifrode, contestava attraverso una ricostruzione induttiva, in mancanza di esibizione della documentazione contabile ed extracontabile richiesta, un maggior reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2015 – notificandolo al curatore fallimentare e a NOME COGNOME, quale amministratore di fatto. In particolare, ad avviso dell’Amministrazione, dal p.v.c. erano emersi elementi presuntivi della qualifica, in capo al contribuente, di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE e di altre società italiane (c.d. oldco e newco) che, nell’ambito di una articolata frode , tramite holding estere riconducibili ai familiari dello stesso, effettuavano compravendite di immobili in qualità di danti e aventi causa, allo scopo di evadere Iva dovuta dalle c.d. oldco e di ottenere Iva detraibile a credito fittizia in favore delle c.d. newco.
2.Avverso il suddetto avviso, NOME COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che, con sentenza n. 1451/09/2022, ne dichiarava l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva stante l’espressa rinuncia
all’impugnazione da parte del curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE unico soggetto ritenuto legittimato a ricorrere.
3.Avverso la sentenza di primo grado, NOME COGNOME proponeva appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, con sentenza n. 4150/02/2023, depositata in data 3/07/2023, lo accoglieva.
In punto di diritto, la CGT di II grado – dopo avere premesso che, anche a fronte della rinuncia all’impugnazione da parte del curatore fallimentare, il contribuente aveva interesse ad impugnare essendogli stato notificato l’avviso nella supposta qualif ica di amministratore di fatto della società fallita -ha affermato che gli elementi indiziari enucleati nel p.v.c. sulla cui base era stato svolto l’accertamento induttivo per il 2015 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed era stato emesso l’impugnato avviso ‘ si arrestavano al 2014 ‘; pertanto, l’attribuzione al contribuente della qualifica di amministratore di fatto della società fallita anche per il 2015 cui si ricollegava l’accertamento de quorimaneva priva di ogni idoneo supporto probatorio.
5.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Rimane intimato il contribuente.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatt i decisivi e controversi per il giudizio avendo la CGT di II grado omesso di esaminare : 1) il fatto storico costituito dalla dichiarazione, riferita anche al 2015, resa da NOME COGNOME nel verbale giornaliero del 20.1.2016 (‘ in generale l’amministratore nelle mie società non può vendere gli immobili’ ) contenente una confessione della gestione
di fatto di RAGIONE_SOCIALE; 2) il fatto storico costituito dalla dichiarazione resa da NOME COGNOME nel corso del contraddittorio del 13.7.2016 con i verbalizzanti, con riguardo alla omessa presentazione, anche per l’anno 2015, da parte della società della documentazione contabile ed extracontabile richiesta ( ‘ egli disse che era convinto che tutto fosse già stato consegnato e si impegnò a depositare la documentazione entro pochi giorni. In data 26.7.2016, si presentava … delegato dell’amministratore di RAGIONE_SOCIALE depositando documentazione contabile relativa agli anni 2011,2012, 2013, 2014 ‘ ) denotante la gestione societaria effettiva di RAGIONE_SOCIALE in capo al contribuente; 3) i fatti storici riportati nel p.v.c. (pagg. 15-22) della Direzione centrale Accertamento- Ufficio Antifrode (controllo del gruppo societario da società estere riconducibili tutte alla famiglia del contribuente; sede amministrativa unica; medesimo personale tra le diverse società; versamento del capitale sociale delle newco solo nominalmente con trasferimento successivo delle somme sul conto di RAGIONE_SOCIALE, quale operazione denotante la volontà di fare rientrare i fondi in un’unica cassa; assenza di una autonoma gestione aziendale di ciascuna società; gestione personale e diretta da parte del contribuente di tutte le società del gruppo c.d. oldco e newco) indici della qualifica in capo al contribuente di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE ( e delle altre società del gruppo coinvolte nell’operazione fraudolenta).
1.1.Il motivo è fondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,
la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10648 del 2024). Questa Corte ha chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). In tema di ricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare
l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale. ( Sez. 1, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; v. anche nello stesso senso Cass. n. 18598 del 2020; n. 21223 del 2018, n. 13399 del 2018, n. 13922 del 2016).
1.3. Premesso che l’Agenzia delle entrate, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riprodotto in ricorso, nelle parti di interesse, il contenuto del p.v.c. della Direzione centrale Accertamento-Ufficio Antifrode contenente l’allegazione dei fatti dedotti, nella sentenza impugnata, la CGT -a fronte della contestata responsabilità del contribuente quale amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE e delle altre società del gruppo impiegate in una articolata attività fraudolenta -si è limitato ad affermare che ‘ elementi indiziari enucleati nel p.v.c. sulla cui base era stato svolto l’accertamento induttivo per il 2015, ai fini Ires, Irap e Iva, della società RAGIONE_SOCIALE ed era stato emesso l’avviso di accertamento impugnato.. si arrestavano al 2014; dunque, … l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della società fallita anche per il 2015 cui si ricollegava l’accertamento de quo rimaneva priva di ogni idoneo supporto probatorio ‘ omettendo di considerare le circostanze di fatto addotte dall’Ufficio e riproposte nel motivo di ricorso (dichiarazione, riferita anche al 2015, resa da NOME COGNOME nel verbale giornaliero del 20.1.2016 ‘ in generale l’amministratore nelle mie società non può vendere gli immobili’ ; dichiarazione resa dal contribuente nel verbale di contraddittorio del 13.7.2016 con riguardo alla omessa presentazione, anche per l’anno 2015, da parte della società della documentazione contabile ed extracontabile richiesta ‘ egli disse che era convinto che tutto fosse già stato consegnato e si impegnò a depositare la documentazione entro pochi giorni. In data 26.7.2016, si presentava … delegato dell’amministratore di Lanzado
RAGIONE_SOCIALE depositando documentazione contabile relativa agli anni 2011,2012, 2013, 2014 ‘; una serie di elementi – quali il controllo da parte del contribuente sulle società del gruppo, partecipate da società estere riconducibili alla famiglia dello stesso; la sede amministrativa unica; il medesimo personale tra le diverse società del gruppo; il versamento del capitale sociale delle newco solo nominalmente, con successivo trasferimento delle somme sul conto di RAGIONE_SOCIALE al fine di fare rientrare i fondi in un’unica cassa; l’assenza di una autonoma gestione aziendale di ciascuna società; la gestione personale e diretta da parte del contribuente di tutte le società del gruppo c.d. oldco e newco – emergenti dalle pagg. 15-22 del p.v.c.) sebbene aventi carattere decisivo (vale a dire che, se esaminate, avrebbero determinato un esito diverso della controversia) circa il ruolo di effettivo gestore di RAGIONE_SOCIALE (e delle altre società coinvolte nella frode).
2.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025